PianetaPSR
RIFORMA PAC/3

Ocm unica, la nuova carta con le misure di mercato

Dall'abolizione delle quote latte alle emergenze anticrisi le principali novità del nuovo regolamento - Esteso a tutti i settori il determinante ruolo economico delle Organizzazioni dei produttori

Nell'ambito della riforma Pac, gli interventi di mercato sono racchiusi in un unico regolamento,  che sostituisce il Reg. 1234/2007, e contiene tutte le norme riguardanti il mercato interno e gli scambi con i Paesi Terzi.
La nuova OCM unica ripropone la maggior parte delle vecchie misure, ma prevede anche alcune novità. Questo, in sintesi, il quadro normativo che ne emerge:

Regolamento OCM unica 
Nelle disposizioni introduttive (artt. 1-7) sono individuati: l'ambito di applicazione, che elenca tutti i settori e prodotti per i quali è istituita un'organizzazione comune dei mercato, le definizioni, le campagne di commercializzazione e le soglie di riferimento (che sostituiscono i prezzi di riferimento).
Per quanto concerne il mercato interno, le principali misure sono l'intervento pubblico e l'ammasso privato.
I prodotti agricoli eleggibili per l'intervento pubblico (art 11) sono: frumento tenero e duro, orzo, granturco, risone, carni bovine, burro, latte scremato in polvere;
I periodi di apertura e chiusura (artt. 12 e 13) sono: per il frumento tenero e duro, l'orzo e il granturco dal 1° novembre al 31 maggio; per il risone dal 1° aprile al 31 luglio; per le carni bovine, durante tutto l'anno; per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al 30 settembre.
Durante tali periodi, l'intervento pubblico è aperto per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere e può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone, qualora lo richieda la situazione del mercato.
La fissazione dei prezzi e le limitazioni quantitative sono previste nel regolamento del Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, e sono:

Le limitazioni quantitative, per l'intervento a prezzo fisso, prevedono: 3 milioni di tonnellate di frumento tenero; 50 000 tonnellate di burro; 109 000 tonnellate di latte scremato in polvere (LSP). Oltre i limiti sopra fissati per frumento tenero, burro e LSP, nonché per frumento duro, sorgo, orzo, granturco, risone e carni bovine; in caso di apertura dell'intervento, l'acquisto è effettuato mediante gara per determinare il prezzo massimo.
La disciplina dell'ammasso privato riguarda (art 17) i seguenti prodotti: zucchero bianco , olio di oliva, fibre di lino, burro, latte scremato in polvere, formaggi DOP e IGP, carni bovine, suine e ovi-caprine.
Per stabilire l'importo dell'aiuto all'ammasso privato è previsto l'avvio di una procedura di gara per un periodo limitato oppure l'aiuto è fissato in anticipo ai sensi del regolamento del Consiglio  (reg. fixing di cui all'articolo 43, paragrafo 3 TFUE). L'aiuto è concesso con atti di esecuzione della Commissione. L'aiuto può essere fissato per Stato membro o regione di uno Stato membro.

Regimi di aiuto per settori specifici
Nell'ambito dei programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti  alimentari, possono essere concessi aiuti per le seguenti attività:

Programmi di distribuzione "frutta nelle scuole" (art. 23 e seg.)
Un aiuto UE è concesso per la fornitura agli allievi delle scuole (materne, istituti prescolari, istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro) di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e per taluni costi correlati e per le misure di accompagnamento.
Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia nazionale per la sua attuazione.
L'aiuto dell'Unione per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, a norma dell'art. 5 del regolamento del Consiglio (fixing ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE): non supera l'importo di 150 milioni di euro per anno scolastico.

Programma "latte nelle scuole" (artt. 26 e seg.)
Un aiuto UE è concesso per la fornitura di latte e determinati prodotti lattiero-caseari trasformati agli allievi degli istituti scolastici come sopra specificati. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma, a partire dal 1° agosto 2015, elaborano una strategia nazionale per la sua attuazione.
L'aiuto dell'Unione per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai bambini delle scuole è concesso, a norma dell'art. 6 del regolamento del Consiglio (fixing ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE) per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno di scuola ed è pari a 18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte.

Aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (artt. 29 e seg.)
L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno o più dei seguenti campi: monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; miglioramento dell'impatto ambientale; miglioramento della competitività; miglioramento della qualità;  tracciabilità, certificazione e tutela della qualità; diffusione di informazioni.
Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività nel settore dell'olio d'oliva, per l'Italia, ammonta a 35.99. 000 euro l'anno.

Aiuti nel settore degli ortofrutticoli (artt. 32 e seg.)
Le organizzazioni di produttori (OP) e/o le associazioni di OP del settore ortofrutticolo possono costituire un fondo d'esercizio. Detto fondo è finanziato con contributi finanziari degli aderenti e con un aiuto finanziario dell'Unione.
I fondi d'esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono approvati dagli Stati membri, per una durata minima di tre anni e massima di cinque anni.
Le OP perseguono almeno due dei requisiti per il riconoscimento [articolo 152 § 1 lettera c) del regolamento OCM unica] o due dei seguenti obiettivi: pianificazione della produzione, compresi stima e  monitoraggio della produzione e del consumo; miglioramento della qualità; incremento del valore commerciale; promozione; misure ambientali; prevenzione e gestione delle crisi. 
L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari al fondo d'esercizio effettivamente versati, è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta, è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata (VPC) da ciascuna OP e/o dalla loro associazione.
Tale percentuale può essere portata al 4,6% del VPC se la porzione eccedente il 4,1% del valore della VPC è utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.
Nel caso di associazioni di OP, tale percentuale può essere aumentata fino al 4,7% del VPC, se la porzione eccedente il 4,1% del VPC è utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di OP in rappresentanza dei suoi aderenti.

Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo (artt. 39 e seg.)
L'UE assegna agli Stati membri risorse finanziarie attraverso i quali vengono finanziati programmi nazionali quinquennali di sostegno al settore vitivinicolo. 
I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure: promozione; innovazione nel settore vitivinicolo; ristrutturazione e riconversione dei vigneti; vendemmia verde; fondi di mutualizzazione; assicurazione del raccolto; investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione; distillazione dei sottoprodotti.

Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli (artt. 61 e seg.)
Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli si applica dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2030. Gli Stati membri  mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1% della superficie vitata totale nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente.

Aiuti nel settore dell'apicoltura (artt. 55 e seg.)
Al fine di migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali ("programmi apicoli in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo.  Il contributo dell'UE al finanziamento di detti programmi è pari al 50% delle spese sostenute dagli Stati membri.
Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le seguenti misure:  assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;  lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;  razionalizzazione della transumanza; misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura finalizzati a migliorare la  commercializzare e alla valorizzazione dei prodotti; misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo; collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca;  monitoraggio del mercato; e miglioramento della qualità dei prodotti;

Norme di commercializzazione per settore o per prodotto
Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti: olio di oliva e olive da tavola; ortofrutticoli; prodotti ortofrutticoli trasformati; banane; piante vive; uova; carni di pollame; grassi da spalmare destinati al consumo umano; luppolo.
I prodotti, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione, possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi alle norme che la Commissione adotta con atti delegati, in a tutte le fasi della commercializzazione. 

Per il settore degli ortofrutticoli, sono previsti requisiti supplementari (art 76); in particolare, quelli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria e se è indicato il paese di origine;
Per il luppolo è prevista una certificazione (art. 77), in alcuni settori e prodotti si applicano le "definizioni, designazioni e denominazioni di vendita" (art 78), nel settore vitivinicolo sono previste pratiche enologiche e metodi di analisi (art 80) e disposizioni per le varietà di uve da vino (art. 81).

Per quanto concerne le norme di commercializzazione per l'importazione e l'esportazione è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per fissare le condizioni alle quali i prodotti importati soddisfino i
requisiti di conformità equivalente alle norme di commercializzazione dell'UE e  le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione (art. 89). Disposizioni particolari sono fissati per le importazioni di vino (art. 90).
Nel settore vitivinicolo sono introdotte disposizioni per le denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali (art. 92 e seguenti)

Disposizioni specifiche relative a singoli settori
Per quanto concerne lo zucchero le disposizioni sul regime delle quote si applicano fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017.
Per quanto concerne il vino gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
Dal 1° gennaio 2016 gli Stati membri devono adempiere tale obbligo solo se attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al capo III del titolo I o un programma di sostegno nazionale.
Relativamente al latte e ai prodotti lattiero-caseari sono previsti le seguenti relazioni contrattuali (art. 148 e seguenti):

  • Lo Stato membro può decidere che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un  trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti che soddisfi alcune condizioni predefinite, tra cui: deve essere stipulato prima della consegna; in forma scritta e comprende, fra l'altro, il prezzo da pagare alla consegna, che può essere  fisso o calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto stesso; il volume di latte crudo, la durata del contratto, le scadenze e le procedure di pagamento; le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e le norme applicabili in caso di forza maggiore.
  • Un'organizzazione di produttori del settore lattiero-caseario riconosciuta può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un aquirente (art 149); il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non deve essere superiore al 3,5% della produzione totale dell'Unione e non sia superiore al 33% della produzione nazionale.
  • Su richiesta di un'organizzazione di produttori, di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per unperiodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del precitato regolamento.

Organizzazioni di produttori (OP), loro associazioni (AOP) e organizzazioni interprofessionali (OI).
Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta:

  • (art 152) le organizzazioni che sono costituite, dei produttori di un settore specifico per i quali e prevista una Organizzazione Comune di Mercato (elenco all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. OCM unica),
  • (art 156) le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico costituite per iniziativa di OP riconosciute
  • (art 157) le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico:

Le OP perseguono una delle seguenti finalità che può includere, tra l'altro, uno dei seguenti obiettivi: pianificare la produzione e adeguarla alla domanda, in termini di qualità e quantità; concentrare l'offerta  ed effettuare la commercializzazione diretta; ottimizzare i costi di produzione; svolgere ricerche e sviluppare metodi di produzione sostenibili; promuovere e fornire assistenza tecnica; gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti;  sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;  gestire i fondi di mutualizzazione; assistenza all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

Le OI sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione de ad almeno una delle fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori e perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere tra l'altro uno dei seguenti obiettivi: migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, nazionale o internazionale; prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato; contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato; esplorare potenziali mercati d'esportazione;  redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione; ricercare metodi atti garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, e il benessere degli animali;  contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti.

Il Riconoscimento delle OP da parte degli Stati membri è obbligatorio per i settori: ortofrutticolo, olio di oliva e delle olive da tavola; bachicoltura e luppolo; nonché per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del settore del tabacco.

Estensione delle regole e contributi obbligatori
Qualora una OP, un'associazione di OP o una OI riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni
o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche, ai non aderenti all'organizzazione o associazione.
Lo Stato Membro può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano dell'estensione delle regole, siano tenuti a versare all'organizzazione contributi finanziari destinati a coprire spese connesse all'esecuzione delle attività di cui trattasi.

Adeguamento dell'offerta(Art. 166 e seguenti)
Per incoraggiare le attività delle organizzazioni di produttori è conferito alla  commissione il potere di adottare atti delegati per misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle
esigenze del mercato, mirate a: migliorare la qualità; promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Regimi contrattuali
Trattative contrattuali nel settore dell'olio d'oliva (art. 169)
Trattative contrattuali nel settore delle carni bovine (art. 170)
Trattative contrattuali per taluni seminativi (art. 171)
Regolazione dell'offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (art. 172)

Scambi con i paesi terzi
Le importazioni, ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione, o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei seguenti settori possono essere subordinate alla presentazione di un titolo: cereali; riso; zucchero; sementi; olio di oliva e olive da tavola; lino e canapa; ortofrutticoli e ortofrutticoli trasformati; banane; prodotti vitivinicoli; piante vive; carni bovine; latte e prodotti lattiero-caseari; carni suine; carni ovine e caprine; uova; carni di pollame; alcole etilico di origine agricola.

Dazi all'importazione
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese a rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli.
A questi prodotti si applicano i dazi all'importazione della tariffa doganale comune, benché alcuni di essi siano soggetti a disposizioni particolari. In certi casi i dazi possono essere sospesi, oppure si possono applicare dazi addizionali.
I contingenti tariffari di importazione sono gestiti dalla Commissione in modo da evitare ogni discriminazione.
È istituito il Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo( art. 181)

Dazi addizionali all'importazione (art. 182)
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione.

Gestione dei contingenti tariffari e trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi
I contingenti tariffari d'importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione o i contingenti tariffari di importazione di prodotti  agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi internazionali conclusi a norma dei trattati sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati.

Importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione (art. 192)
Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, alle raffinerie a tempo pieno è concessa una capacità d'importazione esclusiva di 2.500.000 tonnellate per campagna di  ommercializzazione, espresse in zucchero bianco  La Commissione può altresì adottare misure di  alvaguardia nei confronti delle importazioni. In certi casi può anche sospendere il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i cereali, il riso, lo zucchero, l'olio d'oliva e le olive da tavola, i prodotti ortofrutticoli la carne bovina, il latte e i prodotti lattiero-caseari, la carne suina, la carne ovina e caprina, le uova, la carne di pollame e l'alcol etilico di origine agricola.

Restituzioni all'esportazione (art. 196)
Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale, quando le condizioni del mercato interno rientrano tra quelle descritte dall'articolo 219, paragrafo 1, o all'articolo 221 (misure eccezionali) ed entro i limiti risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformitàal TFUE, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per i seguenti prodotti: cereali; riso; zucchero; carni bovine; latte e prodotti lattiero-caseari; carni suine; uova; carni di pollame.

Regole di concorrenza
Sono previste delle deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni alle disposizione di cui agli articoli da 101 a 106 TFUE. In particolare e previsto che (art 209) l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. 

Misure eccezionali
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti esecutivi per far fonte a situazioni eccezionali:
Misure per contrastare le turbative del mercato (art. 219) causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interni o esterni o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo
significativo turbative del mercato, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del  TFUE e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti;

Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante (art. 220)

Misure necessarie per risolvere problemi specifici (art. 221), misure che possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, connessi a situazioni in grado di causare un rapido deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato cui potrebbe essere difficile far fronte in caso di ritardi nell'adozione di misure, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Riserva per le crisi nel settore agricolo (art. 226) I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

Mario D'Amico

 
 
 

Pianeta PSR numero 27 - dicembre 2013