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RIFORMA PAC

Greening, arriva la clausola di salvaguardia

Disco verde sugli atti delegati dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento Europeo - Commissione Ue pronta a rivedere i vincoli sull'area ecologica in caso di sensibile riduzione della produzione.

Il Consiglio dei Ministri, riunito a Lussemburgo e il Parlamento Europeo in plenaria a Strasburgo hanno  adottato i dieci atti delegati che la Commissione europea aveva trasmesso alle due Istituzioni il 12 marzo 2014.
L'adozione degli atti delegati, congiuntamente ai quattro regolamenti di base della Pac 2014-2020 e agli atti di esecuzione previsti entro maggio 2014, costituisce l'ultimo passaggio che completa la riforma della Politica agricola comune.
Il negoziato sugli atti delegati è stato complesso; gli Stati membri hanno ottenuto delle modifiche tecniche durante i gruppi esperti, mentre il Parlamento Europeo ha raggiunto alcuni risultati politici, in particolare relativamente alla definizione di "agricoltore attivo" e di "giovane agricoltore" e alla flessibilità per gli aiuti accoppiati. Inoltre, affinché il Parlamento Europeo adottasse gli atti delegati, il Commissario Ciolos ha fatto adottare al Collegio dei Commissari una dichiarazione in cui si afferma che "La Commissione adotterà un atto delegato di modifica al testo sui pagamenti diretti per aumentare il coefficiente delle aree ecologiche coltivate con le colture proteiche azotofissatrici da 0,3 a 0,7, con applicazione dal 1 gennaio 2015". Quest'ultima è una buona notizia per tutti coloro che coltivano colture come l'erba medica, il favino, la sulla e le altre leguminose che ai fini dell'area ecologica conteranno 0,7 ha anziché 0,3 ha per ciascun ettaro coltivato.

 
 

Inoltre "La Commissione assicura che il carico burocratico per gli Stati membri e per gli agricoltori nell'applicazione del 5% di area ecologica sia ridotto al minimo, e se questi obblighi porteranno ad una sensibile riduzione della produzione a livello europeo la Commissione preparerà una revisione dell'atto delegato"; con quest'ultima dichiarazione la Commissione dovrà monitorare l'implementazione delle misure di greening ed eventualmente proporre delle modifiche all'atto delegato.
Dopo le rassicurazioni del Commissario Ciolos, il Presidente della Commissione Paolo De Castro ha rimarcato il fatto che "Ancora una volta, la voce del Parlamento europeo si è fatta sentire ed è riuscita a ottenere misure più efficaci e sostenibili per gli agricoltori".
A questo punto, con il quadro comunitario completo, l'Italia entro il 1 agosto 2014 dovrà notificare a Bruxelles le proprie scelte su come implementare la PAC a livello nazionale, e preparare la legislazione pertinente, per fare in modo che dall'1 gennaio 2015 tutti gli agricoltori possano fruire a pieno della nuova Pac.
I dieci atti delegati, che completano i 4 regolamenti relativi ai pagamenti diretti, allo sviluppo rurale, all'organizzazione comune di mercato ed il regolamento orizzontale, prevedono norme che riguardano:

 
  • Pagamenti diretti, in particolare relativamente ai criteri per definire l'"agricoltore attivo", è stata concessa flessibilità allo Stato membro per definirlo secondo i propri registri e la normativa nazionale, modificando la prima versione del testo.  La definizione di "giovane agricoltore" è stata resa più flessibile ed inclusiva per le società agricole controllate dai giovani. Inoltre sono state previste le regole di dettaglio per la definizione dell'attività agricola minima, la vendita e l'affitto dei titoli e le giustificazioni per gli aiuti accoppiati. Riguardo alle regole d'applicazione del greening, il coefficiente per le colture azoto fissatrici è stato fissato a 0,3 rispetto al coefficiente 1, ma con l'impegno della Commissione ad aumentarlo fino a 0,7 dal 1 gennaio 2015, e sono stati chiariti altri dettagli tecnici.
  • Sistema integrato di gestione e di controllo per la gestione, il rifiuto o la revoca dei pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;
  • Sostegno allo sviluppo rurale, in particolare relativamente alla definizione di "giovane agricoltore", ai contenuti del business plan per le misure ad investimento, alle regole per l'afforestazione e alle misure agro-ambientali e di conservazione delle risorse genetiche. Sono state chiarite le metodologie di calcolo per evitare il doppio finanziamento delle misure, in particolare la baseline per il biologico ed altri dettagli tecnici;
  • Gestione dell'ammasso privato; sono stati definiti i requisiti relativi ai prodotti agricoli che beneficiano degli aiuti e ai nuovi prodotti che beneficiano dell'ammasso privato, come i formaggi stagionati DOP e IGP ed il latte in polvere;
  • Criteri per la gestione dell'intervento pubblico;
  • Gestione del settore ortofrutticolo e prodotti trasformati, relativamente ai programmi operativi del settore ortofrutticolo, ai prezzi d'intervento, al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e alle sanzioni;
  • Programma frutta e verdura nelle scuole, che riguarda gli aiuti per misure di accompagnamento nel quadro del programma;
  • Programmi di sostegno nei settori di olive da olio e di olive da tavola, per i programmi operativi triennali delle organizzazioni di produttori di olive per la qualità, l'ambiente, la competitività e la tracciabilità;
  • Sostegno nel settore vitivinicolo, relativamente alle misure nell'ambito dei programmi nazionali vitivinicoli,  in particolare misure per la promozione del vino nel mercato interno, innovazione, estirpazione, reimpianto e conversione dei vigneti.
  • Gestione finanziaria con il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi, la liquidazione dei conti, i titoli e l'uso dell'euro;

Riguardo la procedura, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'articolo 290 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea consente al legislatore (vale a dire al Parlamento europeo ed al Consiglio) di delegare alla Commissione europea il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano elementi non essenziali di un atto legislativo  (atti  "quasi- legislativi"). Gli atti giuridici adottati dalla Commissione, in questo modo, sono indicati come "atti delegati". La Commissione prepara e adotta atti delegati avvalendosi delle competenze, tra gli altri, delle autorità degli Stati membri che alla fine saranno responsabili per l'attuazione degli atti, nonché di esperti del Parlamento europeo. Bisogna ricordare che gli atti delegati sono soggetti al controllo ex post da parte sia del Consiglio, che rappresenta gli Stati membri, che del Parlamento europeo. Gli atti delegati possono entrare in vigore solo se nessuna obiezione viene espressa dalle due Istituzioni che hanno il potere di veto. Inoltre, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare i poteri delegati della Commissione in qualsiasi momento. Il processo si é concluso senza nessuna obiezione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, gli atti delegati e gli atti di esecuzione saranno pubblicati a maggio sulla Gazzetta Ufficiale.

 
 
 

Francesco Tropea

 
 
 

PianetaPSR numero 30- marzo 2014