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CIRCOLARI AGEA
 

Così il ricalcolo degli aiuti nella zootecnia

In caso di irregolarità riscontrate durante i controlli  scatta la modifica dell'algoritmo: il sistema si applica dalla campagna 2011 e interessa l'art. 68 e i titoli speciali per bovini e ovicaprini.

L'Area Coordinamento di AGEA, con provvedimento n. ACIU.2014.161 (disponibile qui), ha apportato alcune modifiche all'algoritmo di calcolo per gli aiuti, le riduzioni e le esclusioni degli aiuti zootecnici di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e per i titoli speciali di cui all'art. 44 del Reg. (CE) n. 73/2009.
Le modifiche derivano da alcune osservazioni/indicazioni ricevute dai Servizi della Commissione, anche in occasione di una riunione bilaterale tenutasi a Bruxelles.

Le principali novità contenute nelle circolari:

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i capi richiedibili sono ricavati dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno;
- riduzioni/sanzioni variabili in funzione dell'intenzionalità della irregolarità.

 

Il provvedimento è stato emanato per fornire a tutti gli Organismi pagatori regole omogenee per i controlli previsti dal SIGC nell'ambito del settore zootecnico, ed in particolare nei seguenti regimi di sostegno specifico per il miglioramento della qualità previsto dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e dal DM 20 luglio 2009, istituiti a partire dalla campagna 2010:

miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3, DM 29 luglio 2009);
miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4, DM 29 luglio 2009).

AGEA, con nota n. ACIU.2014.173, ha successivamente precisato che il nuovo algoritmo di calcolo degli esiti per gli aiuti art. 68 zootecnia si applica con decorrenza dalla campagna 2011.
Come noto, la normativa comunitaria prevede che i premi per i bovini previsti in Domanda unica possano essere concessi soltanto per animali debitamente identificati e registrati.
La circolare stabilisce che anche gli aiuti erogati nell'ambito del sostegno specifico previsto dall'art. 68 debbano essere concessi applicando le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni della Domanda unica.
AGEA precisa inoltre che i controlli devono essere effettuati anche in relazione a bovini che non sono stati ancora oggetto di una domanda di aiuto ma potrebbero esserlo, in quanto spesso, a causa dell'assetto di alcuni dei regimi di aiuto per i bovini, sono richiesti a premio quando non si trovano più nell'azienda.
In Italia l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" detiene la Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica (di seguito BDN), come peraltro sancito dalla decisione della Commissione del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini. AGEA, per le richieste di aiuto relative agli animali, usufruisce delle informazioni controllate e certificate fornite dalla BDN.
Lo Stato italiano si avvale della facoltà, prevista dal regolamento 796/2004, che prevede che gli Stati membri, ai fini della domanda di aiuto, possano utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. In particolare, l'agricoltore può chiedere l'aiuto per tutti gli animali che, a una data fissata dallo Stato membro, siano ammissibili all'aiuto sulla base dei dati contenuti nella BDN. Tuttavia, l'agricoltore è posto a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.
Non è necessario, quindi, dichiarare i capi animali nella domanda unica di pagamento, potendo verificare direttamente in BDN la consistenza aziendale nel periodo di osservazione.
Ciò premesso, la circolare si sofferma sulle procedure previste in relazione al sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine, a quello delle carni ovicaprine ed al Regime unico di pagamento per i Titoli speciali.

Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3, DM 29 luglio 2009)

I capi richiedibili all'aiuto sono ricavati dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, in base ai criteri inseriti nel documento WEB_SERVICE_AGEA, disponibile nel sito istituzionale BDN.
Nel caso in cui il controllo in loco, eseguito nell'anno solare della campagna di riferimento, evidenzi delle anomalie rispetto a quanto risultante dal sistema di Identificazione e Registrazione (I&R), sono applicate le sanzioni previste. Qualora, nel medesimo controllo, si constati l'assenza del registro aziendale, è prevista l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei relativi premi.
Sono inoltre previste penalità, di intensità variabile, qualora, nel corso del controllo in loco, siano rilevate:

perdita dei marchi auricolari dei bovini ed impossibilità di identificarli mediante altri strumenti;
dati inesatti contenuti nel registro o nei passaporti degli animali;
inadempimenti degli obblighi sanitari.

Si applicano altresì sanzioni qualora, nel corso dei controlli amministrativi, l'anagrafe bovina segnali:

capi in anomalia a seguito di controlli svolti dai Servizi veterinari;
l'assenza del registro aziendale o gravi carenze nella sua tenuta;
uso di sostanze illecite negli allevamenti.

La circolare si sofferma infine sulle riduzioni e sanzioni applicate nei predetti casi, che variano di intensità anche in ragione dell'intenzionalità o meno dell'irregolarità riscontrata.
Le tabelle, estremamente dettagliate e puntuali, sono disponibili (pagg. 8-12) in circolare così come alcuni esempi di calcolo.

Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4, DM 29 luglio 2009)


Anche per gli ovicaprini, i capi richiedibili all'aiuto sono ricavati dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, in base ai criteri inseriti nel documento WEB_SERVICE_AGEA, disponibile nel sito istituzionale BDN.
Sempre in analogia a quanto previsto per i bovini, anche per gli ovicaprini possono scattare delle sanzioni a seguito dei controlli in loco ed amministrativi svolti.
Per il calcolo delle riduzioni e delle sanzioni in caso di accertamento di irregolarità sugli ovicaprini si applica uno specifico algoritmo. Le tabelle di dettaglio sono disponibili in circolare (pagg. 14-16).

Regime unico di pagamento per i titoli speciali (art. 44, Reg. (CE) n. 73/2009)

Analogamente ai regimi di sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine ed ovicaprine, anche per il regime unico di pagamento i capi richiedibili all'aiuto sono ricavati dalla BDN al 31 dicembre di ogni anno, in base ai criteri inseriti nel documento WEB_SERVICE_AGEA, disponibile nel sito istituzionale BDN.
Il mancato raggiungimento del livello minimo del 50% dell'attività agricola dell'azienda, espresso in UBA comporta la non ammissibilità all'aiuto relativamente ai titoli speciali, fatte salve le circostanze eccezionali debitamente comprovate.
Inoltre possono scattare delle sanzioni a seguito dei controlli in loco effettuati, che possono arrivare fino al 100% di abbattimento delle UBA dichiarate in caso di assenza del registro aziendale o gravi carenze nella sua tenuta.
Nel caso in cui un produttore possieda due allevamenti, uno bovino ed uno ovino, si determinano due esiti distinti che influenzeranno il calcolo delle UBA dei rispettivi allevamenti.

 
 
 

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 31 - aprile 2014