L'Ufficio Monocratico dell'Organismo pagatore AGEA, con provvedimento n. 0992/UM.2014 del 30 aprile 2014 (disponibile qui), ha modificato ed integrato le istruzioni Operative n. 2 del 15 gennaio 2014 - Campagna 2014 - con particolare riferimento a taluni regimi di aiuto previsti dall'art. 68 del reg.(CE) n. 73/2009.
Il provvedimento è stato emanato in ragione dell'introduzione del regolamento UE n. 1310/2013 (il cosiddetto regolamento transitorio) che ha:
Da qui la necessità del MiPAAF di modificare il Decreto del 29 luglio 2009 (contenente disposizioni attuative del citato art. 68) mediante l'emanazione di un nuovo DM (decreto del 7 marzo 2014) e, a cascata, l'esigenza di AGEA di emanare nuove disposizioni che tengano conto dell'ultimo DM MiPAAF.
Il sostegno previsto dall'art. 68 del reg.(CE) n. 73/2009 è applicato ora in Italia come di seguito specificato:
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità di:
Agroambiente - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi
- avvicendamento biennale delle colture (art. 10)
Assicurazioni
- contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11).
Con la circolare AGEA viene quindi introdotto il Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle patate (sia da trasformazione che fresche)
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle patate da trasformazione
L'aiuto è concesso, nella misura massima di 1.000 euro/ettaro, in relazione alle superfici coltivate a patate destinate alla trasformazione industriale.
Il pagamento in favore del produttore richiedente è vincolato alla sussistenza dei requisiti che di seguito si sintetizzano:
Infine, l'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento.
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle patate fresche
Per accedere al sostegno, il richiedente deve produrre patate inserite in sistemi di qualità DOP e IGP, iscritte al sistema dei controlli (per il rispetto di un disciplinare di produzione), comprese le produzioni in protezione nazionale transitoria.
L'aiuto è concesso nella misura massima di 40 euro/tonnellata.
Di seguito i requisiti per accede al beneficio:
Anche per tale sostegno, l'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione nella domanda unica di pagamento, oltre a produrre la documentazione comprovante il quantitativo di patate certificato mediante attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione.
La circolare precisa inoltre che una stessa superficie non può dare luogo contemporaneamente ad entrambi i pagamenti previsti per la misura (aiuto per le patate avviate alla trasformazione e aiuto per tonnellata per le patate DOP/IGP).
Sempre in merito alla misura prevista per le patate, il provvedimento dettaglia le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. (CE) n. 73/2009.
Una ulteriore novità introdotta riguarda il sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero. Infatti, e sempre a seguito di quanto disposto dal DM MiPAAF del 7 marzo 2014, il beneficio, per il 2014, passa da 400 a 500 euro per ettaro.
Infine la circolare AGEA, alle pagg. 8-10, descrive sinteticamente tutte le informazioni presenti nella domanda unica, con l'indicazione, per ciascuno dei quadri previsti, del relativo contenuto e delle operazioni a cura del CAA.
Maurilio Silvestri
PianetaPSR numero 32 - maggio 2014