L'Ufficio Monocratico di AGEA, con provvedimento n. UMU.2014.1319 (disponibile qui), ha diramato le istruzioni operative che illustrano le casistiche, le modalità e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico, in applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 per la campagna 2014.
La circolare è diretta alle aziende agricole la cui competenza territoriale è dell'OP AGEA.
Prerequisito per accedere alla riserva è costituito dalla presentazione della domanda unica di pagamento entro il 15 maggio 2014; tuttavia, la dichiarazione di accesso alla riserva nazionale è un allegato alla domanda unica e deve essere presentata entro il 31 luglio 2014 (termine ultimo anticipato rispetto all'anno scorso) presso il Centro di Assistenza Agricola cui è stato conferito mandato oppure direttamente presso AGEA (tramite PEC) qualora non ci si avvalga dell'assistenza di un CAA.
Possono richiedere di essere ammessi alla riserva sia gli agricoltori che accedono per la prima volta al regime di pagamento unico nel 2014, sia quelli che nel periodo 2005-2013 (l'anno scorso tale periodo era 2008-2012) hanno già avuto accesso al regime. Tuttavia, per tale seconda casistica sono previste specifiche fattispecie che, di seguito, si elencano:
Le modalità e le condizioni previste per ciascuna delle predette fattispecie sono dettagliate da pag. 7 a 17 del provvedimento.
Anche per gli agricoltori che accedono al regime per la prima volta sono previsti precisi obblighi in fase dichiarativa dovendo assicurare, tra l'altro, di non aver praticato alcuna attività agricola negli ultimi 5 anni.
Un capitolo del provvedimento è poi dedicato ai criteri di priorità. Come noto, qualora le richieste di assegnazione di titoli risultino superiori alla riserva, ed in assenza di fonti dirette di finanziamento, sono previsti dei criteri di priorità per l'accesso, delineati dal DM del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali emanato il 13 maggio 2010 e dettagliati dal provvedimento.
In particolare:
- 15 punti per l'agricoltore che abbia conseguito la laurea specialistica in biotecnologie agrarie, medicina veterinaria, scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie agroalimentari, scienze e tecnologie agro zootecniche;
- 15 punti per l'agricoltore che abbia conseguito il diploma di laurea in Scienze agrarie o in Medicina veterinaria ;
- 10 punti per l'agricoltore che abbia conseguito la laurea in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, o in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
- 5 punti per l'agricoltore che abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario o di agrotecnico.
La circolare precisa tuttavia che i punti per la contribuzione previdenziale e per ogni titolo di studio posseduto dall'agricoltore non sono cumulabili.
Sono inoltre previsti 5 punti aggiuntivi in favore dell'imprenditoria femminile, applicabili esclusivamente nel caso in cui la somma dei punti ottenuti sulla base degli altri criteri comporti una situazione di parità con altri richiedenti.
Infine, ed in caso di perfetta parità di punteggio tra più agricoltori, l'ordine tra gli stessi sarà determinato dando la precedenza all'agricoltore che ha la maggiore superficie ammissibile.
I requisiti per il calcolo del punteggio complessivo attribuibile a ciascun richiedente sono desunti dalle informazioni presenti nel SIGC.
Maurilio Silvestri
PianetaPSR numero 34 - luglio/agosto 2014