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CIRCOLARE AGEA
 

Condizionalità, le regole di attuazione nel 2014

Nell'anno di transizione verso la nuova Pac alcune modifiche che riguardano gli aiuti diretti e le misure a superficie dei Psr - Tra le novità la tutela delle acque sotterranee e l'uso di fitosanitari

L'Area Coordinamento di AGEA, con provvedimento n. ACIU.2014.529 (disponibile qui), ha comunicato a tutti gli Organismi pagatori le regole per la corretta applicazione della normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità - anno 2014. Come noto, la Condizionalità deve essere applicata sia sugli aiuti diretti, limitatamente allo svolgimento dell'attività agricola e zootecnica od alla superficie agricola dell'azienda, sia sulle misure di Sviluppo rurale, con riferimento a talune misure a superficie.

Le principali novità contenute nella circolare:

- la tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento è ora ricompresa all'interno della Norma 5 delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali;
- modifica dell'atto B9 in materia di Sanità pubblica, alla salute degli animali e delle piante (utilizzo di prodotti fitosanitari)
 

In particolare, per le misure di tipo agroambientale, sussiste l'obbligo aggiuntivo del rispetto dei Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Gli obblighi di condizionalità sono applicati anche agli agricoltori che percepiscono aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione dei vigneti, l'estirpazione dei vigneti o la vendemmia verde (OCM Vino).
Il provvedimento di AGEA Coordinamento determina i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:

  • la corretta individuazione dei Criteri Obbligatori di Gestione e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali e dei Requisiti minimi applicabili ad ogni azienda agricola e che ogni agricoltore deve rispettare;
  • la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti per l'agricoltore;
  • l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti dall'Autorità competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Gli agricoltori, per evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
Il 2014 è un anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e quella 2014/2020.
A cavallo tra la fine del 2013 ed inizio 2014 sono stati pubblicati i regolamenti UE che contengono le nuove norme per la programmazione 2014/20:

  • il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (disponibile qui nella versione consolidata ad oggi); si tratta del nuovo regolamento base, orizzontale, che sostituisce il vecchio 1290/2005. In particolare, il titolo VI introduce le nuove norme sulla condizionalità;
  • il reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (disponibile qui nella versione consolidata alla data odierna); si tratta del nuovo regolamento base sullo sviluppo rurale, che va a sostituire il 1698/2005;
  • il reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (disponibile qui nella versione ad oggi consolidata); il nuovo regolamento base della domanda unica, che sostituisce il 73/2009;
  • il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (disponibile qui nella versione consolidata alla data odierna); si tratta della nuova normativa sugli OCM, che sostituisce il vecchio 1234/2007.

Inoltre, sono stati successivamente emanati i regolamenti di transizione per il passaggio tra vecchia e nuova programmazione; in particolare il reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (disponibile qui nella versione consolidata alla data odierna) che introduce, tra l'altro, alcune norme transitorie per l'anno 2014 e stabilisce che le nuove disposizioni relative al sistema di condizionalità, previste dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, si applichino solo a partire dal 1° gennaio 2015.
Il medesimo regolamento transitorio, nel confermare quindi per il 2014 le norme pre-esistenti, introduce per il medesimo anno, ed in materia di condizionalità, due sostanziali novità.
Per ciò che attiene la protezione delle acque sotterranee, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha previsto l'abrogazione della direttiva 80/68/CEE del Consiglio a decorrere dal 22 dicembre 2013. Per mantenere le stesse regole di condizionalità in materia di protezione delle acque sotterranee previste dalla direttiva 80/68/CEE, è stata adeguata la portata della condizionalità ed è stata definita una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che contempli i requisiti degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.
Si tratta, in pratica, di impedire l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze quali composti organo alogenati, organo fosforici, organo stannici, sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno, Mercurio e composti del mercurio, Cadmio e composti del cadmio, Oli minerali, idrocarburi e Cianuri.
E' inoltre indispensabile, al fine di evitare il loro inquinamento, limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze quali metalli, metalloidi e loro composti (Zinco, Rame, Nichel ed altre 16 sostanze appartenenti alla medesima famiglia), Biocidi e loro derivati, sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee  fino a renderle non idonee al consumo umano, composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque (escluse quelle che sono biologicamente innocue), composti inorganici del fosforo e fosforo elementare, Fluoruri, Ammoniaca e nitriti.
La circolare AGEA recepisce, pertanto, quanto previsto dal predetto regolamento (UE) 1310/2013 in merito allo spostamento dei requisiti relativi alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento, che passano dall'Atto A2 alla Norma 5 come nuovo Standard 5.3.
Una seconda novità riguarda i Criteri di gestione obbligatori e gli obblighi connessi alla Sanità pubblica, alla salute degli animali e delle piante.
In particolare, parliamo dell'utilizzo di prodotti fitosanitari e di tutte le misure tese ad incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, che privilegi metodi non chimici.
La circolare AGEA recepisce la modifica, apportata dal regolamento (UE) n. 1310/2013, alla definizione dell'Atto B9 e in particolare al riferimento normativo del Regolamento 1107/2009 in merito all'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Con tale modifica si conferma, nell'atto B9, la necessità di utilizzare i prodotti fitosanitari in modo corretto e si precisa l'obbligo di applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria.

 
 
 

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 35 - settembre2014