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RIFORMA PAC

Così i partner Ue hanno adattato gli aiuti diretti

Un'analisi della Commissione mette a confronto le scelte dei 28 Stati membri: il sostegno accoppiato misura gettonata - Con la flessibilità tra i due pilastri lo Sviluppo Rurale guadagna 3 miliardi

Diversi sono gli aspetti applicativi dei pagamenti diretti su cui gli Stati membri hanno avuto l'ultima parola per esercitare l'ampia flessibilità concessa ai singoli partner dalla recente riforma Pac. Entro il 1° agosto scorso, infatti, i ventotto dovevano fare scelte precise rispetto a questioni fondamentali, in grado di orientare l'impatto di questo regime di aiuti sul comparto agricolo nazionale. E comunicarle a Bruxelles. Sulla base di queste comunicazioni, la Commissione ha recentemente tracciato una mappa che mette a confronto le principali scelte effettuate dagli Stati membri.
FLESSIBILITA' TRA I PILASTRI. Iniziamo subito con la cosiddetta "flessibilità tra i pilastri", che consentiva agli Stati membri di spostare allo sviluppo rurale fino al 15% dei loro massimali nazionali annui per i pagamenti diretti, o, al contrario, di rendere disponibile per i pagamenti diretti fino al 15% dell'importo destinato ai programmi di sviluppo rurale (nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, fino al 25%).
È evidente che a spostare risorse dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti sono stati solo paesi dell'Est europeo.
Come risultato netto di tutti i trasferimenti previsti dagli Stati membri(posta la possibilità di rivedere nel 2017 le scelte per gli anni 2018 e 2019) si avrà un trasferimento totale dal primo al secondo pilastro di 3 miliardi di euro in 6 anni (equivalenti all'1,2% delle dotazioni dei pagamenti diretti prima della riduzione).

Fonte: Commissione europea, 5° Incontro Gruppo di esperti in monitoraggio e valutazione della PAC 14.10.14

Per il resto, i dieci Stati membri che attualmente applicano il Regime di pagamento unico per superficie hanno scelto di mantenerlo fino al 2020.
SOLO UN PAESE PAGHERA' PER LE ZONE SVANTAGGIATE. Per quanto riguarda le scelte applicative più direttamente interconnesse con lo sviluppo rurale, solo la Danimarca utilizzerà parte del massimale dei pagamenti diretti per concedere un pagamento annuale per superficie (in aggiunta al pagamento di base) agli agricoltori che operano in zone soggette a  vincoli naturali.

REGIME DI PAGAMENTI DIRETTI: LE PRINCIPALI SCELTE DEGLI STATI MEMBRI

Fonte: Commissione europea, 5° Incontro Gruppo di esperti in monitoraggio e valutazione della PAC 14.10.14

Il regime per i piccoli agricoltori - che, ricordiamo, prevede l'esonero dalle pratiche agricole del greening - verrà invece implementato da 15 Stati membri: Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Germania, Austria, Polonia, Romania, Bulgaria, Slovenia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Malta e Croazia. Solo due di questi hanno previsto un pagamento forfetario uguale per tutti gli agricoltori. L'Italia in particolare applicherà il regime per i piccoli agricoltori con la fissazione dell'importo del pagamento annuo per singolo agricoltore in base al pagamento da assegnare allo stesso.
Inoltre, 8 paesi (Francia, Germania, Belgio, Romania, Bulgaria, Polonia, Lituania e Croazia) metteranno in atto il pagamento ridistributivo e, utilizzando la facoltà prevista per chi fa questa scelta, in 6 non applicheranno la riduzione dei pagamenti.

* In particolare, girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose **In particolare, pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.Fonte: Elaborazione Ismea su dati Commissione europea (5° Incontro Gruppo di esperti in M&V PAC 14.10.14) e bozza DM disposizioni attuative PD 25.9.14

SOSTEGNO ACCOPPIATO IL PIU' GETTONATO. Quasi tutti gli Stati membri - 27 su 28 (tranne la Germania) -  hanno invece scelto di adottare il sostegno accoppiato. In particolare, 9 gli riserveranno meno dell'8% del loro massimale nazionale annuo, mentre 12 (in deroga) impiegheranno la percentuale massima del 13%. Di questi ultimi, 10 utilizzeranno anche in tutto o in parte la quota aggiuntiva del 2% prevista per le colture proteiche. Invece 3 dovranno aspettare l'approvazione della Commissione, perché le risorse che hanno destinato al sostegno accoppiato superano il 13 (o 15) per cento del loro massimale annuo.
Nel caso dell'Italia, in particolare, la quota prescelta è dell'11%.
Il settore bovino sarà sicuramente il più aiutato a livello dell'Unione europea: individuato da 24 Stati membri, assorbirà il 42% della dotazione del sostegno accoppiato per il 2015.
In Italia oltre un terzo (il 34%) della dotazione complessiva del sostegno accoppiato andrà ai seminativi, nell'ambito dei quali il frumento duro da solo si ritaglia quasi il 14%. Seguono carne bovina (25,1%), latte (20,76%) e olio d'oliva (16,4%). In definitiva, il 49% dell'aiuto accoppiato andrà alla zootecnia, il 34% ai seminativi e il 16% alle colture permanenti.
RIDUZIONE DEI PAGAMENTI. Ma veniamo al meccanismo di riduzione dei pagamenti, in base al quale gli Stati membri devono ridurre l'importo annuo del pagamento di base da concedere ai singoli agricoltori di almeno il 5% per la parte che supera i 150 mila euro. Ebbene, 9 Stati membri hanno scelto di applicare la riduzione massima (100%), mentre 10 applicheranno solo la riduzione minima del 5%.
Utilizzando una facoltà prevista dalla normativa, prima di applicare la riduzione dei pagamenti 8 Stati membri hanno sottratto i salari che l'agricoltore ha pagato dall'importo dei pagamenti di base. Da considerare poi, come anticipato, che 6 Stati membri che applicheranno il pagamento redistributivo non metteranno in atto la riduzione dei pagamenti.
Per quanto riguarda l'Italia, l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore per anno civile verrà ridotto del 50% per la parte eccedente 150.000 euro e, qualora l'importo così ridotto superi 500.000 euro, del 100% per la parte eccedente i 500.000 euro. L'Italia è inoltre tra gli Stati membri che prima di procedere all'applicazione di queste percentuali di riduzione, detraggono ai pagamenti di base le spese sostenute per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola.
Considerando tutto questo, l'impatto del meccanismo di riduzione dei pagamenti, come stimato dagli Stati membri, per i 5 anni dal 2015 al 2019 si aggirerebbe complessivamente intorno ai 558 milioni di euro (circa 110 milioni di euro l'anno).

 

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE. 6 Stati membri hanno deciso di regionalizzare il regime di pagamento di base definendo nella maggior parte dei casi due o tre regioni, ma l'Italia in particolare, invece, adotterà il paese come "regione unica".
Per quanto riguarda la convergenza, 6 Stati membri raggiungeranno il flat rate (valore unitario uniforme) nazionale/regionale dei diritti all'aiuto entro il 2019, e uno nel 2020. Tra i paesi che hanno optato per una convergenza parziale al flat rate, 8 hanno scelto di limitare la riduzione nel valore dei titoli sopra il 30% del loro valore iniziale. L'Italia in particolare adotterà una convergenza basata sul modello "irlandese", con soglie 30/60. Questo modello prevede che ciascun beneficiario non possa subire una diminuzione superiore al 30% del valore iniziale del proprio titolo diritto all'aiuto e, al contempo, che nessun diritto all'aiuto dovrà avere un valore unitario inferiore al 60% del valore unitario nazionale al 2019.
GREENING E PRATICHE EQUIVALENTI. Prima di entrare nel dettaglio delle scelte nazionali in materia, ricordiamo che gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base (o del regime di pagamento unico per superficie) sono tenuti ad applicare su tutti gli ettari ammissibili le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening), ovvero la diversificazione delle colture, il mantenimento del prato permanente e le aree di interesse ecologico, oppure le cosiddette "pratiche equivalenti", definite dalla stessa normativa dell'Unione per analogia con le precedenti.

Fonte: Commissione europea, 5° Incontro Gruppo di esperti in monitoraggio e valutazione della PAC 14.10.14

Partendo da questo presupposto, ad attivare le pratiche equivalenti saranno 8 paesi, 2 con sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali (al di là dei requisiti obbligatori) e 6 con impegni del PSR. A livello di equivalenza risulta utilizzata soprattutto la diversificazione delle colture. Invece solo 3 Stati membri hanno scelto pratiche equivalenti alle aree di interesse ecologico e nessuno ha optato per le pratiche equivalenti al mantenimento di prati permanenti. L'Italia a livello nazionale ha richiamato le pratiche equivalenti previste nella normativa della Ue, rinviando ai PSR l'individuazione delle pratiche equivalenti valide su scala regionale.
Per quanto riguarda nello specifico le aree di interesse ecologico, quasi la metà degli Stati membri - 13 su 28 - ne hanno attivate più di dieci, nove tra 5 e 9 e sei tra 2 e 4. La tipologia che ha riscosso più successo è quella rappresentata dalle colture per fissare l'azoto (27 Stati membri). A seguire, i terreni lasciati a riposo (25) e i boschi cedui a rotazione rapida (23).
Complessivamente l'84% degli Stati membri ha previsto tra le aree di interesse ecologico elementi caratteristici del paesaggio.

 
 
 
 

Franca Ciccarelli
f.ciccarelli@ismea.it

 

 
 
 
 
 
 

PianetaPSR numero 36 - ottobre 2014