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RIFORMA PAC/1

Quella finestra aperta per l'avvio dei Psr 2014-20

La modifica del Quadro finanziario per salvare l'annualità 2014 complica l'iter per l'approvazione dei programmi: l'impegno della Commissione Ue e le possibili procedure per giocare d'anticipo   
Le informazioni di seguito
riportate sono frutto di una ricognizione della normativa dell'Unione e dei
documenti di lavori prodotti alla data odierna da parte dei servizi della
Commissione europea.
Si sottolinea che in nessun modo tali informazioni assumono veste di interpretazione
legale dei dispositivi citati da parte del Mipaaf.
 

Premessa
Una serie di cause ha determinato un ritardo generalizzato nell'approvazione dei PSR 2014-2020. La gran parte dei programmi degli Stati membri non è stato soggetto a decisione da parte della Commissione europea entro la data del 31 dicembre 2014. Per molti dei rimanenti PSR, inoltre, lo stato di maturazione del negoziato con i Servizi della stessa Commissione non consentirà di adottare una particolare procedura di bilancio (c.d. carry over) che comporta un veloce trasferimento degli stanziamenti destinati ai PSR dal 2014 al 2015 tale da garantire l'assunzione delle decisioni di approvazione entro il mese di marzo 2015. In ragione di ciò, per la maggioranza parte dei PSR dell'Unione europea (compresi tutti quelli italiani) la normativa di bilancio prevede che debba essere apportata una modifica al Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020 per far in modo di "salvare" l'annualità 2014 e trasferirla alle annualità successive (l'annualità 2014 dovrebbe essere trasferita nelle annualità 2015 e 2016).
Tale modifica del QFP comporta pero dei tempi più lunghi che, di conseguenza, ritarderanno ulteriormente  l'approvazione dei PSR. Al riguardo, la Commissione ha presentato una proposta di modifica del QFP [COM(2015) 15 final del 20 gennaio 2015]. Tale proposta dovrà seguire il proprio iter legislativo che coinvolge il Consiglio ed il Parlamento europei e, seppure le istituzioni coinvolte troveranno un accordo sin da subito, i tempi tecnici per le modifiche legislative non permetteranno la conclusione di tale iter prima della metà di aprile. Solo dopo questa conclusione la Commissione europea potrà formalmente assumere le decisioni d'approvazione dei rimanenti PSR.

 
LA NORMATIVA DI BILANCIO UE
La normativa di bilancio si basa sul Reg. UE n. 966/2012. In particolare, l'art. 13 prevede norme specifiche per l'annullamento e il riporto degli stanziamenti non utilizzati, ovvero non impegnati sul bilancio dell'Ue. Di base tali stanziamenti dovrebbero essere annullati. Tuttavia, è previsto (cfr. paragrafo 2a) che gli stessi stanziamenti possano essere riportati (c.d. carry over) all'esercizio successivo se la maggior parte delle fasi preparatorie della procedure di impegno sia stata completata entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui era originariamente previsto lo stanziamento.
In tale casistica però non rientrano i PSR italiani. Per salvare gli stanziamenti 2014 interviene quindi l'art. 19 del Reg. UE 1311/2013 (Quadro Finanziario Pluriennale) in base al quale è possibile trasferire dal 2014 alle annualità successive gli stanziamenti di impegno non utilizzati, previa modifica del QFP ovvero dello stesso Reg. UE 1311/2013.
 
LE FONTI

Ammissibilità delle spese

Per quanto riguarda la data iniziale per  l'ammissibilità delle spese dei PSR, si segnala che in base all'art. 65.2 del Reg. UE n. 1303/2013 sono ammissibili al FEASR le spese sostenute dai beneficiari dopo la data di presentazione del programma e pagate dagli organismi pagatori a partire dal 1 gennaio 2014. Si ricorda, inoltre, di porre attenzione al fatto che, generalmente, in base all'art. 60.2 del Reg. UE n. 1305/2015 per le operazioni di investimento in agricoltura l'ammissibilità delle spese per i beneficiari decorre dalla data di presentazione delle domande di sostegno. Per le operazioni che non rientrano invece nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE,  la data iniziale di ammissibilità da rispettare e quelle prevista nella normativa sugli aiuti di stato con la quale sarà autorizzato il regime.Infine, si segnala che in base al già citato all'art. 65.6, del Reg. UE n. 1303/2013 non possono essere selezionate per il sostegno del FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

Criteri di selezione

La base normativa che prevede il ricorso ai criteri di selezione per alcune misure di sviluppo rurale è fornita dall'art. 49 del Reg. UE n. 1035/2013. Inoltre, il medesimo articolo stabilisce che tali criteri debbano essere sottoposti alla consultazione del comitato dì sorveglianza.
 

I passaggi per l'assunzione di nuovi impegni sui PSR 2014-2020 

Come precisato in premessa, i PSR italiani potranno essere approvati solo dopo la fine di aprile 2015. Tenuto conto che gli stessi programmi rappresentano la base giuridica per l'emanazione dei bandi e per la conseguente assunzione dei nuovi impegni sulle risorse 2014-2020, il ritardo potrebbe causare una discontinuità nella programmazione, danneggiando in particolar modo le misure a superficie e a capo, per le quali le domande di aiuto debbono essere presentate entro il 15 maggio di ciascun anno (non si avrebbe la certezza del diritto per i nuovi impegni e/o per l'ampliamento di vecchi impegni). Considerata tale difficoltà, i Servizi della Commissione europea si sono impegnati a venire incontro alle esigenze degli Stati membri per accelerare il processo di approvazione dei programmi e facilitare l'assunzione di nuovi impegni 2014-2020, pur nelle more dell'approvazione formale dei PSR.

Al riguardo i suddetti Servizi procederanno a:

-velocizzare le procedure di consultazione interna, anche attraverso lo scambio tra le varie DG coinvolte delle bozze in progress dei PSR che tengano conto delle osservazioni formulate. Ciò faciliterà la consultazione formale della nuova versione del PSR, una volta notificata attraverso SFC2014;

-trasmettere una comfort letter attraverso la quale comunicare alle AdG che il programma è pronto per l'adozione ovvero che si è pervenuti alla conclusione della consultazione interna e che i contenuti del PSR sono condivisi dagli stessi Servizi;


-minimizzare i tempi per l'adozione formale della decisione di approvazione da parte del collegio dei Commissari che sarà possibile, in ogni caso, dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica del QFP.

Resta inteso che, in ogni caso, l'assunzione di nuovi impegni senza la decisione formale viene fatta a rischio degli Stati membri in quanto il contenuto dei programmi potrebbe essere giudicato non conforme alla normativa UE fino al momento in cui il collegio dei Commissari non si sarà espresso. Tuttavia, ad avviso dei Servizi della Commissione, la condivisione tecnica manifestata attraverso la suddetta comfort letter dovrebbe essere sufficiente ad attenuare tale rischio, fornendo alle AdG una ragionevole certezza sui contenuti del programma da utilizzare ai fini del bando.
In aggiunta a quanto sopra esposto, si ricorda che a livello procedurale occorrerà un ulteriore passaggio prima dell'emanazione dei bandi. Per le misure che richiedono l'utilizzo dei criteri di selezione, ci sarà bisogno di una condivisione degli stessi con i Comitati di Sorveglianza. Al riguardo, in base ad alcune interpretazioni dei Servizi della Commissione (DG Regio) sembra che gli stessi non possano essere convocati prima dell'adozione degli stessi. 
Ciò sarebbe incompatibile con l'emanazione dei bandi per le misure che richiedono la definizione di tali criteri. Pertanto, gli stessi servizi della Commissione suggeriscono di convocare informalmente un Comitato di Sorveglianza prima della pubblicazione del bando per addivenire ad un accordo sugli stessi con il partenariato. Tale accrdo sarà confermato successivamente in seguito all'adozione formale dei programmi. Si noti, tuttavia, che in merito alla prima data utile in cui possono essere convocati formalmente i Comitati di Sorveglianza è ancora in corso un approfondimento giuridico tenuto conto che la normativa ( art. 47.1 del Reg. UE n. 1303/2013) prevede in modo esplicito solo la data ultima entro la quale gli stessi devono essere istutiti (tre mesi dalla decisione) ma non chiarisce se gli stessi possono essere itituiti prima o dopo la deicsione di approvazione del PSR.

Pagamenti
Oltre all'assunzione di nuovi impegni, nelle more dell'approvazione dei programmi è possibile effettuare anche pagamenti ai beneficiari. Ovviamente i pagamenti dovranno essere erogati dagli Organismi pagatori anticipando risorse nazionali, laddove disponibili, tenuto conto che il pagamento da parte dell'Unione europea delle quote 2014 e 2015 del prefinanziamento ai PSR (corrispondente al 2 % dell'ammontare FEASR assegnato ad ogni programma) sarà disposta dalla decisione di approvazione. Tali anticipazioni potranno essere poi recuperate attraverso il predetto prefinanziamento ed i successivi pagamenti intermedi disposti dagli OP a seguito delle dichiarazioni di spesa trimestrali

 
 
 
 

La Redazione

 
 
 

PianetaPSR numero 40 - febbraio 2015