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Certificati verdi
 

Incentivi alle biomasse all'esame tracciabilità

Controlli al via per la campagna 2015: normativa e procedure per la certificazione del percorso produttivo necessaria per accedere al coefficiente rivalutativo (1,8) che premia le biomasse di filiera


Le biomasse di origine agricola e forestale nel complesso, insieme a quelle derivanti dalla filiera del'legno e assimilati, rappresentano le più importanti e rilevanti fonti di energia rinnovabile impiegate nel nostro Paese per la produzione di energia elettrica. Seguono quelle derivate dal settore idroelettrico e dal fotovoltaico,mentre più marginali, ma non meno importanti, sono i contributi forniti dal settore eolico, la geotermia e, non da ultimo, il biogas.
Conclusa la fase della presentazione delle domande, nelle prossime settimane verranno eseguite, da parte dei funzionari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), le verifiche del possesso dei requisiti richiesti nelle aziende, che entro il 31 gennaio 2016 hanno avanzato l'istanza per accedere alla certificazione della tracciabilità delle biomasse di filiera per la produzione di energia elettrica,al fine del riconoscimento del coefficiente moltiplicativo (K), pari a 1,8, dei certificati verdi nell'annualità 2015.
La verifica riguarda la documentazione pertinente il bilancio di massa di tali biomasse, la visione dei documenti di trasporto che si riferiscono alla biomassa entrata nella piattaforma logistica. In tale contesto sono un utile strumento di lavoro le informazioni relative alla produzione agricola e quelle relative alla destinazione d'uso storica delle particelle coltivate e della loro eventuale variazione d'uso fornite dalle banche dati dei fascicoli aziendali presenti nel Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Sarà, successivamente,compito del GSE l'emissione dei Certificati Verdi in caso di esito positivo della verifica.
Questo iter burocratico ha come normativa di riferimento il D.M. del 2 marzo 2010 - Attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che definisce le modalità operative per verificare la tracciabilità delle biomasse, affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo (K) 1,8 previsto dall'art.1, comma 382-quater, della Legge n.296 del 2006, il D.M. del 06 agosto 2015 e la Circolare esplicativa del 2015 del MiPAAF, così come previsto dall'art. 2, comma l, lettere b) e c) del sopra citato Decreto del 2010.
Relativamente al calcolo dei Certificati Verdi, questi possono essere richiesti dai produttori di energia da fonti rinnovabili, titolari di impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007. È il GSE che rilascia i Certificati Verdi per i successivi 15 anni a decorrere da tale data e secondo la tipologia di impianto, moltiplicando l'energia netta (EI)riconosciuta all'intervento effettuato per le costanti (K), differenziate pe rfonte, della Tabella 1 della Legge Finanziaria 2008 (aggiornata dalla Legge 23/07/2009 n.99):

 

L'energia netta è quella quota di energia lorda misurata ai morsetti dei gruppi di generazione,diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, delle perdite dei trasformatori e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia elettrica alla rete con l'obbligo di connessione di terzi.L'energia netta prodotta, tuttavia, non costituisce sempre direttamente il termine di riferimento per il calcolo del numero dei Certificati Verdi spettanti. Esistono diversi tipi di interventi impiantistici (nuova costruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento totale o parziale) che danno diritto a ottenere l'incentivazione di tutta o parte dell'energia elettrica netta prodotta come specificato dal D.M. del 18 dicembre 2008.
Il D.M. del 2010 definisce anche i termini di "Biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali"come la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse. Il K 1,8 è riconosciuto alle biomasse e al biogas in possesso dei seguenti requisiti:
- "biomassa da intese di filiera", caratterizzata da tutta quella la biomassa edal relativo biogas prodotto nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli artt. 9 e 10 del D.L.vo n. 102 del 2005;
- "biomassa da filiera corta", caratterizzata da tutta quella biomassa e dal relativo biogas prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. In particolare, il raggio di 70 km è misurato come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al D.M. del 2 marzo 2010:

Il Mipaaf, nel corso del 2015, ha emesso il D.M. del 06 agosto 2015 e la Circolare esplicativa, prevista tra l'altro dallo stesso D.M. del 2 marzo 2010, che definiscono le modalità operative a cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità delle biomasse, ai fini dell'accesso al k 1,8, esclusivamente per l'annualità 2015.
Pur restando valido il D.M. del 2010, con i suddetti Atti amministrativi del 2015 vengono apportate delle modifiche e delle specifiche tecniche rispetto agli anni precedenti. In particolare si evidenzia che il titolare dell'impianto per la produzione di energia elettrica avrebbe dovuto trasmettere al Mipaaf, entro e non oltre il 31 gennaio 2016 e via PEC, la richiesta per l'accesso al coefficiente K 1,8, in base al format allegato alla Circolare, che prevede la compilazione dei seguenti documenti (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9455 ):
1. L'istanza di tracciabilità delle biomasse, in cui, oltre a dati identificativi del richiedente, deve essere indicata la tipologia di biomassa utilizzata, suddivisa tra biomassa di filiera e non;
2. L'elenco contratti e/o accordi di fornitura delle biomasse di filiera (denominato Allegato 1)
3. L'elenco delle tipologie e delle quantità di materia prima autoprodotta utilizzate ai fini energetici (denominato Allegato 2);
4. L'autocertificazione delle caratteristiche tecniche della materia prima e del processo di produzione di energia elettrica (denominato Allegato A), da consegnare direttamente all'incaricato del Mipaaf addetto ai controlli, che lo allegherà al proprio verbale nel corso della verifica.
Le ulteriori specifiche introdotte dalla Circolare del 2015 riguardano il periodo di riferimento per la certificazione della tracciabilità delle biomasse utilizzate dall'operatore elettrico che coincide con l'anno solare. Solo nel corso della certificazione dell'annualità 2015 sarà riferita al periodo compreso tra il l° dicembre 2014 e il 31 dicembre 2014 e dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015, pertanto si parla di 13 mensilità complessive.
Inoltre, nel caso in cui le biomasse non siano conferite all'operatore elettrico direttamente da un produttore, ma il conferimento avvenga tramite un collettore, i contratti di fornitura delle biomasse utilizzate dovranno essere correttamente elencati e contenere tutte le informazioni riferite al soggetto produttore della biomassa. In particolare, la provenienza delle biomasse deve essere chiaramente identificabile e gli operatori elettrici devono garantirne l'intera tracciabilità in sede di controllo da parte dei soggetti incaricati. Le quantità di biomasse prodotte per unità di superficie devono essere coerenti con i valori potenzialmente producibili per quella determinata coltura nell'ambito delle normali pratiche colturali.
I contratti che legano gli operatori elettrici, o gli eventuali collettori, e i produttori di biomassa - denominati contratti di taglio - devono essere accompagnati dalla specifica autorizzazione emessa dall'Autorità competente a livello regionale o provinciale, al cui interno devono essere indicati in dettaglio i quantitativi stimati di produzione legnosa, suddivisi secondo le diverse tipologie ottenibili. Qualora questa informazione, relativa alla stima delle rese del materiale legnoso, non fosse presente nell'autorizzazione citata, è necessario comunque che essa venga riportata nella relazione, firmata da un tecnico abilitato (ad esempio il Dottore Agronomo e/o Dottore Forestale), che ha accompagnato l'iter autorizzativo e che deve essere in questo caso allegata in copia ad ogni contratto. La dichiarazione, che attesta la provenienza della biomassa da non più di 70 km, è compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto identificato come operatore elettrico.
Per quanto concerne le biomasse di cui alla tipologia II prevista dal D.M. del 2 marzo del 2010, cioè tutto quel materiale legnoso ottenuto dalla gestione del bosco, il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA) può essere sostituito dal codice fiscale in caso di soggetti giuridici che non siano tenuti all'obbligo di costituire il fascicolo aziendale.
I documenti di trasporto, che servono a documentare la tracciabilità della biomassa, devono contenere necessariamente le informazioni che riguardano la descrizione della tipologia del prodotto e la sua origine. In altri termini devono riportare obbligatoriamente il luogo e l'identificativo del produttore da cui proviene la biomassa al fine di documentarne la sua tracciabilità. Qualora un operatore intermedio o lo stesso collettore utilizzi una piattaforma logistica, potrà fornire, attraverso una autocertificazione secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, un elenco dettagliato dei produttori conferenti, con eventuali e relativi CUAA e le indicazioni della sede produttiva, avendo cura di elencare anche le informazioni dei documenti di trasporto dei prodotti entrati nella piattaforma logistica, quali il numero, la data, e peso della merce.

 

Franco Porcu
franco.porcu@crea.gov.it

 
 
 

PianetaPSR numero 52 - aprile 2016