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La Riserva di performance: una novità e una sfida per i PSR italiani

L'introduzione della Riserva di performance nella programmazione 2014-2020 rappresenta una novità importante che si propone come strumento di verifica dell'efficienza dei Programmi, stabilendo degli obiettivi intermedi e finali.


Una delle novità del periodo di programmazione 2014-2020 concerne la verifica dell'efficienza dell'attuazione dei programmi finanziati dai fondi SIE rispetto al raggiungimento di obiettivi target intermedi definiti per ciascuna priorità per l'anno 2018 oltre che di target finali fissati per il 2023. Più in particolare, per target intermedi si definiscono obiettivi direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo di programmazione. Secondo quanto disciplinato nel regolamento comune ai fondi SIE, nel 2019 la Commissione verificherà l'efficacia dell'attuazione dei programmi alla luce del «quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione» sulla base di informazioni e valutazioni fornite nell'ambito delle relazioni sullo stato di attuazione presentato degli Stati membri.
Il 2019 rappresenta, quindi, nel corso della programmazione 2014-2020, un primo momento importante relativo all'attuazione dei Programmi. La materia risulta complessa e sovente fonte sia di dubbi interpretativi della norma sia di criticità legate all'attuazione dei Programmi. Per arrivare a questa prima scadenza in modo consapevole e preparati, le Autorità di Gestione, di concerto con le Amministrazioni centrali, dovranno, pertanto, risolvere eventuali dubbi ancora in essere. L'incontro delle Autorità di Gestione regionali con alcuni rappresentanti dei servizi della Commissione, tenutosi a Roma lo scorso quattro maggio, ha contribuito, in tal senso, a fornire chiarimenti importanti su alcune delle scelte da adottare.
La lettura delle norme regolamentari mostra chiaramente che l'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è caratterizzato da regole differenti tra i diversi fondi. I rappresentanti della Commissione sono consapevoli di queste differenze, spesso determinate da specifiche tipologie di intervento che contraddistinguono i diversi fondi; sottolineano tuttavia l'importanza di questo processo che, imponendo la fissazione di obiettivi intermedi e finali, agevola un'attuazione più regolare della programmazione evitando eccessivi rallentamenti iniziali così come brusche accelerazioni finali.
Il regolamento comune definisce puntualmente i parametri relativi al raggiungimento della performance sia in relazione agli obiettivi intermedi sia a quelli finali. Tralasciando, pertanto, un approfondimento specifico su questo aspetto, si sottolinea che, qualora nel 2018, le priorità avranno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'adozione prevista per la priorità si riterrà definitivamente assegnata. Se le priorità non avranno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro proporrà una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva dell'efficacia dell'attuazione a quelle priorità che avranno raggiunto il valore della milestone così come definito nel Programma.
Nel corso del dibattito sono stati affrontati alcuni elementi fonti di dubbi, prevalentemente incentrati sul corretto uso degli indicatori, ma anche sulla possibilità di apportare delle modifiche agli indicatori target. Se su alcuni aspetti, come la tematica degli indicatori, la Commissione risulta ferma nell'interpretazione del regolamento, su altri aspetti, rimanda ad analisi specifiche.
Un primo elemento critico che, si teme, possa pregiudicare il raggiungimento della performance nel 2018 concerne la quantificazione degli indicatori e l'individuazione puntuale dei dati da considerare. I servizi della Commissione indicano in maniera inequivocabile che per la quantificazione degli indicatori la regola da adottare è quella indicata nell'ambito dei regolamenti e nella fattispecie, il riferimento ad operazioni completate. Più in particolare, il regolamento sostiene che, per il FEASR, l'indicatore finanziario è l'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il monitoraggio e la valutazione. Per gli indicatori di output ci si riferisce ad operazioni completate considerando in maniera differenziata le misure ad ettaro o che comunque presuppongono un principio di annualità e misure annuali. L'unica eccezione a questa regola si ha con alcune misure che, per la loro natura, permettono di considerare nel calcolo degli indicatori anche le spese in transizione (es. Insediamento di giovani agricoltori ecc.).
Un secondo elemento di dibattito concerne l'attuazione di alcune misure, che per la loro stessa natura non permettono probabilmente il raggiungimento degli obiettivi intermedi al 2018. Si chiede, pertanto, come la Commissione pensi di affrontare queste misure in un'ottica di performance. Nel complesso, il mancato raggiungimento di un obiettivo si concretizza nel mancato raggiungimento di un obiettivo di performance.  Ci sono alcune misure che difficilmente possono essere raggiunte nel 2018, come quelle relative ad investimenti per la banda larga, investimenti irrigui, investimenti giovani agricoltori. Su queste misure ci potrebbe essere un problema nel calcolo delle "milestone". La Commissione valuterà caso per caso in base alla giustificazione fornite.
È stato segnalato uno spunto di riflessione sull'utilizzo dei Key implementation steps. Su determinate priorità ci sono operazioni che, secondo un'interpretazione comune, per loro natura non potranno essere realizzate nel 2018. Queste misure, definite prevalentemente come "strutturali", prevedono indicatori alternativi di tipo procedurale. Questi indicatori, così come emerge dal regolamento, devono essere utilizzati solo come alternativa agli indicatori di output. A tal proposito viene chiesto alla Commissione Europea di poter considerare i Key implementation steps anche con riferimento all'indicatore finanziario agevolando il raggiungimento del target finanziario.
La Commissione europea è convinta che i target da realizzare nel 2018 e fissati dalle Regioni siano da considerare "raggiungibili" anche se molti programmi hanno registrato difficoltà iniziali nell'attuazione. La Commissione è inoltre convinta che le Autorità di Gestione faranno ogni sforzo per colmare questi gap fino al 2019. Sono, inoltre, consapevoli della difficoltà che hanno alcune regioni di raggiungere gli obiettivi di alcune misure laddove, in modo particolare, risultano cambiati i presupposti iniziali. Alla fine del dibattito, se da una parte la Commissione prende atto della complessità del sistema e delle criticità ancora in essere, dall'altra ribadisce l'importanza di questo processo quale strumento in grado di  incentivare l'attuazione delle politiche dello sviluppo rurale.

 
 
 

Augusto Buglione
Ismea



 
 
 

PianetaPSR numero 61 maggio 2017