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Condizionalità ex ante, una nuova sfida da affrontare con azioni coordinate

Con la scadenza dell'invio delle relazioni annuali alle porte, l'incontro del 4 maggio scorso ha rappresentato un importante momento di confronto tra tutte le istituzioni coinvolte (Commissione Europea, Mipaaf, Agenzia per la Coesione Territoriale, Organismi Pagatori, Autorità di Gestione dei Programmi).

Nell'ambito del processo dinegoziato per la programmazione 2014-2020 tra Unione Europea e Stati Membri, lacondizionalità ex ante ha rappresentato senz'altro un importante elemento diinnovazione rispetto al precedente periodo 2007-2013.
Si definisce condizionalità exante "un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresentaun pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivospecifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione -al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale haun impatto diretto" [cfr. art. 2.33 Reg. (UE) n. 1303/2013]. In altri termini, aifini di assicurare l'efficacia degli investimenti e raggiungere i risultatiattesi occorre essere certi che esista un predefinito quadro comune di regoleovvero che siano assicurati tutti i pre-requisiti indispensabili di caratterenormativo, regolatorio, programmatorio, pianificatorio.
Nell'intento dell'Unione Europeaquindi le "condizionalità ex ante" sono state utilizzate in qualche maniera come"elemento leva" nei confronti degli Stati Membri per stimolare ed accelerarel'adeguamento delle normative nazionali alle direttive europee nonché perallineare a livello di Unione la baseline di riferimento. In questo contesto, l'Italiaha sostenuto fortemente l'istituzione di un dispositivo di valutazione dellepre-condizioni per l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'UnioneEuropea.
Il regolamento comune n.1303/2013 dispone le modalità attraverso cui ogni Stato Membro, fermo restandoi rispettivi quadri istituzionali e giuridici, valuta quali dellecondizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascunfondo e delle condizionalità ex ante generali risultano applicabili e quali di questesono soddisfatte alla data di trasmissione dell'Accordo di Partenariato e dei singoliProgrammi. Laddove le condizionalità ex ante applicabili non risultinosoddisfatte, gli strumenti programmatori prevedono quindi le azioni da attuareper ottemperare ai criteri completamente non soddisfatti o parzialmentesoddisfatti, gli organismi responsabili delle azioni individuate e ilcalendario di attuazione delle stesse.
Riguardo alle tempistiche, ilregolamento comunitario specifica alcune tappe fondamentali ovvero:

  • la data entro cui le azioni devono essere portate a termine (31 dicembre 2016);
  • la data di restituzione delle informazioni alla Commissione Europea in merito al loro adempimento.

Il Mipaaf, in qualità di capofila del FEASR, da lungo tempo ha avviato la discussione con le varie Amministrazioni centrali e più segnatamente ha segnalato all'Agenzia per la Coesione Territoriale le problematiche attinenti le modalità di restituzione delle informazioni sulle condizionalità ex ante nelle relazioni annuali dei Programmi di Sviluppo Rurale.
Proprio su quest'ultimo passaggio, vale a dire la restituzione delle informazioni, è stato incentrato il dibattito che si è tenuto durante l'incontro tecnico tra le Autorità di Gestione dei PSR italiani e la DG Agri della Commissione Europea lo scorso 4 maggio.
Come ben noto, la restituzione delle informazioni sul soddisfacimento delle condizionalità ex ante dovrà avvenire al più tardi nella relazione annuale di attuazione dei Programmi (30 giugno 2017) e, per quanto riguarda l'Accordo di Partenariato, nella relazione sullo stato di attuazione (31 agosto 2017). Ne deriva che, per riferire sull'ottemperamento degli impegni assunti, la non contemporaneità delle scadenze potrebbe comportare eventuali disallineamenti tra quanto dichiarato dalle Autorità di Gestione dei Programmi e quanto invece dichiarato per le condizionalità ex ante dell'Accordo di Partenariato. Onde evitare tale scenario appare dunque necessario che le informazioni siano veicolate in senso univoco dal "Paese Italia" verso la Commissione Europea.
La questione si complica se si considera che ogni Programma contempla specifici set di piani di azione dove, ad azioni prettamente di carattere regionale, si aggiungono quelle la cui titolarità è di livello nazionale ovvero responsabilità in capo alle Amministrazioni centrali. Inoltre, alcuni Programmi contengono piani di azione che, per certi versi, contrastano con quanto dichiarato (o addirittura già assolto) a livello di Accordo di Partenariato creando confusione di interpretazione, non solo tra Programmi appartenenti allo stesso fondo, ma anche tra fondi diversi.
Appare dunque rilevante il ruolo fondamentale del coordinamento a livello centrale ai fini della restituzione ufficiale delle informazioni alla Commissione Europea per scongiurare la possibilità della sospensione dei pagamenti intermedi qualora la Commissione Europea dovesse ritenere non soddisfatta una determinata condizionalità ex ante.

 
 

Nicola D'Alicandro
CREA-PB

 
 

PianetaPSR numero 61 maggio 2017