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Associazioni Fondiarie

Piemonte, le Associazioni Fondiarie: un'opportunità di sviluppo e valorizzazione dei territori montani

Nelle aree più "difficili" negli ultimi anni si è assistito a un intenso frazionamento delle proprietà e a un vero e proprio abbandono dei terreni. In Piemonte la Regione ha emanato una legge che attraverso il riconoscimento della personalità giuridica delle Associazioni Fondiarie mira a recuperare la produttività delle proprietà frammentate e dei terreni incolti.

In base ai dati forniti dai censimenti dell'agricoltura, tra il 1982 e il 2010 il numero di aziende agricole si è ridotto a livello nazionale di oltre il 48,3% con una contrazione della superficie agricola utilizzata (SAU) del 18,8%. In termini di numerosità aziendale la diminuzione ha riguardato per il 59,7% le aziende di montagna con coltivazioni e il 42,1% di quelle di pianura; per quanto riguarda le aziende con allevamenti (-74,5 punti percentuali sul dato nazionale) il dato rilevato sulle aziende di montagna è stato del 69,2%, mentre il 77,7% per quelle di pianura.
In Piemonte l'evoluzione è stata simile per quanto riguarda la SAU (-17,0%) ma con un decremento maggiore per quanto riguarda il numero di aziende (-68,8%) di cui -76,4% quelle di montagna con coltivazioni e -58,1% quelle di pianura; per le aziende zootecniche il calo è stato del 73,9% con valori simili sia per quanto riguarda quelle di montagna che di pianura (-70% circa per entrambe).
Mentre però per quanto riguarda le realtà situate nelle aree pianeggianti parallelamente alla chiusura delle aziende si è assistito ad un parziale concentramento delle superfici e dei capi allevati nell'ottica di evoluzione verso un'agricoltura più "industriale", nei territori più impervi e difficili si è assistito a un intenso frazionamento delle proprietà e a un vero e proprio abbandono dei terreni.
 Le conseguenze del frazionamento fondiario sono l'impossibilità di disporre di superfici aziendali minime, di poter effettuare una pianificazione e una gestione a lungo termine e la presenza di molteplici proprietari. Con terreni abbandonati, non utilizzati, estremamente frazionati e di scarso valore non sono proponibili i vari strumenti di ricomposizione fondiaria quali l'acquisto, la permuta, l'affitto delle superfici di interesse, per l'alto costo gestionale delle operazioni e per la difficoltà di reperire i proprietari o gli eredi di superfici indivise.
Su ispirazione dell'esempio francese, che promuove l'accorpamento delle proprietà abbandonate attraverso l'Association foncière pastorale e i Groupements pastoraux, e grazie al fattivo impegno del Prof. Andrea Cavallero, docente ora in pensione che afferiva al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università di Torino e promotore di questa iniziativa, nascono dunque le Associazioni Fondiarie con l'obiettivo di riunire sotto un'unica gestione i terreni dei singoli soci (la prima associazione nasce nella Frazione di Carnino nel Comune di Briga Alta, provincia di Cuneo, nel 2012).
Con l'intento di dare personalità giuridica a queste associazioni, la Regione Piemonte (prima in Italia) ha emanato la legge regionale n° 21 del 2 novembre 2016 "Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali" con le finalità di recuperare la produttività delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati attraverso la gestione associata, consentendo la valorizzazione del patrimonio fondiario, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi nonché l'applicazione di misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali. La legge è applicabile a tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente: erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.  L'obiettivo è di ricostituire delle aree di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di agevolare l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.
Un'Associazione Fondiaria è una libera unione fra proprietari di terreni pubblici o privati con l'obiettivo di raggruppare aree agricole e boschi, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo. Non è a scopo di lucro ed è disciplinata da uno Statuto, nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia. Ogni associato aderisce su base volontaria e gratuita e conserva la proprietà dei beni, che non sono usucapibili. Può esercitare il diritto di recesso nei limiti dei vincoli temporali contrattuali stabiliti tra l'associazione ed i gestori. Le cariche associative sono gratuite così come le prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborsi spese previsti da Statuto).
Le Associazioni si occupano della gestione delle proprietà conferite dai soci o assegnate; della  redazione e attuazione del piano di gestione, in cui sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale e di conservazione dell'ambiente e del paesaggio (cessione in affitto dei terreni a soggetti membri dell'associazione stessa o a soggetti esterni che si impegnano a condurli nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e nel segno dell'economicità ed efficienza); di partecipare, grazie anche ai Comuni, all'individuazione dei terreni silenti (proprietario sconosciuto o non rintracciabile) e al loro recupero; di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario grazie alle entrate derivanti dai canoni di affitto.
In quest'ottica i Comuni singoli o associati hanno un ruolo molto importante nella costituzione delle associazioni fondiarie promuovendo iniziative volte alla diffusione di una cultura associativa, fra i proprietari dei terreni, e offrendo supporto informativo e tecnico.
Le Unioni di Comuni, o i Comuni non aderenti ad alcuna Unione, possono inoltre intervenire nell'assegnazione alle associazioni fondiarie dei terreni abbandonati o incolti o di cui non si conosce il proprietario.
La L.R. 21/2016 prevede due tipi di riconoscimento economico: alle Associazioni Fondiarie un contributo fino all'80% per la copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione e € 500,00/ettaro per la realizzazione del piano di gestione e dei miglioramenti fondiari necessari; ai proprietari di terreni privati un contributo una tantum nella misura massima di € 500,00 per ogni ettaro conferito di superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento abbia una durata non inferiore ai 15 anni.
Questa tipologia di forma associativa può beneficiare della Misura 4, Operazione 4.3.2 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, un'azione finalizzata a interventi infrastrutturali e di miglioramento al servizio di progetti di ricomposizione fondiaria. È previsto un contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento realizzato. Sono finanziabili gli investimenti infrastrutturali finalizzati al miglioramento dei terreni (viabilità, adduzione acqua per abbeveraggio) a beneficio di più soggetti. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli investimenti immateriali per spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche; stesura del piano di gestione e di miglioramento. Sono escluse le spese costitutive delle forme associative.
Sia per quanto riguarda l'erogazione di finanziamenti regionali a proprietari che conferiscono i terreni e alle Associazioni per la loro costituzione e realizzazione del piano di gestione e dei miglioramenti fondiari necessari, sia per la Misura 4 Operazione 4.3.2 del PSR "Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario" con beneficiari specifici le Associazioni Fondiarie, sono attualmente allo studio appositi bandi che dovrebbero essere pubblicati entro l'estate/autunno 2018.

Per il testo completo della legge:

 
 

Ilaria Borri
CREA PB

 
 

PianetaPSR numero 71 maggio 2018