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Strumenti finanziari

Emergenza COVID-19 e strumenti finanziari: l'UE ripensa alle regole del gioco

L'estensione della programmazione e delle regole di attuazione ripensate rappresentano un'occasione per l'Italia, dove finora l'utilizzo degli strumenti finanziari non ha rispettato pienamente le aspettative iniziali.

Nell'attuale ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), sono attivi a livello UE 684 strumenti finanziari, di questi 26 riguardano il FEASR con un plafond di oltre 492 milioni di euro. Con 15 strumenti attivati da 10 PSR ed un impegno di spesa di oltre 140 milioni di euro, l'Italia è uno degli Stati membri che ha maggiormente scommesso su tali dispositivi al fine di ampliare le risorse dei PSR. Tuttavia, pur con alcuni casi virtuosi, il bilancio di metà periodo non sembra aver rispettato pienamente le aspettative iniziali. 

A questo punto, stante la necessità di liquidità da parte delle imprese, l'auspicio è che la proposta di estensione della durata della corrente programmazione e il ripensamento delle regole di attuazione, serva a dare uno sprint finale agli strumenti finanziari attuati a livello nazionale.

Riduzione dei flussi di cassa e crisi di liquidità

Come ben evidenziato in un recente lavoro di ricerca della RRN-CREA (AA.VV., 2020) [1], l'emergenza sanitaria generata dal COVID-19 ha determinato, in un arco di tempo assai ridotto, una crisi senza precedenti. 

Le imprese del settore primario, in quanto impegnate in attività ritenute essenziali anche per la sicurezza alimentare, non sono state soggette alle misure del lockdown. Tuttavia, nel quadro socio-economico profondamente negativo che si è venuto a determinare, le aziende agricole hanno dovuto fronteggiare diverse difficoltà, variabili a seconda dell'ordinamento tecnico-produttivo, dei canali commerciali praticati e dalla propensione all'export. A tali difficoltà, si deve aggiungere una certa pressione sulla liquidità di impresa determinata da una serie di concause (tra l'altro, diminuzione delle vendite, slittamenti dei flussi di credito e di debito) che aggrava una situazione del mercato del credito agricolo già deteriorato. Si consideri, inoltre, che già prima dello scoppio della pandemia il fabbisogno finanziario non soddisfatto nel settore primario era stimato in un miliardo di dollari, che sale a 2,8 miliardi se si considera anche il settore agro-alimentare, soprattutto per prestiti a lungo termine (Fi-compass, 2020b). 

Ma la particolare situazione di incertezza che si sta venendo a determinare, con la conseguente stretta sull'offerta di credito, pone seri vincoli alle scelte di impresa e può condizionare l'efficacia delle azioni di supporto nazionali ed europee. In aggiunta, e non secondario, vi è il fatto che l'attuale problema di liquidità potrebbe degenerare in un effetto solvibilità, con conseguente rischio default del sistema agricolo nazionale.

Le aperture al quadro regolamentare in risposta al Coronavirus

In risposta all'emergenza, una parte dei provvedimenti adottati a livello UE per il settore agricolo vanno nella direzione di modificare il quadro regolamentare vigente, permettendo una maggiore flessibilità agli Stati membri e garantendo una accelerazione della spesa che possa rapidamente mobilitare le riserve di liquidità, spesso imbrigliate dalle regole che governano i Fondi SIE (vedi box 1).

Box 1 - Le sfide da affrontare per garantite la piena operatività degli strumenti finanziari

Benché gli strumenti finanziari siano stati introdotti nella politica di sviluppo rurale già nella programmazione 2000-2006, il ricorso agli stessi in Italia risulta ancora scarso e mostra pochi ed isolati casi di efficacia.È possibile evidenziare una serie di ostacoli all'implementazione degli strumenti finanziari nei PSR e alla loro integrazione con il sistema delle sovvenzioni. In tal senso, le sfide da fronteggiare per assicurarne una diffusione più capillare possono essere riportate a:
* difficoltà a rispettare il quadro normativo a livello UE
* difficoltà a rispettare le norme sugli aiuti di Stato;
* lunghezza eccessiva dei tempi date le necessità del settore;
* presenza di rigidità nel mercato del credito a livello locale; 
* complessità amministrativa date le specificità del settore. 


Fonte: nostro adattamento da Fi-compass (2020a), Stocktaking study on financial instruments by sector, Brussels

In particolare, i regolamenti (UE) n. 2020/460 e il successivo n. 2020/558, adottati nell'ambito dell'iniziativa di investimento europea sulla risposta al Coronavirus, rappresentano un contributo supplementare rispetto agli interventi messi in atto a livello nazionale e regionale, agendo in maniera sinergica alle misure di contrasto alla crisi economica intraprese a livello italiano.

Ma quali sono le principali aperture previste per i PSR?

 

I nuovi Regolamenti stabiliscono, in primis, la possibilità di utilizzare gli strumenti finanziari sotto forma di capitale circolante (tetto massimo di 200.000 euro[2] ), così come di fare ricorso alle sovvenzioni a fondo perduto per finanziare il capitale circolante [3] , con l'obiettivo di aiutare i beneficiari dei PSR a disporre del ridotto e/o mancato flusso di cassa. Preme fare osservare che qualsiasi elemento del capitale circolante può essere finanziato, tra cui i debiti per l'approvvigionamento di materie prime e altri fattori produttivi come, ad esempio, le rimanenze e le spese generali, le utenze e la manodopera. 

Le modifiche apportate stabiliscono che il finanziamento attraverso strumenti finanziari può essere svincolato dalla presenza di co-investimenti privati e dal raggiungimento di uno degli obiettivi previsti nel titolo IV del regolamento 1303/2013. In deroga all'attuale Regolamento (art. 37, par. 2, lettera g)), l'adeguamento degli strumenti finanziari non richiede l'aggiornamento della valutazione ex ante.

Anche queste opzioni sono volte a compensare le eventuali perdite di liquidità dell'impresa agricola. Va anche considerata una terza soluzione, ovvero la combinazione del supporto a fondo perduto con gli strumenti finanziari, al fine di potersi avvantaggiare degli effetti virtuosi associati a tali dispositivi (vedi box 2).

Box 2 - Effetti virtuosi per gli investimenti PSR
Di fatto, le imprese agricole possono beneficiare, oltre che delle tradizionali sovvenzioni a fondo perduto, di forme di finanziamento rimborsabili ovvero di strumenti finanziari che, nell'attuale ciclo di programmazione, sono stati attuati come veicolo per fare leva sui fondi FEASR da quasi la metà dei PSR regionali.  I vantaggi degli strumenti finanziari per le Amministrazioni regionali e i beneficiari includono:
* accesso ad una gamma più ampia di strumenti per la realizzazione della politica di sviluppo rurale e quindi degli investimenti aziendali;
* attrazione di fondi del settore privato (effetto leva) per contribuire a potenziare l'impatto dei PSR;
* forte impegno sulla qualità progettuale da parte dei beneficiari, in quanto il finanziamento deve essere rimborsato;
* capacità delle risorse finanziarie investite di generare, attraverso la restituzione, successivi flussi di denaro (natura rotativa), moltiplicandone gli effetti positivi; 
* migliore orientamento degli interventi, perché l'adesione agli strumenti finanziari da parte dei PSR richiede una valutazione ex ante realizzata da un soggetto terzo alle Regioni. 


Fonte: Licciardo (2020a)

Viene altresì garantito un ammorbidimento delle regole necessarie all'introduzione [4] degli strumenti finanziari nei PSR, nel caso in cui queste misure non siano state originariamente previste. Sotto il profilo procedurale ciò garantisce che nel caso in cui il Programma debba essere modificato per estendere l'ammissibilità alla copertura del capitale circolante, o per introdurre un nuovo strumento finanziario, la spesa per le operazioni di risposta alla crisi è ammissibile a partire dal 1° febbraio 2020. In deroga a quanto previsto dal regolamento sullo sviluppo rurale, inoltre, la modifica del PSR può essere adottata anche in un secondo tempo, senza ritardare l'applicazione delle nuove misure.

L'indagine del CREA PB

Su questo tema vi invitiamo a leggere l'approfondimento sul numero tematico di PSRHub recentemente pubblicato. 

Il documento, dal titolo: "Strumenti finanziari e sviluppo rurale: stato dell'arte e prime riflessioni per il futuro", riporta i risultati di un'indagine, realizzata nei mesi di giugno-luglio 2020, alla quale hanno collaborato le AdG dei PSR che hanno attivato strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020. Il lavoro, in particolare, considera:

  • i nodi critici nel passaggio di informazioni dalla Pubblica Amministrazione all'utente finale;
  • le esigenze formative specifiche;
  • i percorsi di aggiustamento delle procedure di attuazione degli strumenti finanziari nei PSR attuali, calibrandoli al meglio per il nuovo periodo di programmazione.
 
 

Materiale bibliografico di recente pubblicazione

  • AA.VV. (2020), COVID-19. Impatti economici nelle aziende agricole, RRN-CREA, Roma;
  • Fi-compass (2020a), Stocktaking study on financial instruments by sector, Brussels;
  • Fi-compass (2020b), Financial needs in the agriculture and agri-food sectors in Italy, Brussels;
  • Licciardo F. (2020a), Gli strumenti finanziari nella programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020, in Tarangioli S. (a cura di), I PSR 2014-2020 al giro di boa. Rapporto di monitoraggio strategico al 31.12.2018, Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Roma. ISBN 9788833850610;
  • Licciardo F. (2020b), Le mosse dell'Europa per liberare risorse, Terra e vita, n. 24/2020, pp. 46-47;
  • Mattarello S. (2020), Miliardi "rubati all'agricoltura", Terra e vita, n. 24/2020, pp. 42-44.
 
 

Note

  • [1] https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21450 
  • [2]Le spese non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 45, par. 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, per cui non è necessario collegare il capitale circolante al progetto di investimento.
  • [3] Fino ad oggi, tale tipo di sostegno non doveva superare il 30% del totale delle spese ammesse, ed era rivolto solo a imprese che volessero investire in nuove attività. Viene meno anche il vincolo di dover dimostrare di investire in nuove attività
  • [4]Qualora l'Autorità di Gestione decida di istituire un nuovo strumento finanziario come risposta alla crisi, sarà comunque necessario realizzare una valutazione ex ante dello strumento. Tuttavia, la Commissione raccomanda la predisposizione di un'analisi breve basata su pubblicazioni esistenti e sulle proprie stime in relazione all'analisi della domanda a seguito dell'epidemia di COVID-19.
 
 

Francesco Licciardo

CREA - Politiche e bioeconomia

 
 

PianetaPSR numero 94 settembre 2020