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Sostegno finanziario

Cofinanziamento fino al 95% ai paesi in crisi

La proposta della Commissione europea per aiutare gli Stati membri in gravi difficoltà punta a cambiare l'articolo 70 del Regolamento 1698/2005 sullo Sviluppo rurale
 
Vignetta

La Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento 1698/2005 sullo sviluppo rurale per fronteggiare l'aggravarsi della crisi finanziaria che ha colpito alcuni Stati membri. La proposta riguarda gli Stati membri in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria e prevede la possibilità di innalzare il tasso di cofinanziamento del Feasr.
Secondo l'art. 70 del regolamento 1698/2005, attualmente in vigore, il Feasr cofinanzia gli interventi di sviluppo rurale con percentuali che variano in base agli Assi. Con l'attuale proposta di modifca del 1698/2005, la Commissione potrà approvare un'aliquota di partecipazione del Feasr maggiorata per i Paesi interessati che beneficiano del meccanismo di sostegno, fino a un massimale del 95% della spesa pubblica ammissibile per le regioni ammesse nell'ambito dell'Obiettivo di convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo e fino all'85% della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni.

Presupposti.
Le aliquote maggiorate si applicano alla spesa ammissibile ex novo in ciascuna dichiarazione certificata di spesa presentata nel periodo durante il quale uno Stato membro usufruisce di un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.
 
In seguito all'adozione di una decisione del Consiglio che concede assistenza a uno Stato membro nell'ambito dei meccanismi di sostegno, lo Stato membro presenterà alla Commissione una proposta di modifica del proprio Piano di sviluppo rurale volta a incrementare l'aliquota di cofinanziamento del Feasr. I pagamenti presentati successivamente all'approvazione di detta modifica beneficeranno di un maggiore sostegno. Si tratta di una misura temporanea che resterà in vigore fino all'uscita dello Stato membro dal meccanismo di sostegno.
 
Le aliquote di cofinanziamento maggiorate sono applicabili solo ai pagamenti da effettuarsi successivamente all'approvazione da parte della Commissione dei Piani nazionali di sviluppo rurale, comprensivi dei nuovi piani finanziari. Gli Stati che attualmente beneficiano di strumenti di assistenza finanziaria sono Lettonia e Romania (fuori dall'area euro), Irlanda, Portogallo e Grecia (all'interno dell'area euro). Tuttavia, l'aumento della percentuale di cofinanziamento del Feasr potrà essere invocata da qualsiasi Stato membro che in futuro chiedesse e ottenesse il sostegno finanziario dell'Ue. Per il periodo in questione, la Commissione rimborserà la spesa certificata a un tasso di cofinanziamento superiore, il che si tradurrà immediatamente in pagamenti supplementari agli Stati membri interessati per le spese dichiarate alla Commissione a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in seguito alla revisione dei Programmi di sviluppo rurale.
 
La modifica della norma indirettamente darà un margine di respiro agli Stati membri ai quali sarà accordato l'innalzamento del cofinanziamento comunitario, poiché determinerà una riduzione  in termini di valore assoluto della spesa pubblica da erogare entro la fine dell'anno per evitare il disimpegno delle somme impegnate nel 2009.
 
Meccanismi di assistenza finanziaria.
I meccanismi di sostegno cui fa riferimento la proposta di modifica del regolamento 1698/2005 trovano la propria base giuridica nell'art. 122 del Trattato, che stabilisce la possibilità che l'Unione conceda un'assistenza finanziaria a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo. Gli strumenti elaborati in sede comunitaria differiscono a seconda che lo Stato interessato faccia o meno parte dell'area euro.

Ai sensi del regolamento 332/2002, il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri prevede la concessione di prestiti ai Paesi che non hanno adottato l'euro e che si trovino in gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti dei capitali.
 
Ai sensi del regolamento 407/2010 l'Unione Europea può concedere un prestito o una linea di credito ai paesi dell'area euro. Irlanda e Portogallo hanno ottenuto detta assistenza finanziaria dell'Unione mediante le decisioni di esecuzione 2001/77/Ue del Consiglio, del 7 dicembre 2010, e 2011/344/Ue del Consiglio, del 30 maggio 2011. La Grecia si trovava in gravi difficoltà in merito alla propria stabilità finanziaria prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010 e ha ottenuto un'assistenza finanziaria anche dagli altri Stati membri dell'area dell'euro.
 
Infine, la proposta di modifica fa riferimento all'assistenza finanziaria, resa disponibile a norma del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (Mes). In relazione a quest'ultimo meccanismo, il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo di stabilità permanente: il meccanismo europeo di stabilità (Mes), che sarà attivato di comune accordo se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme. Il Mes assumerà il ruolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (Fesf) e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (Mesf) nel fornire assistenza finanziaria esterna agli Stati membri della zona euro dopo il giugno 2013.

 

 
Graziella Romito

 
 
 
 

PianetaPSR numero 2 - settembre 2011