PianetaPSR
Riforma Pac

Così il valore dei titoli si fa in quattro

Gli aiuti storici verranno ricombinati con un importo di base più greening, bonus per i giovani e aree svantaggiate - Debuttano il piccolo produttore e l'agricoltore attivo
 
bandiera europea

Dopo una lunga attesa, sono state presentate le proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per la Politica Agricola Comune dei prossimi anni.  La proposta di riforma dei pagamenti diretti è pensata per rispondere alle future sfide per l'agricoltura e le aree rurali e per raggiungere gli obiettivi di 1) garantire la possibilità di ottenere una produzione alimentare sufficiente e di qualità dalle terre agricole, 2) operare una gestione sostenibile delle risorse naturali e realizzare azioni che contrastino i cambiamenti climatici, 3) consentire uno sviluppo bilanciato del territorio.
Tale strategia si inserisce nel tema più ampio, delineato nella Comunicazione della Commissione europea "Europa 2020", ovvero, promuovere l'efficienza delle risorse finanziarie in vista di una crescita economica intelligente, sostenibile ed inclusiva.
La dotazione finanziaria.

 

I pagamenti diretti continueranno ad interessare la quota più importante del bilancio agricolo comunitario, tuttavia, rispetto all'attuale ripartizione tra Stati membri, verrà operata una redistribuzione dei massimali tra i paesi per innalzare la dotazione di quelli che attualmente si trovano sotto una certa soglia della media comunitaria a scapito di quelli che si trovano sopra media.

 L'Italia è uno di quei Paesi che si trova sopra la media e che, di conseguenza, sarà tenuto a contribuire per colmare tale divario.
L'allegato II della proposta di regolamento riporta i massimali nazionali, ma è nell'allegato III che sono fissati i massimali (al netto del capping) disponibili per i pagamenti diretti.
Nel grafico è riportata l'evoluzione dei massimali disponibili  per i pagamenti diretti in Italia, espressi in milioni di euro a valori correnti, riportati nel citato allegato III, a partire dai massimali netti per i pagamenti diretti del 2013 (all. IV del Reg. (CE) n. 73/2009, come fissati nella proposta di regolamento transitorio, anch'esso parte del pacchetto in esame)

 
 

Il capping.
Ogni riforma della Pac ha cercato di introdurre una disciplina volta a limitare l'erogazione di aiuti al di sopra di determinati importi. Sull'argomento, la relazione speciale n. 5/2011 della Corte dei Conti europea ha rilevato che a livello comunitario, nel 2008, i pagamenti diretti di importo superiore ai 100.000 euro hanno rappresentato il 13% degli aiuti complessivamente erogati e sono stati destinati solo allo 0,4% degli agricoltori.
Tale disciplina, denominata capping, viene proposta con le seguenti percentuali di riduzione per fascia di pagamenti diretti.

Nel calcolo dell'ammontare dei pagamenti da assoggettare alle trattenute previste, dovranno essere  dedotti i salari pagati e dichiarati dagli agricoltori nell'anno precedente, incluse le tasse e gli oneri sociali.
Il funzionamento è quello dell'applicazione delle aliquote progressive (si veda tabella pubblicata di seguito), per cui, un agricoltore che dovrebbe ricevere un pagamento di 350.000 euro, in applicazione di tali aliquote e senza considerare le eventuali detrazioni per tenere conto dei salari corrisposti, riceverebbe un aiuto massimo complessivo di 235.000 euro.

 
Così cala la scure del capping

 
Fascia di aiuti diretti (€)
Riduzione % per scaglione
Riduzione dell'importo (€)
1
sino a 150.000
0%
0
2
da 150.000 a 200.000
50.000 / 20%
10.000
3
da 200.000 a 250.000
50.000 / 40%
20.000
4
da 250.000 a 300.000
50.000 / 70%
35.000
5
da 300.000 a 350.000
50.000 / 100%
50.000

 

 
Gli importi dei pagamenti non erogati a seguito di tali trattenute saranno trasferiti nella dotazione finanziaria dello Sviluppo Rurale dello Stato membro interessato.
Non è facile prevedere quante ed in che misura saranno le aziende italiane interessate da tali trattenute. Una stima è possibile solo utilizzando la statistica sulla base dei dati FADN perché, visto che le trattenute si applicheranno ai futuri pagamenti, bisogna considerare che ci sarà un'evoluzione del livello di sostegno verso un importo medio regionale che, verosimilmente, porterà ad un abbassamento degli alti livelli di pagamenti attuali.

 

I beneficiari degli aiuti- gli agricoltori attivi.
Il tema degli agricoltori attivi, ovvero dei soggetti verso i quali indirizzare gli aiuti della PAC, rappresenta uno dei punti forti della riforma. La Commissione, riconoscendo l'importante ruolo svolto daIi piccoli agricoltori e dai coltivatori part-time, vuole escludere dagli aiuti i soggetti con attività agricola assente o meramente marginale. Sebbene il principio sia condivisibile, lo strumento proposto potrebbe non essere idoneo per perseguirlo.
Infatti, la Commissione propone di escludere dal pagamento i soggetti:

Tale disposizione, per salvaguardare i piccoli ed i part-time,  non si applicherebbe agli agricoltori che hanno beneficiato di pagamenti diretti per importi inferiori a 5.000 euro.

Il pagamento di base.
Il pagamento di base sarà costituito da titoli all'aiuto attribuiti sul modello regionale.
Il valore di tali titoli sarà uguale al rapporto tra il massimale disponibile per il pagamento di base, diviso la superficie ammissibile dichiarata il 15 maggio 2014.
Potranno accedere all'aiuto gli agricoltori che nel 2011 hanno attivato titoli all'aiuto o erano produttori di ortofrutta o viticoltori.
Per ottenere il massimale disponibile, bisognerà sottrarre al massimale dell'allegato II della proposta le componenti che, a vario titolo, non faranno parte del pagamento di base e che saranno disponibili sotto diversa forma (es.: greening, giovani agricoltori, riserva nazionale, ecc.).
Pertanto, a seconda del livello di trattenuta che sarà operata a livello nazionale e stimando una superficie ammissibile  pari alla superficie agricola totale, l'importo del titolo per il pagamento di base potrà variare tra  140 e 210 €/ha.
Tuttavia, al fine di evitare un brusco cambiamento tra il valore dei titoli storici attualmente assegnati (in Italia ci sono diversi titoli che hanno importi molto alti, sino ad arrivare ai 5.000 €/ha), c'è la possibilità di un'introduzione graduale di tale regionalizzazione. In tal caso, il 40% del massimale disponibile sarà assegnato sulla base delle superfici dichiarate il 15 maggio 2014, mentre il restante 60% sarà assegnato in base al valore dei titoli eventualmente già posseduti dall'agricoltore. Comunque, entro il 2019 il valore dei titoli assegnati dovrà essere uniformato.
È doveroso qui ricordare che per stimare quale sarà il livello dei pagamenti disponibili per i singoli agricoltori, all'aiuto di base va sommato anche il pagamento per il rispetto del cosiddetto greening (all'incirca altri 100 €/ha), i giovani agricoltori avranno un aumento del 25% del valore del titolo di base per i primi 25 titoli posseduti e, se scelto dallo Stato membro, potranno essere erogati ulteriori pagamenti specifici per le zone con vincoli naturali.
A conti fatti, a regime, un agricoltore dovrebbe percepire, come sostegno disaccoppiato, almeno 240-310 €/ha (limitatamente al pagamento di base + greening).

La riserva nazionale.
Sino al 3% del massimale per i pagamenti di base potrà essere destinato per costituire una riserva nazionale utilizzabile per:

 
Le superfici ammissibili e l'attività agricola.
Su questo argomento non vi sono significative differenze rispetto alla nozione di superficie ammissibile contenuta nel Reg. (CE) n. 73/2009. Infatti, come ettaro ammissibile si intende la superficie agricola dell'azienda, nonché quella investita a bosco ceduo a rotazione rapida, utilizzata per un'attività agricola, o una superficie che abbia dato diritto a pagamenti nel 2008 e che non risponde più alle condizioni di ammissibilità a seguito dell'attuazione di misure dello Sviluppo rurale relative al mantenimento degli habitat, all'imboschimento o al set-aside volontario.
È da rilevare, tuttavia, che nella nozione di attività agricola contenuta nel testo viene rafforzato il criterio che deve essere rispettato qualora la superficie non sia in produzione, al fine di escludere le aree  abbandonate. Pertanto, la superficie dovrà essere mantenuta in uno stato che la rende adatta per il pascolo o la coltivazione senza alcuna particolare azione preparatoria che vada oltre i tradizionali metodi agricoli e gli ordinari macchinari aziendali; oppure, per le aree agricole naturalmente tenute in uno stato adatto per l'allevamento o la coltivazione gli Stati membri stabiliscono l'attività minima da svolgere.
 
I pagamenti per pratiche agricole che apportano benefici climatici e ambientali - il cosiddetto greening.
Per tali pagamenti dovrà essere destinato il 30% della dotazione finanziaria nazionale e, come già visto, determinerà un pagamento aggiuntivo di circa 100 €/ha.
Una descrizione dettagliata di tale pagamento è riportata in un altro articolo di approfondimento della rivista. Vai all'articolo sul "greening"  

 

I pagamenti per le aree con vincoli naturali.
Lo Stato membro può decidere di destinare sino al 5% della dotazione finanziaria attribuita al paese, per concedere dei pagamenti ad ettaro, per le aziende situate in tutto o in parte in aree con vincoli naturali, individuate dagli Stati membri quali le zone montane, le aree con significative limitazioni naturali, nonché le aree con altri vincoli specifici.

I pagamenti per i giovani agricoltori.
I giovani agricoltori sono definiti come coloro i quali hanno un'età inferiore ai 40 anni e si insediano per la prima volta come capo azienda.
Tali soggetti potranno ricevere, per un periodo massimo di 5 anni, un incremento del 25% del valore medio dei titoli, per un massimo per 25 titoli, nell'ambito di una dotazione finanziaria al massimo pari al 2% del massimale nazionale.
Dal sesto Censimento generale dell'agricoltura dell'ISTAT si riscontra una tendenza positiva in riferimento ai capoazienda con meno di 45 anni d'età, che sono passati dal 18,2% del 2000 al 18,6% del 2010.

Il sostegno accoppiato volontario.
Potranno essere attivati una serie di pagamenti accoppiati, trattenendo una certa percentuale (per l'Italia al massimo 10%) del massimale finanziario.
Il supporto accoppiato potrà essere concesso solo per cereali, oleaginose, colture proteiche, leguminose, lino, canapa, riso, frutta a guscio, fecola di patate, latte e prodotti lattieri, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d'oliva, baco da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna e cicoria, ortofrutta e bosco ceduo a rotazione rapida.
Tale sostegno potrà essere concesso solo ai settori o alle regioni dove tipi specifici di agricoltura o specifici settori agricoli si trovano in difficoltà e sono particolarmente importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali.
Accanto a tali prodotti, un sostegno accoppiato potrà essere concesso per gli agricoltori che al 31 dicembre 2013 siano in possesso di titoli speciali e che non abbiano   ettari eleggibili il 15 maggio 2014.
Il sostegno accoppiato potrà essere concesso solo per il tempo necessario a creare un incentivo a mantenere l'attuale livello di produzione.
Il tema degli aiuti accoppiati riveste una grande importanza nella futura architettura dei pagamenti diretti, soprattutto per le coltivazioni e gli allevamenti i cui costi di produzione non sono adeguatamente remunerati dal sostegno disaccoppiato.

Schema per i piccoli agricoltori.
Uno schema semplificato per i piccoli agricoltori viene previsto con lo scopo di concedere un aiuto forfettario a colori i quali ne facciano richiesta entro il 15 ottobre 2014.
Tale schema prevede l'erogazione esclusiva di un pagamento, che potrà essere di 500-1.000 €/azienda, comunque nell'ambito di un massimale pari al 10% del massimale nazionale. Gli aderenti allo schema, non avranno l'obbligo di rispettare il greening, e sarà semplificato il sistema dei controlli.
Considerando la polverizzazione dell'agricoltura italiana, dai dati Istat del Censimento 2010 risulta che le aziende agricole con superficie inferiori a 2 ha sono 836.817, pertanto, un pagamento forfettario uguale per tutte le aziende non appare la soluzione migliore per affrontare il tema.

Conclusioni.
Quello che si delinea con la presentazione della proposta di regolamento è un negoziato lungo e complesso da affrontare sia per le implicazioni finanziarie sia per quelle tecniche che ne derivano. Infatti, l'aver subito un taglio del massimale nazionale, seppure alleggerito rispetto a quanto in principio prospettato, che non ha per niente tenuto conto di parametri economici di redistribuzione, penalizza senz'altro quei paesi, come l'Italia, dove viene praticata un'agricoltura di qualità ad alto valore aggiunto.
D'altro canto talune novità, come ad esempio il greening, sono pensate principalmente per le grandi coltivazioni dei seminativi e non tengono conto di altre realtà agricole quale possono essere gli arboreti o l'agricoltura di montagna, così come sono discutibili le novità che riguardano il regime dei piccoli produttori e la definizione di agricoltore attivo che, sebbene utile, non è stata formulata nel migliore dei modi.

Damiano Li Vecchi

PianetaPSR numero 3 - ottobre 2011