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contadino che brucia le stoppie
Ambiente

Architettura Verde della PAC 2023-2027: la nuova condizionalità "rafforzata" del Piano strategico

Si conferma uno degli elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di buona gestione agronomica e ambientale dei terreni, di mantenimento del benessere animale e di sicurezza alimentare.

La nuova Politica Agricola Comune ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico (Obiettivo specifico 4) e il perseguimento degli obiettivi ambientali in tema di tutela delle risorse naturali e di protezione della biodiversità (rispettivamente, Obiettivi specifici 5 e 6), delineando, nella propria struttura, una nuova "architettura verde", quale strumento funzionale a massimizzare l'ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello nazionale attraverso il Piano Strategico della PAC. 

La nuova "architettura verde" si articola, quindi, in tre componenti, ossia la condizionalità "rafforzata", gli ecoschemi e gli interventi agro-climatico-ambientali, che sono state declinate nel nuovo Piano Strategico della PAC 2023-2027, attraverso la definizione di obblighi e impegni comuni e nazionali per la condizionalità e per gli ecoschemi; mentre la formulazione degli impegni per gli interventi dello sviluppo rurale ha previsto la costruzione di una struttura comune con componenti di declinazione regionale. 

In particolare, la condizionalità si conferma, anche nella nuova programmazione PAC 2023-2027, come principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di buona gestione agronomica e ambientale dei terreni, di mantenimento del benessere animale e di sicurezza alimentare all'interno delle aziende. La condizionalità, quindi, rappresenta ancora quell'insieme di obblighi - norme BCAA e criteri CGO - che devono essere rispettati dai beneficiari, come condizione di base per poter accedere ai pagamenti sul Primo Pilastro e agli aiuti previsti dagli interventi agro-climatico-ambientali dello Sviluppo rurale: su suoi obblighi, infatti, poggiano gli impegni "più virtuosi" previsti nei cinque ecoschemi e nei trenta interventi ACA descritti nel Piano Strategico.

La nuova condizionalità "rafforzata"

In linea con le indicazioni regolamentari, la nuova condizionalità è stata "rafforzata", attraverso l'introduzione di nuove norme, alcune di derivazione dal greening, e di nuovi CGO, per consentirle di essere rispondente ai nuovi obiettivi ambientali specifici della PAC, che sono:

Il nuovo periodo programmatorio vede, inoltre, l'eliminazione dalla condizionalità dei criteri di gestione obbligatori connessi ad alcune malattie degli animali (CGO 9 della PAC 2014-2022) e all'identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, 7, 8 della PAC 2014-2022). Gli altri criteri, già previsti nella programmazione che sta per terminare, sono sostanzialmente mantenuti invariati. Anche i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti (Rm Fert) e all'utilizzo di prodotti fitosanitari (RM Fit) non subiscono variazioni, mentre di nuova introduzione è il Requisito minimo sul benessere animale (Rm BA) che stabilisce requisiti minimi di formazione del personale.

Il ruolo della condizionalità per il raggiungimento degli obiettivi specifici

Scendendo nel dettaglio, all'obiettivo specifico d), contribuiscono le norme (BCAA) che perseguono la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico attraverso la conservazione e l'incremento del contenuto di carbonio nel suolo. Ciò è attuato attraverso:

  1. l'ingresso della norma, di provenienza dal greening, sul Mantenimento dei prati permanenti (BCAA 1), che è ritenuto di fondamentale importanza per la loro capacità di immagazzinare e sequestrare il carbonio organico nel suolo. Come nel greening, la percentuale di superficie a prato permanente, a livello nazionale, rispetto alla superficie agricola totale nell'anno di riferimento, che è fissato al 2018, non deve diminuire al di sotto del 5%. La conversione dei prati permanenti può avvenire solo a seguito di una richiesta di autorizzazione. Per assicurare la corretta attuazione della norma, continuerà ad essere applicato il sistema di mantenimento e controllo in vigore dal 2005, che fissa, inoltre, una soglia di allerta cautelativa al 3,5%, che consente di procedere alla riconversione delle superfici agricole in prati permanenti ben prima che sia superata la soglia critica del 5%;
  2. l'introduzione della nuova norma sulla Protezione delle zone umide e delle torbiere (BCAA 2), che impone per queste superfici un totale divieto di conversione ad altri usi allo scopo di preservare la capacità, insita in queste tipologie di suoli, di costituire degli importanti serbatoi di carbonio. Il divieto interessa tutte le superfici agricole ricadenti in "zone Ramsar" (zone umide e torbiere definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii) con possibilità di estensione ad aree extra Ramsar su indicazione delle Regioni e Province autonome; 
  3. il mantenimento della norma sul Divieto di bruciare le stoppie (BCAA 3), se non nei casi di accertati problemi di natura fitosanitaria, che prosegue nella sua funzione di impedire la pratica del debbio, fortemente impattante in termini di CO2 emessa in atmosfera.

All'obiettivo specifico e), invece, contribuiscono le norme che perseguono l'uso sostenibile e razionale delle risorse naturali, in particolare acqua e suolo, e la protezione delle stesse dall'inquinamento chimico e dai fattori che possano causarne il depauperamento. Ciò è attuato attraverso:

  1. la nuova formulazione della norma sull'Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (BCAA 4), che risponde alla necessità sempre più pressante di salvaguardare il buono stato qualitativo delle acque superficiali, anche in risposta alle richieste della Direttiva 2000/60/CE. La norma è stata, infatti, adeguata alle indicazioni della Commissione attraverso l'introduzione di un divieto di impiego di prodotti fitosanitari sulla fascia tampone, che si aggiunge al già previsto divieto di impiego di fertilizzanti. Anche in questa programmazione si mantiene l'impegno aggiuntivo che prevede la costituzione e il mantenimento di una fascia inerbita, sulla quale vigono gli stessi divieti; 
  2. la nuova formulazione della norma sulla Gestione delle lavorazioni del terreno (BCAA 5), che si prefigge l'obiettivo di minimizzare l'impoverimento del suolo a causa dell'erosione, attraverso tecniche di gestione delle lavorazioni del terreno più rispettose del suolo e tenendo conto del fatto che le aree in pendenza hanno un rischio maggiore di erosione. Per tale motivo, è mantenuto sui seminativi coltivati in pendenze superiori al 10%, un impegno di realizzazione di solchi acquai temporanei ed un divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. Mentre, su tutte le superfici agricole, sempre in presenza di pendenze superiori al 10%, è introdotto un nuovo divieto di effettuare operazioni di affinamento del terreno, a seguito dell'aratura, per 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio, che è considerato un tempo congruo, dal punto di vista agronomico, per assicurare un efficace contrasto all'erosione provocata dal ruscellamento; 
  3. il mantenimento della norma sulla Copertura del suolo nei periodi più sensibili (BCAA 6), il cui obiettivo, tuttavia, è passato dalla necessità di contrastare l'erosione del suolo a quello, più proprio, di mantenere inalterata la fertilità, evitando o limitando i fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica. A tal fine, i beneficiari devono assicurare che i seminativi e le colture permanenti abbiano una copertura del terreno, per 60 giorni consecutivi, che può essere ottenuta mediante la creazione di una copertura vegetale, spontanea o seminata, o in alternativa tramite il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente; 
  4. l'introduzione della nuova norma sulla Rotazione delle colture (BCAA 7), che interessa tutti i seminativi, con eccezione delle colture sommerse, e stabilisce che i beneficiari attuino una rotazione colturale che implichi il cambio di coltura, a livello di parcella, almeno una volta l'anno. Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione di alcuni cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro). Tale pratica limita l'impoverimento dei nutrienti presenti nel suolo e la diffusione di agenti patogeni.

Infine, al perseguimento dell'obiettivo f), contribuiscono le norme che rispondono alle esigenze di tutela e protezione della biodiversità e degli habitat, mediante: 

  1. l'ingresso in condizionalità della norma relativa alla Destinazione di una quota minima dei seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, che si aggiunge agli altri impegni già contemplati dalla presente norma, che prevedono il Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e il Divieto di effettuare potature nella stagione di riproduzione e nidificazione degli uccelli (BCAA 8). Con riferimento alla quota minima, a livello nazionale, si applica una percentuale del 4% di seminativi aziendali da destinare a superfici ed elementi non produttivi, che può essere raggiunta mediante inclusione dei terreni lasciati a riposo, delle fasce tampone e inerbite ai sensi della BCAA 4 e mediante gli elementi caratteristici del paesaggio che sono posti, dalla stessa norma, sotto un vincolo di non eliminazione;
  2. l'ingresso in condizionalità della norma relativa alla Protezione dei prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale (BCAA 9), che impone il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000 allo scopo di potenziare i benefici ambientali e la protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli.

La condizionalità, tuttavia, dispone anche di altri strumenti, ossia i criteri di gestione obbligatori (CGO) e Requisiti minimi (RM Fert, RM Fit e il nuovo RM BA) che non sono descritti all'interno del Piano Strategico della PAC, in quanto rappresentanti di fatto l'attuazione di normativa cogente e, quindi, non rintenuti dalla Commissione come funzionali ad innalzare l'asticella degli obiettivi climatico-ambientali da conseguire con la condizionalità. La descrizione, quindi, dei CGO e degli RM sarà affidata, come di consueto, ad un Decreto nazionale. 

Si evidenziano, tuttavia, alcune novità importanti che riguardano il recepimento in condizionalità delle indicazioni contenute nella Direttiva 2000/60/CE in materia di tutela delle acque, per il controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati (CGO 1). Il nuovo Criterio introduce l'obbligo di registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti contenenti fosforo. Tale obbligo, che prevede anche la comunicazione di una serie di informazioni (parcelle, per coltura praticata, e relativa superficie, coltura, data di distribuzione, tipo di fertilizzante e denominazione, il contenuto percentuale in fosforo, la quantità totale), rappresenta il primo passo verso un adeguamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, propedeutico a una riduzione delle fonti di inquinamento da fosfati.

Di nuova introduzione è anche il criterio che recepisce la Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi (CGO 8), introducendo, per tutti i beneficiari della PAC, gli obblighi connessi alle modalità e tempi di esecuzione dei controlli funzionali delle attrezzatture per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, che devono essere effettuati presso i centri di prova autorizzati. Il criterio fa propri anche gli obblighi sulla regolazione e taratura delle macchine previsti dal PAN e include disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi sulla base della legislazione nazionale vigente.

 
 

Antonio Frattarelli 
Isabella Foderà

 
 

PianetaPSR numero 119 dicembre 2022