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Riforma Pac

Gli ettari ammissibili: istruzioni per l'uso

Nelle proposte avanzate dalla Commissione europea regole più mirate per l'abbinamento tra superficie e titoli per il pagamento: sotto osservazione i terreni marginali.
 
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Nel 2012 si completerà la road-map del disaccoppiamento: oltre il 90% dei pagamenti diretti sarà erogato in base a titoli disaccoppiati abbinati ad ettari eleggibili. Inoltre, la Pac del post 2013 si orienterà verso aiuti omogenei per ettaro, ovvero, i 2 elementi rilevanti per stabilire gli importi ad ettaro saranno il plafond disponibile e la superficie eleggibile. Le attuali regole del regime di pagamento unico stabiliscono che i diritti all'aiuto (o anche i titoli) conferiscono un diritto al pagamento agli agricoltori dell'importo indicato previa attivazione del titolo all'aiuto sull'ettaro ammissibile.       
(vale l'equazione: 1 titolo = 1 ettaro ).
L'attuale regolamento (CE) n. 73/2009 definisce le superfici sulle quali è possibile attivare i titoli all'aiuto, ovvero per ettaro ammissibile si intende:

 
  • qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché le superfici investite a bosco ceduo a rotazione rapida;
"superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.
"bosco ceduo a rotazione rapida (Short rotation coppice", le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, coltivata con le piante elencate nell'allegato A del D.M. 9 Dicembre 2009 e con un turno di taglio non superiore ad 8 anni.
Allegato A: Pioppi, Salici, Eucalipti, Robinie, Paulowinie, Ontani, Olmi, Platani, Acacia saligna.

utilizzata per un'attività agricola

"attività agricola", la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e al custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

o, qualora le superfici siano utilizzate anche per attività non agricole, utilizzate prevalentemente per attività agricole;

Attività non agricola
L'art. 34 del Reg. (CE) n. 73/2009, stabilisce che la superficie agricola abbinata ai titoli deve essere "utilizzata per un'attività agricola o, qualora sia utilizzata anche per un'attività non agricola, utilizzata prevalentemente per attività agricole".
L'art. 9 del Reg. (CE) n. 1120/2009 precisa che "quando la superficie di un'azienda agricola è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio dell'attività agricola non è seriamente ostacolato dall'intensità, natura, durata e frequenza dell'attività non agricola".
In applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 1120/2009, il DM 9 Dicembre 2009 prevede che sugli ettari ammissibili di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 73/2009, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito svolgere un'attività non agricola a condizione che questa non interferisca:
* con lo svolgimento delle ordinario ciclo colturale;
* con il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.
Ovvero, possiamo immaginare il caso di una superficie a prato avvicendato (erba medica) che sia stata concessa temporaneamente per lo svolgimento di una fiera, per un periodo limitato dell'anno, mantenendo la prevalenza dell'attività agricola.
  • superfici eleggibili al regime di pagamento unico nel 2008 che a causa delle misure di conservazione delle direttive uccelli e habitat ( Natura 2000), o per  la durata dell'impegno di Sviluppo rurale ( misura set aside e afforestazione), non rispondono più alle caratteristiche di eleggibilità;
  • superfici degli elementi caratteristici del paesaggio compresi in una parcella agricola, quali siepi, alberi in filari, muretti a secco, terrazzamenti, stagni, fasce tampone, nonché alberi identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Sulle regole attuali sono state sollevate alcune critiche dalla Corte dei conti europea, emergono paradossi riguardo ad alcune superfici che oggi possono beneficiare dei pagamenti diretti; per esempio, i soggetti che, affittando terreni agricoli in zone marginali e affidando il pascolamento a terzi, utilizzano i titoli all'aiuto esclusivamente come rendita fondiaria. La Corte, ha inoltre sollevato critiche nei confronti delle società industriali, ferroviarie, ecc., che dichiaravano come superfici agricole, aree aeroportuali, scarpate di ferrovie e campi da golf, in cui venivano rispettati esclusivamente  i requisiti minimi di condizionalità.
A tal riguardo, a partire dal 2009, con riferimento alle regole sull'ammissibilità delle superfici, l'art. 34 del Reg. (CE) n. 73/2009 introduce il concetto di attività agricola prevalente, implementato in Italia dal DM  9 dicembre 2009.   
Ovvero, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito svolgere un'attività non agricola a condizione che questa non interferisca con:

  • lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
  • il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali.  

Ne consegue che, le suddette condizioni, già oggi hanno permesso di escludere dalle aree ammissibili i campi da golf, le aree aeroportuali, le piste da cross, i parchi e i giardini. 
I lavori per le nuove regole della Pac post 2013 sono iniziati nel novembre 2009, quando la Commissione ha  sottoposto agli Stati membri un questionario sulla eleggibilità delle superfici e sullo schedario delle parcelle agricole, "DOCUMENT - Discussion of eligibility of land for the single payment scheme (SPS) and the single area payment scheme (SAPS) and of the areas to include in the land parcel identification system (LPIS).  La Commissione ha ascoltato le problematiche esposte dai diversi Stati membri e questo ha portato alla definizione di  un successivo documento dove sono stati proposti 4 possibili scenari, dai quali è stato scelto il più adatto per il post 2013.

 
immagine da satellite

Nelle proposte della Commissione del 12 ottobre 2011 non si rilevano grandi novità nella nozione di attività agricola contenuta nel testo, ma viene rafforzato il criterio che deve essere rispettato qualora la superficie non sia in produzione, al fine di escludere le aree  abbandonate.
Pertanto, la superficie dovrà essere mantenuta in uno stato che la rende adatta per il pascolo o la coltivazione, senza alcuna particolare azione preparatoria che vada oltre i tradizionali metodi agricoli e gli ordinari macchinari aziendali; e per le aree agricole naturalmente tenute in uno stato adatto per l'allevamento o la coltivazione, ad esempio i pascoli poveri, gli Stati membri stabiliscono l'attività minima da svolgere.

 

Francesco Tropea

PianetaPSR numero 3 - ottobre 2011