PianetaPSR
RIFORMA PAC

Così la condizionalità fa il restyling

La proposta Ue mette ordine in un sistema di norme stratificate definendo meglio gli obiettivi, spazio al cambiamento climatico - Rafforzato il collegamento con le misure Psr.
 

Come noto, tutte le aziende agricole che percepiscono il pagamento unico sono sottoposte a controlli nell'ambito della condizionalità, vale a dire di tutta una serie di obblighi di natura sanitaria e ambientale. Ove si verifichi una violazione di tali obblighi, si procede ad una riduzione del pagamento unico. La condizionalità rappresenta inoltre il fondamento (la cosiddetta "baseline") delle misure agro ambientali collocate all'interno dei Programmi di sviluppo rurale, le quali vanno a remunerare comportamenti particolarmente  virtuosi degli agricoltori dal punto di vista ambientale, a seguito di quali si verifichino perdite di reddito. Il nuovo quadro degli impegni di condizionalità è stato presentato dalla Commissione all'interno della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. All'interno del testo, la parte relativa alla condizionalità è collocata nel Titolo VI, artt 91-101. Il sistema attuale della condizionalità, come strutturato dal Reg. (CE) n. 73/2009 e come recepito in Italia dal DM 30125 del 22 dicembre 2009, è basato sulla divisione degli obblighi di condizionalità in due grandi insiemi: i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), costituiti dal recepimento nella normativa nazionale delle direttive e dei regolamenti comunitari, e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), i cui obiettivi sono descritti nel regolamento, ma la cui effettiva adozione viene dettagliata nel DM nazionale e nelle delibere di recepimento regionali. I CGO sono attualmente suddivisi in "atti" che sono a loro volta raggruppati in blocchi, dedicati all'ambiente, alla sanità pubblica e salute degli animali e identificazione e registrazione degli stessi;   alla salute delle piante, alla notifica delle malattie e al benessere degli animali. 

Le BCAA sono divise in standard e anch'esse raggruppate per obiettivi, i quali attualmente sono la protezione del suolo dall'erosione, il mantenimento della sostanza organica del suolo, il mantenimento della struttura del suolo, assicurare un livello minimo di mantenimento degli habitat ed evitarne il deterioramento, e infine la protezione e migliore gestione delle risorse idriche.
Come si vede, si tratta di un complesso normativo che si è stratificato negli anni, e di questo accumulo di norme nel tempo ne hanno fatto la spesa la chiarezza normativa e la facilità di applicazione, complicata anche da un sistema di governance che vede tra i diversi interlocutori le amministrazioni centrali e regionali, nonché gli organismi pagatori e l'organismo di coordinamento AGEA.
Il nuovo regolamento sembra aver colto il problema della sovrapposizione di norme e la confusione su obiettivi simili, e si è proposto una riscrittura dell'architettura complessiva. Il nuovo sistema vede infatti a fondamento la definizione di tre settori, a loro volta suddivisi in "temi principali".

I settori identificati e la loro suddivisione interna :

 

Ai temi principali sono poi collegati gli attuali CGO e BCAA.
Come può notarsi, si tratta di un sistema che identifica in modo chiaro gli obiettivi che ci si propone di raggiungere; agli obiettivi vengono collegati dei temi e su questi vengono raggruppati i CGO e le BCAA, superando la vecchia impostazione e le vecchie suddivisioni. Compare con forza il tema del cambiamento climatico, elevato a dignità di settore. Da questo punto di vista, sarà sicuramente più semplice il collegamento della condizionalità con gli obiettivi dei programmi di Sviluppo rurale quali si vanno delineando nella proposta di regolamento e con le relative misure agro ambientali. Sarà anche più semplice l'impostazione delle programmazioni regionali, con la costruzione di un sistema che rappresenti in modo continuo il passaggio dalla "baseline" alle misure incentivate con lo sviluppo rurale.
Per quanto riguarda le differenze, compare la nuova BCAA "protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, compreso il divieto di primo dissodamento", con la precisazione che il dissodamento di zone umide e terreni ricchi di carbonio definiti nel 2011 come seminativo non viene considerato primo dissodamento (resterebbe comunque l'obbligo di protezione, il che comporterà l'identificazione di tali terreni e delle misure di mantenimento/protezione), mentre non vengono riprese le norme (facoltative  a livello UE, ma per l'Italia divenute obbligatorie) del divieto di estirpazione degli olivi e del mantenimento di oliveti e vigneti in buone condizioni vegetative. Scompare la norma relativa alle rotazioni delle colture e la protezione del pascolo permanente, che erano stati recepiti con standard nel DM condizionalità; il primo aspetto è ormai ricompreso nel "greening"  e per quanto riguarda il pascolo se ne prevede il mantenimento entro limiti definiti.
Dal punto di vista delle possibili riduzioni a carico degli agricoltori in caso di infrazioni, il quadro non si discosta da quello attuale. Il quadro generale degli impegni di condizionalità non è tuttavia ancora completo. Nella proposta, viene precisato che quando la direttiva 2000/60/Ce in materia di acque sarà attuata da tutti gli Stati membri, e allorchè verrà recepita la direttiva 2009/128/CE relativa all'uso sostenibile dei pesticidi, potrebbero derivarne nuovi obblighi direttamente applicabili agli agricoltori.
Nell'immediato, il passaggio da un sistema all'altro comporterà nel corso del 2012 la ridefinizione, all'interno del decreto nazionale della condizionalità, degli atti e degli standard secondo la nuova impostazione.
 
Paolo Ammassari

PianetaPSR numero 4 - novembre 2011