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Marche
 
CONSIGLIO REGIONALE

Una legge per le aziende multifunzionali

Il testo recepisce alcune modifiche del Codice civile e della legislazione nazionale, allargando il perimetro dell'attività produttiva a iniziative sociali, culturali e ambientali. 

Nella seduta consiliare dell' 8 novembre, è stato approvata la proposta di legge inerente l'insieme delle attività che possono essere intraprese in ambito rurale e che da tempo la politica agricola sintetizza nel concetto di multifunzionalità come passaggio da una visione essenzialmente produttiva dell'agricoltura a una visione più ampia, che associa al settore agricolo funzioni ambientali, sociali e culturali, oltre che economiche.
La modifica dell'articolo 2135 del codice civile ha ampliato l'elenco delle attività considerate agricole e lo stesso imprenditore agricolo si caratterizza come soggetto inserito in un contesto economico, sociale e territoriale anche con compiti di presidio, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.
La Regione Marche con la legge sulla multifunzionalità dell'azienda agricola, ha proposto di inquadrare giuridicamente l'attività di "agricoltura sociale" individuando i servizi da fornire nel rispetto delle normative regionali di settore e stabilendo il criterio per determinare e dimostrare la "connessione" con l'attività agricola principale. L'intento è quello di realizzare una connessione tra le politiche agricole e le politiche sociali, formative e sanitarie, in un processo di progressivo avvicinamento. Nel testo, inoltre, è stato introdotto il concetto della diversificazione, da intendere come la possibilità di sviluppare tutta una serie di iniziative che, sebbene esterne all'agricoltura vera e propria, si possono integrare con essa allo  scopo di aumentare le opportunità di creare reddito per la famiglia agricola. L'agricoltura sociale viene specificamente annoverata tra le attività connesse operando un salto di qualità rispetto alla normativa finora adottata dalle Regioni; il testo stabilisce le attività esercitabili suddividendole tra servizi educativi e didattici, servizi sociali ed assistenziali e servizi socio -sanitari; è prevista l'istituzione di un elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale, l'indicazione delle caratteristiche che devono possedere gli immobili da utilizzare, gli obblighi amministrativi a cui l'imprenditore agricolo deve attenersi, la tipologia dei controlli e le sanzioni amministrative che gli enti preposti devono applicare in caso di violazione.
 
Federica Gregori

 
 
 

PianetaPSR numero 4 - novembre 2011