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Riforma PAC

Competitività, tante azioni senza una regìa

Rafforzare le imprese resta una priorità ma non mancano perplessità sulla coerenza tra strumenti e obiettivi - Da chiarire l'intensità di aiuti per l'acquisto di terreni
 

Per la prossima programmazione la competitività del settore agricolo è indicata tra gli obiettivi e tra le priorità da assegnare allo sviluppo rurale. Tra le sei priorità della politica di sviluppo rurale ritroviamo, infatti, il potenziamento della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare riguardo alla ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli e al ricambio generazionale nel settore agricolo.
Dunque la Commissione pone l'accento sulle aziende agricole, tralascia le aziende forestali (sebbene siano previste diverse misure a sostegno delle aziende forestali) e ha riguardo alla ristrutturazione delle aziende che abbiano problemi strutturali considerevoli. Già dal riferimento ai problemi strutturali la Commissione sembra prendere in considerazione le difficoltà di molte aziende che, avendo una piccola struttura, necessitano di una ristrutturazione per poter stare sul mercato. Si noti, inoltre, che il tema della ristrutturazione lo ritroviamo anche all'interno dei sottoprogrammi tematici, sebbene in quel caso si faccia riferimento a determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale, mentre in questo caso il riferimento è alle singole aziende. È da rilevare che le aziende indicate dalla Commissione come particolarmente meritevoli di interventi di ristrutturazione in quanto affette da problemi strutturali considerevoli suscita numerosi quesiti, si parla infatti di aziende che detengono una quota di mercato esigua, orientate al mercato in particolari settori, o che richiedono una diversificazione dell'attività. Ci possiamo chiedere, infatti, cosa si intenda per quota di mercato esigua ovvero quali siano le aziende orientate al mercato e quali siano i particolari settori.
Passando dall'obiettivo e dalla priorità alle misure disegnate per contribuire al loro raggiungimento, ci troviamo di fronte ad un elenco che desta anch'esso delle perplessità.
In considerazione della nuova impostazione, che non prevede l'articolazione per assi, la Commissione allega alla proposta di riforma un elenco di misure di particolare rilevanza per le diverse priorità e collega alla competitività esclusivamente due misure: i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.
L'elenco di misure viene presentato come non esaustivo, tuttavia stupisce che a fronte di un obiettivo ben preciso dello sviluppo rurale e di una ben precisa priorità ad esso correlata, siano state individuate soltanto due misure specifiche. In realtà stupisce ancora di più il collocamento all'interno della priorità competitività, della indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, che nei considerando del regolamento viene invece ritenuta una misura che deve concorrere al miglioramento dell'ambiente e all'obbiettivo cambiamenti climatici.
Se dunque analizziamo le misure considerate aventi rilevanza per diverse priorità dell'Unione troviamo tra gli altri gli investimenti in immobilizzazioni materiali (Articolo 18) e lo Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (Articolo 20), che sicuramente vanno considerate come misure che possono fornire un importante contributo alla competitività delle aziende.
Analizziamo la disposizione sugli investimenti in immobilizzazioni materiali. In primo luogo si rileva che a dispetto del titolo dell'articolo che fa riferimento esclusivamente agli investimenti materiali, il testo della norma  prevede anche investimenti immateriali. Sono previste 4 categorie di investimenti:

 
  1. Gli investimenti che migliorano le prestazioni globali dell'azienda e che possono avere come beneficiario esclusivamente l'azienda agricola. Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, possono beneficiare del sostegno unicamente le aziende che non superino una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi sulla base dell'analisi SWOT.
  2. Gli investimenti relativi alla trasformazione, commercializzazione e /o lo sviluppo dei prodotti agricoli o del cotone.
  3. Gli investimenti che riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura. Tra gli interventi di questa categoria vengono ricompresi anche l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione fondiaria e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica. Questa tipologia di investimento raccoglie un ampia gamma di interventi non dettagliati, tuttavia il legislatore comunitario ha deciso di dare particolare enfasi ad alcune fattispecie. In relazione alla ricomposizione fondiaria e al miglioramento dei fondi va precisato un problema di coordinamento con le norme contenute nel regolamento ombrello, laddove all'art. 59 stabilisce che non è ammissibile al contributo dei Fondi del QSC  l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente. In realtà la norma replica quanto già avviene nell'attuale regolamento 1698/05, che all'art. 71 esclude dalle spese ammissibili l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. Tuttavia, mentre nell'attuale programmazione l'allegato che definisce i tassi d'aiuto non indica alcun tasso per questa tipologia di intervento giustificando così il rimando al limite del 10%, nella nuova proposta di regolamento a fronte del limite generale stabilito dal regolamento ombrello, vengono indicate altre percentuali ben più alte senza nulla precisare in ordine all'acquisto di terreni. Con tutta probabilità l'incongruenza deriva da un problema di coordinamento dei testi. Ma se si ha riguardo alla particolare attenzione dedicata dalla Commissione ai piccoli agricoltori e alle difficoltà delle aziende di stare sul mercato a causa della piccola dimensione, forse bisognerebbe prevedere degli interventi che favoriscano la ricomposizione fondiaria, magari alla presenza di determinate condizioni, per esempio nei confronti dei giovani che acquistino i terreni per la realizzazione di determinati progetti aziendali.
  4. Gli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli impegni agroambientali e silvoambientali, alla conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nel programma. C'è da capire se attraverso questa misura si potranno finanziare anche gli investimenti che le aziende si troveranno ad affrontare per via del greening del I pilastro.

Ovviamente la priorità competitività non si esaurisce con la misura relativa agli investimenti. Bisognerà costruire un set di misure che tutte insieme concorrano al raggiungimento dell'obiettivo.
Infine una considerazione sulla condizionalità ex ante collegata priorità competitività ossia la precondizione in relazione alla costituzione di imprese. Per poter attivare le misure collegare alla priorità competitività è necessario che all'interno dello Stato membro siano state intraprese azioni specifiche per l'effettiva attuazione del Quadro fondamentale per la piccola impresa ("Small Business Act", SBA), quale riesaminato il 23 febbraio 201136, e del principio di una "corsia preferenziale" per la piccola impresa che ne costituisce la base.
Le azioni specifiche comprendono la riduzione del tempo necessario per costituire un'impresa a 3 giorni lavorativi e del costo a 100 EUR; la riduzione a 3 mesi del tempo necessario per ottenere le licenze e le autorizzazioni all'esercizio della specifica attività imprenditoriale; un meccanismo di valutazione sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI mediante un "test PMI" che tenga conto delle eventuali differenze di dimensione delle imprese.
Ovviamente è importante che in ciascuno Stato membro questa precondizione venga realizzata, tuttavia va notato che la precondizione non è governabile dall'Autorità di gestione del programma e che risulta eccessivamente penalizzante collegare l'efficacia e l'efficienza dei progetti a condizioni non governabili da parte di chi in prima persona è chiamato a rispondere della gestione del programma medesimo.
Dunque, la  proposta per l'obiettivo competitività richiede ulteriori interventi di modifica del quadro legislativo proposto per rendere realmente efficace gli interventi a favore delle imprese.

 
Graziella Romito

 
 
 
 

PianetaPSR numero 4 - novembre 2011