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Normativa

Circolare Agea per la domanda unica 2011

Le principali modifiche sui controlli, l'accesso al sostegno comunitario e l'applicazione del refresh - Dal pomodoro da industria alle barbabietole tutte le novità e le scadenze
 

La Direzione generale di Agea, con nota n° DGU.2011.192 del 14.10.2011, ha emanato una  circolare destinata a tutti gli Organismi pagatori (Op), che descrive i criteri di controllo e la base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni della Domanda unica (Du) per la campagna 2011. Il testo integrale del provvedimento è disponibile on-line nella sezione "normativa" del sito http://www.agea.gov.it.
La circolare assolve a un duplice scopo: da un lato consente di adempiere ai dettami della normativa comunitaria e nazionale in merito ai controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (Sigc) in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale; dall'altro intende raggiungere tale obiettivo mediante la condivisione, tra gli Op e l'Organismo di Coordinamento Agea, delle regole interpretative della normativa vigente.
La Domanda unica, come è noto, consente agli agricoltori di accedere ai seguenti regimi di sostegno del I Pilastro:
1. regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009 (fissazione titoli provvisori o accesso alla riserva nazionale per la successiva richiesta di pagamento dei titoli posseduti)
2. regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 73/2009 ed in particolare:

BOX - Le principali novità in pillole
- nella Domanda Unica 2011 è intervenuto il parziale disaccoppiamento (25%) per le prugne d'ente da trasformazione e il disaccoppiamento totale di pomodoro, pesche e pere da industria;
- la barbabietola da zucchero, che nel 2010 ha usufruito sia del Pagamento supplementare art. 68 sia dell'aiuto ai produttori nell'ambito del titolo IV, dal 2011, perde quest'ultimo sostegno;
- l'Italia, a partire dal 2010, ha provveduto ad avviare il secondo ciclo triennale di aggiornamento delle foto aeree e della conseguente interpretazione dell'uso del suolo (il cosiddetto refresh). Uno degli scopi di tale aggiornamento è quello di far emergere la variazione dell'uso del suolo da "agricolo" a "non agricolo" (le cosiddette "eclatanze"). Nella circolare sono delineate le esclusioni e le sanzioni da applicare in caso di eclatanze;
- Le eclatanze eventualmente rilevate sono applicabili anche retroattivamente in funzione del precedente aggiornamento della base dati grafica.
 
  • aiuti alla superficie (premio per le colture proteiche, aiuto specifico per il riso, pagamento per superficie per la frutta a guscio)
  • aiuti alla produzione (aiuto alle sementi)
  • aiuti transitori per l'ortofrutta da trasformazione (aiuto transitorio per le prugne d'ente da trasformazione)

3. sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. CE 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 per misure quali:

  •  miglioramento della qualità (sostegni specifici per il miglioramento della qualità delle carni bovine, delle carni ovicaprine, dell'olio di oliva, del latte, del tabacco, dello zucchero, della Danaee racemosa)
  •  agroambiente - sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (avvicendamento biennale delle colture)
  •  assicurazioni (contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante)

4. aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati.
Tra le novità intervenute, si segnala il parziale disaccoppiamento (25%) per le prugne d'ente da trasformazione e il disaccoppiamento totale di pomodoro, pesche e pere da industria.
Inoltre la barbabietola da zucchero, che nel 2010 ha usufruito sia del Pagamento supplementare art. 68 sia dell'aiuto ai produttori nell'ambito del titolo IV, dal 2011 perde quest'ultimo sostegno.
Il 2011 sarà anche l'ultimo anno di applicazione per gli aiuti accoppiati riguardanti le piante proteiche, le colture proteiche, le sementi certificate e la frutta a guscio che, a partire dal 2012, saranno totalmente disaccoppiati. Anche il premio in favore delle aziende di trasformazione nel settore dei foraggi essiccati è all'ultimo anno di applicazione. Dal 2012 il sostegno sarà corrisposto direttamente ai produttori agricoli.
Scadenze e controlli
La Du deve essere presentata entro il 15 maggio di ciascun anno o,al più tardi, ma con l'applicazione di sanzioni, entro i 25 giorni successivi. Le domande presentate dopo il 25° giorno sono considerate "irricevibili". Identiche scadenze sono fissate per l'assegnazione dei titoli; la presentazione della domanda di assegnazione oltre i citati termini comporta il mancato riconoscimento dei titoli richiesti. La verifica dei termini di presentazione è affidata all'Op.
I controlli sono eseguiti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), ovvero un insieme di banche dati le cui informazioni sono incrociate e confrontate allo scopo di evitare che una stessa superficie o uno stesso capo venga ammesso a beneficiare di aiuti per regimi non compatibili e per evitare la sovrapposizione tra regimi di aiuto tra loro non cumulabili.
Oltre alle verifiche effettuate nell'ambito del Sigc, la normativa comunitaria prevede lo svolgimento di controlli in loco sulla base di percentuali minime fissate a norma del reg.(CE) n° 1122/2009, incrementabili in funzione degli esiti delle verifiche effettuate nel corso dell'anno precedente.
Come è noto, la presentazione della DU in Italia si centra sul "fascicolo aziendale". L'Azienda agricola che vuole accedere all'aiuto deve preliminarmente costituire il fascicolo aziendale fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla propria azienda, a partire dalle superfici possedute e le colture che insistono sulle particelle dichiarate. L'insieme della documentazione cartacea presentata e dei relativi dati costituirà il fascicolo. Solo in presenza di un fascicolo completo e debitamente aggiornato l'Azienda potrà presentare la DU.
Sulla base di tale struttura (Fascicolo Aziendale/DU) la circolare Agea definisce i criteri per effettuare i controlli amministrativi, la suddivisione delle competenze tra i soggetti coinvolti (Agea Coordinamento e Op) nonché il campo di applicazione dei controlli stessi. Le verifiche sono svolte sia nell'ambito delle informazioni contenute nelle domande e nei relativi fascicoli aziendali, sia confrontando i dati ivi contenuti con altre banche dati (ad es. il Sistema Informativo Geografico (GIS), la banca dati informatizzata dei bovini (BDN), il Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) etc.).
La circolare in particolare attribuisce agli OP, per quanto attiene ai titoli, la responsabilità delle verifiche incrociate:

  • relativamente ai titoli ed alle parcelle dichiarate, per evitare che lo stesso beneficio venga concesso più di una volta o che si verifichi un indebito cumulo di aiuti erogati;
  • relativamente ai titoli, per verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
  • tra le parcelle agricole dichiarate nella DU e le parcelle di riferimento che figurano nel Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA), per accertare  §  per accertare l'ammissibilità delle superfici;
  • tra i titoli e la superficie determinata, per accertare che ai diritti corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili;
  • effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini (BDN), per accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare doppi finanziamenti;
  • tra le parcelle agricole dichiarate nella DU e gli appezzamenti coltivati a sementi certificate.

Per quanto riguarda il sostegno specifico, gli OP devono accertare:

  • che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità;
  • che non vi sia un doppio finanziamento con altri regimi comunitari (sia nel I che nel II pilastro della Pac);
  • che non vi sia sovracompensazione degli agricoltori in relazione ai contributi finanziari previsti all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 73/2009 (Assicurazioni per il raccolto dell'uva da vino - OCM vino/assicurazioni art. 68/assicurazioni nell'ambito dell'OCM ortofrutta);
  • che siano stati presentati i documenti giustificativi (ove previsto) per il rispetto dei requisiti di ammissibilità al sostegno.

La circolare, in relazione a ciascun regime di sostegno, prevede:

  • l'elenco puntuale delle verifiche che devono essere poste in essere;
  • le eventuali irregolarità constatabili; 
  • i conseguenti effetti (in termini di riduzioni, sanzioni o esclusioni dall'aiuto).

Viene inoltre descritta, in dettaglio, la demarcazione tra gli aiuti previsti dall'art. 68 del regolamento 73/2009 e quelli contemplati dal II Pilastro, nonché le possibili sovrapposizioni.
Dopo un rapido passaggio di carattere generale in merito ai controlli in loco, la circolare descrive la procedura di calcolo dell'esito tecnico, che si realizza mediante l'esecuzione di due distinti procedimenti effettuati dopo lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco:

  • calcolo della superficie determinata per ciascun Regime di intervento;
  • calcolo dell'esito per ciascun Gruppo di coltura che raggruppa ad uno o più Regimi di intervento.

A tal riguardo, e qualora l'Azienda abbia presentato la cosiddetta "domanda grafica", è prevista l'applicazione di una tolleranza tecnica (massimo un ettaro per parcella), vale a dire la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento.

Refresh
In merito alle sanzioni è opportuno sottolineare le novità intervenute a seguito dell'applicazione del "refresh". L'Italia, a partire dal 2010, ha provveduto ad avviare il secondo ciclo triennale di aggiornamento delle foto aeree e della conseguente interpretazione dell'uso del suolo (il c.d. refresh). Tale aggiornamento comporta il conseguente adeguamento del GIS ed è utilizzato al fine di riscontrare le eventuali modifiche nell'occupazione del suolo che siano intervenute rispetto alle precedenti immagini. Uno degli scopi di tale aggiornamento è quello di far emergere la variazione dell'uso del suolo da "agricolo" a "non agricolo" (le "eclatanze").
Le regole per la definizione delle eclatanze, già precedentemente comunicate da Agea Coordinamento a tutti gli Op, sono state ribadite e dettagliate nella circolare.
La circolare stabilisce che le risultanze ottenute dall'aggiornamento refresh del 2011 debbano essere applicate al procedimento amministrativo della Du 2011. Qualora l'aggiornamento grafico evidenzi la presenza di "Manufatti", "Acque", "Aree non pascolabili", "Tare" o "Boschi" per superfici significative (definite per ciascuna di tali 5 fattispecie), tali eclatanze determinano l'esclusione dal pagamento e, se del caso, l'applicazione di sanzioni.
Inoltre, eventuali cambiamenti dell'occupazione del suolo da superficie agricola a non agricola rilevati con il refresh avranno effetto anche retroattivamente (in relazione al precedente aggiornamento delle foto aeree). A titolo di esempio, il refresh 2011 relativo ad una specifica Provincia si applica retroattivamente alle DU 2009 e 2010 se le immagini precedenti risalgono al 2008.
Al contrario, non si considerano eclatanze le superfici ad uso non agricolo delimitate nel GIS in conseguenza della variazione dei criteri di misurazione introdotti dall'amministrazione per adeguarsi alle nuove prescrizioni dei Servizi della Commissione Europea.
Proprio in merito all'applicazione del refresh, con le circolari n° 55 e 56 del 6/12/11 (disponibili sul sito http://www.agea.gov.it), l'Op Agea ha comunicato gli esiti dei controlli per le campagne 2007/2009 nonché i criteri e le modalità per il calcolo dell'importo da recuperare (e delle eventuali sanzioni da applicare) per le domande della campagna 2010 e successive.

Maurilio Silvestri

 

PianetaPSR numero 5 - dicembre 2011