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Riforma PAC

Un doppio sostegno per le zone svantaggiate

La revisione delle aree interessate e l'attivazione del pagamento diretto del primo pilastro potrebbe ampliare la platea dei beneficiari - Per la montagna un sottoprogramma tematico

La politica agricola comunitaria da quasi trent'anni mostra una particolare attenzione per le aree agricole più svantaggiate e meno competitive con l'obiettivo di garantire un reddito degli agricoltori, paragonabile con quello delle aree più vocate, ma anche per favorire il presidio del territorio ed evitare lo spopolamento delle aree interne. Si tratta di una porzione significativa del territorio nazionale (vi rientrano totalmente o parzialmente circa il 58% dei comuni italiani e circa il 30% della Sau nazionale) ricadente in una delle tre tipologie previste dalla normativa comunitaria: (a)zone montane, (b) zone soggette a vincoli naturali significativi (dette anche aree "intermedie") e (c) altre zone soggette a vincoli specifici (di norma di natura ambientale). Gli interventi strutturali europei promuovono la coesione economica e sociale in tali aree anche attraverso un'intensità di aiuto pubblico comunitario per gli investimenti nelle aziende agricole più alto di quello previsto dai Psr per le zone "ordinarie". La proposta di riforma post-2013 potenzia l'intervento nelle aree svantaggiate prevedendo a fianco delle misure "tradizionali" dei Psr due importanti novità. La prima riguarda il primo pilastro che, per la prima volta, prevede un pagamento facoltativo nell'ambito dei pagamenti diretti riconoscendo l'esigenza di un sostegno al reddito finalizzato a mantenere la presenza degli agricoltori in tali zone. La seconda, nei nuovi Psr, consiste nella possibilità di attivare un sottoprogramma tematico per le zone montane che raccoglie un mix di interventi ad hoc che spaziano da misure a superficie (indennità compensativa, agroambiente) a misure di investimento o di diversificazione , progettazione locale e Leader (vedi tabella 1). L'ampliamento del menu delle misure Pac d'intervento in queste aree è affiancato dalla clausola di revisione dei criteri e delle nuove zone che potranno beneficiare di questi fondi comunitari. Si tratta in sostanza di aggiornare gli elenchi dei comuni svantaggiati risalenti ancora alle direttive strutturali della metà degli anni Settanta (dir. 268/75) poi riprese dal regolamento 1257/99 (articoli 18, 19 e 20).

Tabella 1
Elenco indicativo di misure e interventi di particolare rilevanza per i sottoprogrammi tematici
per le Zone montane (articolo 8 bozza di regolamento sullo sviluppo rurale)

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Interventi agroambientali
Cooperazione
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Allestimento di sistemi agroforestali
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Costituzione di associazioni di produttori
Leader
 

Le indennità compensative nel nuovo regolamento dello "Sviluppo rurale"
Stante alla proposta della Commissione, sono soggette a revisione "obbligatoria" solo le zone cosiddette intermedie (ovvero quelle della lettera b) per le quali il nuovo regolamento riporta i criteri di delimitazione (vedi allegato II in tabella). Invece per le aree montane e con vincoli specifici (a e c) gli Stati membri possono riproporre le "vecchie" delimitazioni oppure proporne di nuove (vedi tabella 2). E' previsto che gli Stati membri alleghino ai nuovi Psr 2014-2020 le nuove delimitazioni per le zone intermedie (b) e le delimitazioni esistenti o gli aggiornamenti delle altre zone (a e c). In pratica, dal 1° gennaio 2014 dovrebbe essere operativa la nuova lista di Comuni svantaggiati. In caso d'inadempienza o ritardo da parte delle Regioni, è prevista temporaneamente la facoltà di erogare ancora l'indennità compensativa nelle zone individuate ai sensi della disciplina previgente ma con un meccanismo di degressività del livello del pagamento dovuto agli agricoltori pari all'80% nel 2014 dell'importo 2013 per arrivare nel 2017 al 20%.
Dal punto di vista degli impegni a carico degli agricoltori, è da rimarcare che la proposta di regolamento di base, a differenza del passato, non prevede l'obbligo di permanenza in azienda per almeno 5 anni dal primo pagamento. Sono invece riproposti buona parte dei criteri di erogazione dell'indennità compensative previsti dalla programmazione in corso per le misure 211 e 212 (vedi l'articolo sull'attuazione delle misure al 2010).

 

E' confermato un pagamento ad ettaro di Sau per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata, confrontando il differenziale di reddito aziendale in aree svantaggiata con quello in zone non svantaggiate.
Gli importi previsti oscillano da 25 euro ha/anno a 250, con la novità dell'aumento a 300 euro per  le indennità erogabili agli agricoltori nelle zone montane, ferma restando la possibilità di attuare la degressività degli aiuti al di sopra di una soglia massima aziendale da definirsi nel programma. E' inoltre confermato il "favor legis" con una intensità di aiuto degli investimenti realizzati nelle zone svantaggiate rafforzata (+20% rispetto all'aliquota standard delle zone "ordinarie").

Le zone svantaggiate nel nuovo regolamento dei "Pagamenti diretti"
Il primo pilastro presenta un "nuovo" pagamento facoltativo finanziato da una dotazione pari al massimo al 5% del plafond nazionale annuo per i pagamenti diretti (potrebbe assommare al massimo a circa 190 milioni di euro all'anno a regime nel 2019) per gli agricoltori delle zone svantaggiate, così come delimitate ai fini dello sviluppo rurale. In sostanza, gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base, a tutti gli agricoltori che operano in tali zone. Secondo le intenzioni della Commissione, tale pagamento non deve sostituire il sostegno fornito nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.
Da notare che il contributo attivabile nel primo pilastro può essere limitato, secondo criteri non discriminatori, solo ad alcune delle tre tipologie di aree svantaggiate.  L'importo del pagamento non è fissato dal regolamento, ma varia di anno in anno in funzione del rapporto tra il plafond disponibile deciso dallo Stato membro entro il 1° agosto 2013 (con facoltà di revisione entro il 1º agosto 2016 e con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2017) e gli ettari ammissibili dichiarati nella domanda unica dagli agricoltori di anno in anno. A titolo indicativo, se tutte le aree ammissibili svantaggiate fossero dichiarate e nell'ipotesi di stanziamento del plafond massimo previsto (circa 193 milioni di euro a regime), l'importo potrebbe aggirarsi intorno a 35 euro/ettaro, ma nella realtà operativa l'importo potrebbe essere anche ben più alto.

 

Considerazioni e profili applicativi
La partita del ridisegno della geografia delle zone svantaggiate gioca un ruolo cruciale nelle scelte programmatorie e attuative del primo e del secondo pilastro della Pac. Tale aspetto assume inoltre notevole importanza per il negoziato in corso, sia per le implicazioni sui criteri di riparto dello sviluppo rurale, sia per la possibilità di estendere a livello territoriale le indennità compensative ad una più ampia platea di beneficiari attraverso l'intervento combinato dei due pilastri. Da alcune simulazioni svolte sui nuovi criteri previsti dal regolamento sviluppo rurale, allo studio del Mipaaf e delle Regioni per le aree intermedie, emerge che i comuni interessati dai nuovi criteri di delimitazione potrebbero incrementarsi in maniera significativa su scala nazionale (oltre il 40% rispetto ad oggi) ma con una certa redistribuzione interna a livello regionale fra i Comuni considerati svantaggiati.

 
LE INDENNITA' COMPENSATIVE NEI PSR 2007-2013

Nella corrente programmazione le Regioni hanno stanziato fino al 2013 per la misura 211 (zone montane) 874 milioni di euro e per la misura 212 (altre zone svantaggiate) 277 milioni euro. Complessivamente, i PSR hanno destinato a queste  due misure quasi al 7% della dotazione complessiva 2007/2013 e in valore assoluto circa 164 milioni euro/anno; l'avanzamento finanziario al terzo trimestre 2011 era in media pari al 69% del programmato, in linea con il tiraggio previsto (per ulteriori informazioni sull'avanzamento delle misure vai all'articolo dedicato). 

 

Una delle criticità da risolvere è connessa alla cumulabilità del pagamento per le aree svantaggiate del primo pilastro con l'indennità compensativa dei Psr. Ad una lettura del combinato disposto dei regolamenti, emerge che dall'indennità compensativa erogata con i Psr occorre scontare i pagamenti (eventualmente) effettuati nell'ambito del primo pilastro per la componente riferita alle aree svantaggiate. In ogni caso, gli impegni per gli agricoltori e le modalità di adesione saranno comunque diverse nei due pilastri. Nel primo pilastro l'aiuto dovrebbe essere erogato in maniera "automatica" a fronte di domande di pagamento unico presentate annualmente dagli agricoltori con aziende ricadenti nelle aree svantaggiate. Nel caso dello sviluppo rurale, l'intervento risulta più complesso ma anche di maggiore valore strategico-programmatorio: il finanziamento resta subordinato alla disponibilità di fondi nell'ambito del Psr e alla possibilità di entrare in graduatoria in funzione del rispetto dei criteri di selezione e dell'impegno della prosecuzione dell'attività nel rispetto di determinati vincoli agronomico-ambientali, come ad es. il carico dei bestiame aziendale.

 
 
 

Camillo Zaccarini Bonelli
c.zaccarini@ismea.it

 
 

PianetaPSR numero - 6 dicembre 2012