Con il regolamento n° 73 del 2009, il Consiglio dell'Unione Europea ha modificato la precedente normativa in materia di Pac estendendo, in particolare, l'applicazione del disaccoppiamento degli aiuti diretti e semplificando il funzionamento del regime di pagamento unico. Di fatto l'obiettivo è il disaccoppiamento totale nel periodo tra il 2010 e il 2012.
Bruxelles, tuttavia, ha riconosciuto a ciascuno Stato membro la facoltà di erogare alcuni sostegni specifici, previsti dall'art. 68, finalizzati al raggiungimento di una serie di obiettivi, tra i quali il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli.
Si tratta però di una partita di giro, in quanto le risorse per tali obiettivi derivano da una trattenuta effettuata sui massimali nazionali definiti dalla Commissione. In sostanza ciascuno Stato membro, fatto salvo il massimale nazionale complessivamente previsto dalla Pac, può decidere di destinare parte delle somme per i sostegni specifici previsti dall'articolo 68. In tale quadro, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto del 29 luglio 2009 (di seguito "DM"), ha utilizzato tale opportunità, in coerenza con l'orientamento generale della politica agricola nazionale a tutela della qualità della produzione, destinando alcune risorse, tra l'altro, per il miglioramento qualitativo del tabacco. L'articolo 7 del decreto definisce le regole di carattere generale per l'erogazione di tale beneficio, demandando ad Agea il compito di determinare, con specifici provvedimenti, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione.
Il Direttore dell'Area di Coordinamento di Agea, con nota n° ACIU.2012.49 dell' 1 febbraio 2012, ha emanato le nuove disposizioni applicative (di seguito "circolare") in materia di miglioramento della qualità del tabacco - raccolto 2012. Il provvedimento è disponibile on-line nella sezione "normativa" del sito http://www.agea.gov.it.
Con la circolare 2012 sono state posticipate le date, previste per il raccolto del 2011, per la presentazione dei documenti e delle informazioni telematiche agli organismi interessati. Di seguito una tabella che sintetizza le modifiche apportate:
La procedura per ottenere gli aiuti
Alla luce di quanto previsto dalla normativa citata e dal decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 in materia di riconoscimento delle Associazioni di produttori, il meccanismo per la corresponsione dei due aiuti previsti appare lineare.
Un'azienda agricola può accedere al beneficio previsto dall'art. 7 - par. 1 del DM qualora produca tabacco dei gruppi varietali 01-Flue cured, 02-Light air cured, 03-Dark air cured (ad esclusione del Nostrano del Brenta) e 04-Fire cured.
Un'azienda agricola può altresì accedere al beneficio previsto dall'art. 7 - par. 5 del DM, qualora produca tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta.
In entrambi i casi devono sussistere le seguenti precondizioni:
Su questo schema si inseriscono una serie di regole, alcune a fattor comune ed altre specifiche per ciascuno dei 2 aiuti, che la circolare, sulla base delle direttive imposte dal DM, descrive in maniera puntuale.
Il dettaglio
La circolare definisce i termini entro i quali le Associazioni ed Unioni di produttori riconosciute devono trasmettere all'OP la documentazione attestante il riconoscimento nonché la propria base associativa. Si ricorda peraltro che ciascun produttore, ai fini della concessione degli aiuti, non può appartenere a più associazioni. La circolare inoltre si sofferma sulle regole per il riconoscimento delle imprese. Tale riconoscimento, concesso dall'OP territorialmente competente, è rilasciato previa verifica dell'impianto industriale che dovrà comprendere macchinari adeguati al gruppo varietale da trasformare.
L'impresa che ha ottenuto il riconoscimento per il raccolto 2011 dovrà comunque confermare, mediante autocertificazione, di non aver apportato modifiche a quanto precedentemente dichiarato. La circolare inoltre impone l'obbligo, per le imprese, di pagamento del prezzo d'acquisto del tabacco entro 30 giorni dall'avvenuta consegna da parte dei produttori stessi. Tale adempimento, qualora non rispettato, comporta il divieto, per il raccolto dell'anno 2013, di sottoscrivere contratti di coltivazione.
I contratti di coltivazione tra l'impresa e ciascuna Associazione/Unione potranno essere sottoscritti per il tabacco dello stesso gruppo varietale, fermo restando che i produttori soci non siano presenti in più contratti e che il quantitativo indicato non sia inferiore a Kg. 500.000. Tale limite è stato ridotto rispetto ai 1.000.000 kg precedentemente previsti. I contratti stipulati e trasmessi dall'Associazione all'OP oltre i termini previsti sono ritenuti nulli agli effetti del diritto al pagamento dell'aiuto specifico.
Fin qui gli obblighi delle Associazioni di produttori e delle imprese di trasformazione. Di seguito le regole cui sono soggetti i produttori.
Gli obblighi dei produttori.
Preliminarmente il produttore di Tabacco deve aver costituito, e aggiornato, il fascicolo aziendale presso l'OP competente territorialmente. L'Associazione di produttori di tabacco, nella contrattazione, deve utilizzare esclusivamente le informazioni delle particelle catastali, con superfici coltivate a tabacco, classificate come superficie seminabile nel fascicolo aziendale.
Il tabacco consegnato deve possedere specifiche caratteristiche merceologiche che variano per singola varietà nell'ambito del gruppo varietale di appartenenza.
E' considerato tabacco non ammissibile alla commercializzazione, e pertanto escluso dal pagamento dell'aiuto specifico, il prodotto che presenti le seguenti anomalie:
La circolare prevede inoltre che i produttori associati non possano stipulare contratti di coltivazione individuali con imprese di trasformazione; in caso contrario perdono totalmente il diritto a percepire l'aiuto specifico.
Il cambio di titolarità dei contratti di coltivazione
Il cambio di titolarità dei contratti di coltivazione non è consentito. Tuttavia, sempre che sussistano cause di forza maggiore, l'OP può autorizzare il cambio anche limitatamente ad uno o più gruppi varietali rispetto a quelli complessivamente contrattati dalla medesima impresa. Tale aspetto rappresenta una novità introdotta dalla circolare 2012.
I controlli
Analogamente a tutti i settori per i quali sono corrisposti aiuti comunitari, sono previsti controlli amministrativi ed in loco (tecnici oggettivi).
Tutti i soggetti coinvolti possono essere oggetto di verifica. In particolare i controlli amministrativi sono indirizzati:
I controlli tecnici oggettivi, svolti sia presso il produttore che l'impresa, sono finalizzati a verificare il tabacco consegnato ed in particolare la sua provenienza, la qualità, i luoghi nei quali lo stesso è giacente e le strutture dove viene lavorato.
Maurilio Silvestri
PianetaPSR numero 7 - febbraio 2012