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CIRCOLARE AGEA

Aiuti a superficie: le novità per le domande 2012

Tolleranza tecnica per la misurazione, refresh, scheda di condizionalità e demarcazione tra I e II pilastro: cosa cambia rispetto al 2011 - Il calendario delle scadenze e le istruzioni.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico di Agea, con nota n° UMU.2012.141 del 2 marzo 2012, ha emanato le nuove istruzioni applicative (di seguito "circolare") per la presentazione ed il pagamento della domande "a superficie" - campagna 2012 - nello Sviluppo rurale. Il provvedimento è disponibile on-line nella sezione "normativa" del sito http://www.agea.gov.it.
Per comprendere l'importanza della circolare, analizziamo alcuni numeri (*).

Le principali novità introdotte:

- la tolleranza tecnica di misurazione delle superfici;
- l'applicazione del refresh per l'identificazione
  delle superfici non agricole;
- la scheda di condizionalità;
- le regole di demarcazione tra I e II pilastro.
 

Dalll'1 gennaio 2007 all'11 marzo 2012 nello Sviluppo Rurale in Italia sono state impiegate risorse pari a 6.888,63 milioni di euro (spesa pubblica)  di cui 3.452,82 meuro del fondo FEASR (oltre a 588,44 meuro a titolo di anticipo che costituiscono una spesa ai fini dell'applicazione del meccanismo dell'N+2).

Percentuali di spesa per Asse - 1/1/2007 - 11/3/2012
(*): asse HC= Health Check - Fonte: AGEA

Rispetto alla spesa FEASR effettivamente sostenuta (3.452,82 meuro), il solo Organismo Pagatore AGEA ha impiegato, per le Regioni di propria competenza, 2.123,65 meuro, pari al 61,5% di tutte le risorse Ue utilizzate.
Di seguito un grafico che mostra la ripartizione in termini percentuali delle spese (quota Feasr) per ciascun asse all'11 marzo 2012 in Italia. Per il solo asse 2, quello relativo alle misure a superficie, sono state impiegate risorse pari a 1.956,98 meuro, ovvero il 56,7% della spesa complessivamente sostenuta.
L'Organismo Pagatore Agea, per il solo asse 2, ha complessivamente impiegato 2.317,59 meuro (spesa pubblica), di cui 1.261,73 meuro di quota FEASR, pari al 64,47% delle risorse UE complessivamente utilizzate per tale asse.
I dati percentuali evidenziano il ruolo strategico di AGEA e delle misure a superficie nell'ambito dello Sviluppo Rurale.
L'AGEA, per lo Sviluppo Rurale, ha la responsabilità dei pagamenti per tutte le Regioni che non hanno un proprio Organismo Pagatore Regionale oltre al Programma della Rete Rurale Nazionale.

 
 

Il campo di applicazione
La circolare si applica a tutte le domande di pagamento presentate per le seguenti misure:

1.   misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:

  • 211 - indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
  • 212 - indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane);
  • 213 - indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
  • 214 - pagamenti agroambientali;
  • 215 - pagamenti per il benessere degli animali.
Le regioni che hanno l'Organismo Pagatore Agea:
- Abruzzo
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Marche
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Molise
- Sardegna
- Basilicata
- Campania
- Puglia
- Sicilia
 
 

2.   misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali:

  • 221 - imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
  • 223 - imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);
  • 224 - indennità Natura 2000;
  • 225 - pagamenti silvo-ambientali.

Le misure che interessano il maggior numero di aziende, e per le quali sono utilizzate consistenti risorse finanziarie, sono sicuramente la 214 (misure di tipo agroambientale) e la 211/212 (misure destinate alle zone svantaggiate).

La presentazione delle domande
I termini per la presentazione delle domande di pagamento, riferite ad impegni pluriennali, si differenziano a seconda della data nella quale inizialmente è stato assunto l'impegno.
Qualora sia stato assunto prima del 1 gennaio 2007, e quindi nell'ambito della vecchia programmazione 2000/2006, il termine ultimo fissato per la presentazione della domanda è l'11 giugno 2012. Se l'impegno iniziale è stato assunto dopo il 1 gennaio 2007, o se la domanda è relativa a misure annuali, il termine previsto dalla normativa comunitaria, comune alla domanda unica, è il 15 maggio 2012. Tuttavia, per quest'ultima tipologia di domande è prevista la presentazione anche nei  25 giorni solari successivi. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario ha diritto viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Qualsiasi domanda presentata dopo l'11 giugno 2012 è considerata irricevibile. Le domande devono essere presentate presso le sedi definite dai bandi di misura di ciascuna Regione. In linea di massima le sedi possono essere i CAA, le Regioni e i liberi professionisti da queste ultime accreditati.
Il meccanismo per la presentazione della domanda è oramai consolidato negli anni e si basa sulle informazioni (e sulla relativa documentazione cartacea) contenute nel fascicolo aziendale. Il beneficiario richiedente, preventivamente, deve costituire (e aggiornare) il fascicolo aziendale che dovrà contenere i dati identificativi, la consistenza territoriale, quella zootecnica nonché i fabbricati dell'Azienda.
Successivamente il beneficiario potrà presentare la domanda, prelevando le informazioni necessarie dal fascicolo ed inserendo ulteriori dati specifici della misura per la quale si richiede il pagamento. A tal riguardo è estremamente utile la tabella contenuta al punto 9 della circolare, dove sono riportate analiticamente tutte le informazioni da inserire nella domanda, con la descrizione del contenuto di ciascuna di esse, nonché l'operazione che deve essere svolta per inserire il dato in domanda (precompilato da fascicolo/da bando piuttosto che calcolato automaticamente oppure da introdurre ex-novo).

Il procedimento amministrativo
Dopo la presentazione:

  • tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC;
  • è estratto un campione di domande, in base a determinati criteri, che sarà oggetto  di controllo in loco. Il campione deve essere almeno pari al 5% delle domande presentate;
  • viene effettuato un primo pagamento in acconto, dopo lo svolgimento dei controlli amministrativi/informatici, pari al 75% dell'aiuto spettante;
  • vengono effettuati i controlli in loco delle Aziende estratte a campione;
  • al termine dei controlli in loco viene effettuato il pagamento del saldo.

 
Controlli amministrativi/informatici
Un'attenzione particolare deve essere posta sui controlli amministrativi ed informatici che riguardano la totalità delle domande presentate.
In questa fase l'Organismo Pagatore Agea effettua i seguenti controlli:

  • verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
  • verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dai controlli del Fascicolo aziendale;
  • verifica della consistenza territoriale mediante:
  • controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
  • individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
  • controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione il 15 maggio 2012.
  • verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
  • verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
  • controlli specifici previsti per la misura.

Di seguito si richiama l'attenzione su alcuni aspetti che rappresentano una novità rispetto alla circolare del 2011.

La  tolleranza tecnica di misurazione delle superfici
Una delle verifiche effettuate sui dati contenuti in domanda, finalizzata alla determinazione della superficie ammissibile a finanziamento, deriva dal confronto, su ciascuna parcella, tra la superficie dichiarata e quella rilevata da Agea con il telerilevamento (foto aeree e relativa interpretazione).
La parcella agricola, introdotta dalla normativa comunitaria e da non confondere con la particella agricola del catasto italiano, è definita come una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore. Ciascuna parcella agricola dichiarata in domanda è verificata mediante il confronto con le foto aeree derivanti dal telerilevamento (la superficie misurata). In base a tale confronto se la superficie dichiarata della parcella agricola, meno la superficie misurata della parcella agricola, è minore o uguale al perimetro della parcella agricola per 1,5 m, allora la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie dichiarata. In caso contrario, la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie misurata. In sostanza è stata introdotto, nel calcolo della superficie ammissibile, un coefficiente di tolleranza tecnica, pari a 1,5 m (la cosiddetta zona cuscinetto). Tuttavia, in termini assoluti, la tolleranza massima derivante dal suddetto calcolo non può essere superiore a 1 ettaro per ciascuna parcella agricola.

Applicazione del refresh per l'identificazione delle superfici non agricole
L'Agea, a partire dal 2010, ha provveduto ad avviare il 2° ciclo triennale di aggiornamento del proprio GIS attraverso una puntuale copertura territoriale (c.d. refresh). Ogni anno sono effettuate nuove foto aeree, successivamente oggetto di fotointerpretazione, finalizzate al riscontro di eventuali modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute rispetto al precedente ciclo. L'aggiornamento deve far emergere la variazione dell'occupazione del suolo da "agricola" a "non agricola" (le cosiddette eclatanze).
La circolare stabilisce che tutte le domande di pagamento 2012 devono tenere conto dell'eventuale identificazione di nuove superfici non agricole.

La scheda di condizionalità
Come è noto, a partire dal 2007 le domande a superficie dello sviluppo rurale sono sottoposte alla condizionalità, ovvero quell'insieme di norme che riguardano la corretta gestione agronomica dei terreni, la salvaguardia dell'ambiente, la salute pubblica, la salute degli animali e il loro benessere. E' opportuno precisare che l'obbligo di condizionalità riguarda le domande derivanti da impegni assunti dopo il 1 gennaio 2007, mentre per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2000-2006, fatti salvi specifici casi, vige l'obbligo del solo rispetto della buona pratica agricola normale (BPAn), a norma del Reg. (CE) n. 1257/99 e del n. 817/04. La circolare 2012 evidenzia come, per ogni azienda presente su portale SIAN, sia disponibile una "scheda di condizionalità". Nella scheda sono consultabili tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda ed in particolare:

  • identificativi dell'azienda e informazioni generali, relative all'anno civile. E' presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Regolamenti CE di riferimento, gli obblighi particolari dei richiedenti aiuti per la misura 214;
  • impegni attivi a carico dell'azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN che dovessero interessare la consistenza territoriale dell'azienda;
  • dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi quattro anni (2008-2011);
  • dati di dettaglio nel caso di esiti negativi dei controlli (presenza di infrazioni e riduzioni).

Ciascun beneficiario, al momento della presentazione della domanda, deve prendere visione e sottoscrivere la scheda di condizionalità.

La demarcazione tra I e II pilastro
La circolare 2012 riporta l'insieme delle regole generali della demarcazione tra aiuti previsti nel I Pilastro ai sensi dell'art. 68 del reg. CE n. 73/2009 e Programmi di Sviluppo rurale ai sensi della normativa vigente. Ovviamente, tali regole erano applicate già negli anni precedenti; tuttavia a partire dal 2012 sono state dettagliate anche all'interno della circolare.
La circolare contiene una tabella dove, per ciascun articolo del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 29 luglio 2009 (attuativo dell'art. 68 del reg.(CE) n° 73/2009), sono descritte:

  • le possibili sovrapposizioni con lo Sviluppo rurale;
  • l'eventuale misura interessata e la relativa demarcazione;
  • la motivazione (sia in caso di esistente che di mancata sovrapposizione);
  • il livello di demarcazione e le modalità di controllo.

In caso di aiuti per il I e il II pilastro per i quali il fatto generatore dell'aiuto sia il medesimo, fatte salve eventuali specificità stabilite nei Psr, l'aiuto sarà concesso solo in relazione alle richieste presentate nella domanda unica.

 
 
(*): fonte:AGEA
 
 

 Maurilio Silvestri

 
 

PianetaPSR numero 8 - marzo 2012