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Riforma PAC

L'agricoltore attivo corregge il disaccoppiamento

Fatta salva la franchigia di 5.000 euro, privilegiare le figure professionali potrebbe ripristinare  il legame "logico" aiuti-attività agricola  e finalizzare meglio il sostegno a chi fa impresa

Nel 2012, si conclude la road map del processo di disaccoppiamento dei pagamenti diretti iniziato con la riforma Fischler del 2003. Nei fatti, il sostegno disaccoppiato rappresenta già oggi una quota di oltre il 90% del sostegno comunitario e la sua implementazione si palesa dunque di importanza cruciale come sostegno al reddito per gli agricoltori europei, attraverso il trasferimento del sostegno diretto dal "prodotto" al "produttore".
Tuttavia, come rilevato dalle Corte dei Conti europea, in diverse situazioni, il disaccoppiamento ha perso progressivamente la sua funzione di sostegno al reddito degli agricoltori e la  destinazione finale degli aiuti agricoli europei ha in molti casi perso qualsiasi legame con l'attività agricola stessa, determinando una serie di preoccupazioni e incognite ancora da risolvere.La ripartizione dei titoli disaccoppiati  tra i singoli agricoltori resta essenzialmente basata sulla superficie e, pertanto, una parte cospicua degli aiuti è erogata solo in base alla superficie.

Lavoratori autonomi iscritti all'INPS

Fonte dati: Coordinamento Generale Statistico Attuariale INPS - osservatorio statistico
 

Ne deriva una contraddizione nella concezione del regime  di pagamento unico (Rpu), il cui scopo è di sostenere il reddito individuale, ma di fatto la ripartizione effettuata tiene poco conto della situazione specifica del beneficiario, non risolvendo il problema della iniquità nella distribuzione degli aiuti nel settore agricolo.
La relazione speciale della Corte dei Conti europea n.5 del luglio 2011 denuncia chiaramente la scarsa efficacia nell' applicazione del disaccoppiamento e dichiara la necessità di un intervento proficuo da parte della Commissione europea nella determinazione del concetto di agricoltore attivo, cui indirizzare in futuro gli aiuti comunitari. In questo senso, la Commissione ha lavorato e sta tutt'ora cercando di individuare ulteriori elementi che possano favorire la corretta identificazione del soggetto che esercita un'attività agricola[1]; nonostante non manchino le definizioni nel quadro normativo attuale, esiste ancora la difficoltà di stabilire un legame concreto tra il soggetto e l'attività agricola.
Le critiche mosse dalla Corte, hanno portato alla luce paradossi riguardo ad alcune figure che oggi possono beneficiare dei pagamenti diretti; per esempio, i soggetti che, affittando terreni agricoli in zone marginali e affidando il pascolamento a terzi, utilizzano i titoli esclusivamente come rendita fondiaria.
L'introduzione del principio di ammissibilità delle superfici, e il concetto di attività agricola prevalente, implementato in Italia dal  DM  9 dicembre 2009, consentiva già di escludere dalle aree ammissibili i campi da golf, le aree aeroportuali, le piste da cross, i parchi e i giardini; tuttavia resta irrisolto il problema generale di destinazione degli aiuti comunitari.
In Italia, nello scenario attuale, rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 73/2009, non esistono altre condizioni che il titolare di diritti deve soddisfare per poter rientrare nella qualifica di agricoltore. Pertanto, ogni detentore di diritti che sia in grado di comprovare la disponibilità di terreni ammissibili, può beneficiare del sostegno comunitario. D'altro canto, non esiste alcuna normativa nazionale che stabilisca che il detentore di un diritto debba essere al contempo la persona che sostiene il rischio economico delle attività agricole svolte sul terreno dichiarato. Pertanto, i pagamenti diretti, non sono necessariamente rivolti agli agricoltori attivi o a coloro il cui principale interesse sia l'attività agricola, bensì ad ogni titolare di diritti che possieda terreni ammissibili all'aiuto[2]. In sostanza, è agricoltore, la persona fisica o giuridica che esercita un'attività agricola, o colui che mantiene la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali, senza che siano stabilite clausole legate a vincoli di produzione.
Per la PAC post 2013 è opportuno fare una riflessione: se da un lato è corretto elargire gli aiuti accoppiati indistintamente a tutti i beneficiari, per il sostegno disaccoppiato è necessario avere un accorgimento particolare. Difatti, dal momento in cui il sostegno non è più legato al "prodotto", emerge chiaramente il problema della equità nella destinazione degli aiuti.
E' corretto assumere che una società immobiliare che dispone di terreni agricoli riceva un sussidio al reddito per l'esercizio di un'attività agricola?
Nello scenario italiano, vi è la necessità di salvaguardare i piccoli agricoltori, gli hobbisti e i part time i quali svolgono un ruolo rilevante nella tutela del territorio, della biodiversità e nel mantenimento della vitalità nelle zone rurali e rappresentano, nel panorama italiano, una percentuale maggiore dell'85% dei beneficiari complessivi. I dati mostrano che i beneficiari che ricevono meno di 5.000 euro di aiuti, sono circa 1.000.000.

LA SOLUZIONE
Fatti salvi i beneficiari con meno di 5.000 euro, per i restanti appare quantomai opportuna una definizione ambiziosa di agricoltore attivo. Una definizione che per la prima volta lanci un segnale di modernizzazione e  professionalizzazione del settore agricolo, ovvero l'assegnazione degli aiuti diretti ai soggetti che al momento della presentazione della Domanda Unica, mostrino regolare iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e detengano i requisiti richiesti dall'Istituto per l'appartenenza alle categorie di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
A conti fatti, gli agricoltori professionali già oggi sono circa 500.000, suddivisi come illustrato nel grafico pubblicato in pagina.

Anche se la professionalizzazione del settore non è una strada che la Commissione ha deciso di intraprendere al momento, se guardiamo al post 2013, non possiamo precludere una riflessione seria sull'argomento. Difatti, secondo quanto presente in normativa, il concetto di imprenditore agricolo professionale favorirebbe i soggetti che realmente praticano attività agricola, garantendo ai medesimi un reddito adeguato al proprio ruolo fondamentale di produttori di alimenti di alta qualità e di salvaguardia del territorio.  Questa scelta andrebbe inserita in un contesto generale, alfine di professionalizzare il settore agricolo italiano, rendendolo competitivo con le agricolture europee e internazionali. 

Simona Romeo Lironcurti

 
(1) ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 73/2009 è "attività agricola" la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali
(2)Rif. PF-3468 - Missione di audit della Corte dei Conti europea (Italia 13 - 17 luglio 2009), concernente l'attuazione del Regime di Pagamento Unico, ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 abrogato dal Reg. (CE) n. 73/2009. 

 
 
 

PianetaPSR numero 10 - maggio 2012