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CIRCOLARE AGEA

Domanda unica, pagamenti ai blocchi di partenza

Diramato il provvedimento con le procedure e i controlli per poter procedere all'erogazione degli anticipi nella misura del 50% -  Interessate anche alcune misure dell'articolo 68

L'Agea, con nota del Coordinamento n. ACIU.2012.367 del 10 settembre 2012, ha emanato un provvedimento finalizzato al pagamento anticipato dei regimi di sostegno degli aiuti diretti previsti dall'allegato I del Reg. (CE) n. 73/2009. Gli anticipi potranno essere erogati nella misura del 50% a partire dal 16 ottobre 2012.
Il pagamento in forma anticipata, in questa fase, interesserà il Pagamento unico disaccoppiato ed il sostegno specifico previsto dall'art. 68 limitatamente ai premi previsti per l'avvicendamento, Danae racemosa  e barbabietola da zucchero (aiuti a superficie). Per tali ultimi tre premi, la circolare definisce l'importo unitario ad ettaro utilizzato per il calcolo dell'anticipo.
Il pagamento dell'anticipo è subordinato allo svolgimento dei controlli di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria ed in particolare:

Le principali novità contenute nella nuova circolare:
 
- interventi interessati: pagamento unico disaccoppiato e premi, di cui all'art. 68, previsti per l'avvicendamento, Danae racemosa  e barbabietola da zucchero
- anticipi erogati nella misura del 50% a partire dal 16 ottobre 2012
- definizione degli importi unitari utilizzati per il calcolo dell'anticipo
- esclusi, al momento, il miglioramento della qualità delle carni bovine, delle ovicaprine, dell'olio di oliva, del latte e del tabacco, oltre ai premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
 
  • i controlli amministrativi ed informatici sul 100% delle domande di aiuto;
  • i controlli in loco nella percentuale minima prevista dall'articolo 30 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Tali controlli, al fine di consentire il pagamento dei summenzionati regimi, saranno ultimati entro il 15 ottobre 2012.
La circolare tuttavia precisa che qualora l'esito dei controlli svolti sulla domanda di aiuto evidenzi una discordanza superiore al 20% tra quanto dichiarato dal richiedente e quanto effettivamente determinato/accertato, l'anticipo non potrà essere corrisposto. Per "superficie/quantità determinata" deve intendersi quella risultante dai controlli di ammissibilità sopra citati, nonché dal dato aggiornato LPIS (Land Parcel Identification System, il sistema di identificazione delle parcelle agricole) disponibile nell'ambito del "refresh".
Il provvedimento descrive i controlli e gli elementi essenziali specifici per ciascun settore interessato dall'aiuto anticipato.

Pagamento unico
Titolo III del Reg. (CE) n. 73/2009

Per tale premio la circolare precisa quanto segue:

  • l'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto, pari a 0,05 ettari;
  • ciascun titolo basato sulla superficie può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata;
  • gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in UBA (unità di bestiame adulto).

 
Sostegno specifico (art. 68)
Premio per avvicendamento

Per l'avvicendamento, la circolare prevede quanto segue:

  • i pagamenti vengono erogati agli agricoltori che conducono superfici in avvicendamento nelle Regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
  • il ciclo di rotazione deve prevedere la coltivazione, nella medesima superficie, di: Cereali autunno-vernini (frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro) avvicendati con Miglioratrici (Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito cioè superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno);
  • l'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 100 euro per ettaro;
  • le superfici dichiarate per la misura in questione sono pari ad ettari 1.046.532,96;

L'importo unitario utilizzato per il calcolo dell'anticipo sull'avvicendamento è pari ad euro 94,59 per ettaro. 
 
Sostegno specifico (art. 68)
Premio per la Danae racemosa

Per la Danae racemosa, la circolare prevede quanto segue:

  • ai fini del pagamento dell'aiuto, il produttore deve operare secondo un regime di autocontrollo, accompagnato da controlli effettuati da parte di un ente terzo indipendente;
  • l'importo massimo unitario del premio è fissato a 15.000 euro per ettaro, con un massimale di 10.000 euro per produttore;
  • le superfici dichiarate per il premio sono pari ad ettari 255,31.

L'importo unitario utilizzato per il calcolo dell'anticipo per la Danae racemosa è pari ad euro 5.875,21 per ettaro.

Sostegno specifico (art. 68)
Premio per la barbabietola da zucchero

Per la barbabietola da zucchero, la circolare prevede quanto segue:

il premio è corrisposto in favore dei soli agricoltori che utilizzano sementi certificate, confettate e caratterizzate;
Il quantitativo di semente da utilizzare non deve essere inferiore a 1,2 unità di seme confettato per ettaro;
l'agricoltore deve indicare nella domanda le superfici interessate dalla coltura e allegare copia dei cartellini varietali o, se non integri, copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate contenente l'indicazione della varietà certificata;
l'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 400 euro per ettaro;
le superfici dichiarate per il premio sono pari ad ettari 51.430,75.

L'importo unitario utilizzato per il calcolo dell'anticipo per la barbabietola da zucchero è pari ad euro 400 per ettaro.

Gli interventi esclusi
Nell'ambito dei sostegni specifici previsti dall'art. 68, ed in attesa di acquisire dati che saranno resi disponibili dopo il 31 dicembre 2012, sono al momento esclusi dal pagamento dell'anticipo gli  interventi previsti per il miglioramento della qualità delle carni bovine, di quelle ovicaprine, dell'olio di oliva, del latte e del tabacco, oltre ai premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.

Disposizioni speciali per il pagamento degli anticipi relativi alle zone terremotate dell'Italia settentrionale
Come noto, la Commissione europea, con apposita Decisione, ha autorizzato l'Italia al versamento dell'anticipo, a decorrere dal 1° agosto 2012, per il pagamento unico e per il sostegno specifico - art. 68 - limitatamente alla barbabietola da zucchero, nonché ai produttori che consegnano latte ai primi acquirenti aventi strutture danneggiate dal sisma.
La circolare, nel ribadire quanto contenuto nella Decisione in particolare per quel che attiene l'elenco dei comuni interessati dal sisma, ha confermato la percentuale massima pagabile (44,10%).

 
 
 

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 14 - ottobre 2012