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CIRCOLARE AGEA

Nuove disposizioni per la certificazione antimafia

 Diramate le istruzioni operative per gli adempimenti derivanti dal decreto legislativo n. 218 del 15 novembre 2012 - Le novità più significative introdotte dalla normativa

L'Organismo pagatore AGEA, con nota n. DPMU.2013.295 del 25 gennaio 2013, ha emanato le istruzioni operative derivanti dal decreto legislativo n. 218 del 15.11.2012 in materia di documentazione antimafia. Tale provvedimento è stato successivamente integrato con nota AGEA n. DPMU.2013.365 del 5 febbraio. La circolare, entrata in vigore con decorrenza 13 febbraio 2013, si applica con riferimento alle misure "Investimenti", "Ristrutturazione e Riconversione Vigneti" e "Vendemmia Verde" nell'ambito dell'OCM Vino.

Le principali novità contenute nella nuova circolare:
 
Ø  obbligo di informativa antimafia per erogazioni comunitarie superiori a 150.000 euro
Ø  abrogato l'istituto delle informative "atipiche o supplementari"
Ø  ridefiniti i soggetti che devono essere sottoposti alle verifiche antimafia
Ø  il pagamento può essere effettuato su richiesta di informazione antimafia, solo in casi di urgenza, dopo 15 giorni dalla richiesta stessa
 

Tuttavia le disposizioni ivi riportate possono essere ricondotte a tutti i settori, sia in ambito FEAGA che FEASR. 
La base normativa è rappresentata dal predetto decreto legislativo n. 218 del 15.11.2012 che contiene "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".
Il decreto non modifica uno dei pilastri della normativa in vigore in materia, ovvero la distinzione tra comunicazione antimafia, attestante la sussistenza di misure di prevenzione a carico dell'imprenditore interessato, e informazione antimafia, che accerta la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. La norma introduce, tuttavia, alcune significative modificazioni che impattano sulle procedure esistenti.
Vediamo, nel dettaglio, le novità più significative introdotte.
Il decreto modifica l'art. 91 del d.lgs. n. 159 e stabilisce l'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia in caso di erogazioni comunitarie con importo superiore alla soglia di 150.000 euro (lievemente abbassato rispetto all'importo precedentemente previsto). Nel medesimo articolo è abrogato l'istituto delle informative "atipiche o supplementari". Ora spetta al Prefetto territorialmente competente l'esclusiva responsabilità della valutazione degli elementi che possono supportare il rilascio dell'informazione antimafia interdittiva o non interdittiva.
Il decreto modifica inoltre l'art. 84 del d.lgs. n. 159, ampliando le fattispecie da cui è possibile desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa e ridefinendo i soggetti che devono essere sottoposti alle verifiche antimafia, quali:
- per le Associazioni e le Società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia deve essere riferita anche ai membri del collegio sindacale ed ai componenti degli Organi di vigilanza;
- per le Società costituite all'estero, prive di sede principale o secondaria in Italia, la documentazione antimafia dovrà essere riferita a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione;
- i gruppi europei di interesse economico (GEIE). 

L'articolo 86 del d.lgs n. 159, modificato dal decreto, stabilisce che la validità dell'informazione antimafia è pari ad 1 anno a decorrere dalla data di acquisizione da parte dell'Ufficio competente (precedentemente detto periodo era fissato in 6 mesi). Qualora, nel corso dell'anno, intervengano mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa, tali modifiche devono essere comunicate al Prefetto entro 30 giorni, pena l'applicazione di una sanzione (da 20.000 a 60.000 euro).
Una ulteriore rilevante modifica è intervenuta sull'articolo 92 del d.lgs n. 159 che verte sui termini per il rilascio dell'informazione antimafia.
Detto documento deve essere rilasciato dalla competente Prefettura , di norma, entro 45 giorni o, in caso di particolare complessità constatate nel corso delle verifiche, nei successivi 30 giorni.
Tuttavia il par. 3 del'articolo prevede che, solo nei casi di urgenza, un pagamento possa essere effettuato in presenza di una semplice richiesta della certificazione. In caso di aiuti agricoli, l'urgenza può essere rappresentata da un termine ultimo, previsto in taluni casi dalla normativa comunitaria, per il pagamento del beneficio, data oltre la quale il pagamento non può più essere effettuato. 
In precedenza il periodo oltre il quale era consentito il pagamento su semplice richiesta dell'informazione antimafia era pari a 45 giorni dalla data di richiesta. Dal 13 febbraio 2013 detto termine è pari a 15 giorni. L'AGEA ha però precisato che il periodo di 15 giorni può essere preso in considerazione solo nei casi di urgenza. In caso contrario il termine stabilito rimane pari a 45 giorni. In entrambi i casi il pagamento è comunque effettuato con condizione risolutiva.
Il decreto legislativo n. 218 ha pertanto introdotto alcune significative novità, fatte proprie da AGEA con la predetta circolare. Tuttavia sarebbe necessario ultimare il processo di informatizzazione complessivo in materia, istituendo una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, finalizzata  all'accelerazione delle procedure di rilascio della documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa.
Tale passaggio favorirebbe sicuramente uno snellimento delle procedure, un risparmio in termini di costi, e costituirebbe certamente uno stimolo per gli investimenti stranieri nel nostro Paese.

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 18 - febbraio 2013