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RIFORMA PAC/3

Così si abbassa l'asticella dei vincoli "greening"

Consiglio agricolo: tra pratiche equivalenti ed esenzioni applicate a una fascia più ampia di aziende agricole piccole la clausola verde sul 30% dei pagamenti diretti diventa meno asfissiante 

Al via la stesura delle ultime modifiche sul documento greening, varate dalla Presidenza e presentate al Consiglio dei Ministri il 18 e 19 marzo. Un Chapter 2 che costituirà verosimilmente il testo definitivo da presentare al trilogo.
In sostanza, le proposte di modifica di maggior interesse, ai fini della corretta applicazione della misura greening, fanno riferimento alla proposta del Consiglio nella quale, gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento di base sono tenuti ad applicare la diversificazione delle colture, il mantenimento dei prati permanenti e la realizzazione di aree di interesse ecologico. Abbinate a queste pratiche, o in alternativa ad esse, è prevista la possibilità di applicare le cosiddette pratiche equivalenti.

DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE. Si fa riferimento alla superficie investita a seminativo: superfici comprese tra 10 e 30 ettari, richiedono almeno due colture (la coltura principale non copre più del 75% della superficie). Superfici superiori a 30 ettari, almeno tre diverse colture (la coltura principale non copre più del 75% della superficie e le due principali insieme non più del 95%).
La diversificazione non si applica nelle seguenti ipotesi: quando la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, o una significativa parte del ciclo colturale; quando più del 75% delle superfici a seminativo sono interamente utilizzate per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, lasciate a riposo, interamente investite a colture di leguminose, o sottoposte a una combinazione di tali usi; quando l'agricoltore annualmente scambia più del 50% della sua superficie agricola totale con altri agricoltori ed effettua una coltura diversa rispetto all'anno precedente.

MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI. Gli agricoltori sono autorizzati a trasformare fino al 5% delle loro superfici a prato. Il mantenimento dei prati permanenti non si applica agli Stati membri nei quali, (per l'anno 2012), la proporzione tra prato permanente e superficie agricola totale non è diminuita, o è diminuita in misura inferiore al 5% a detrimento dei pascoli permanenti; quando, in un dato anno, il rapporto tra i terreni investiti a prato permanente e la superficie agricola totale  al rispettivo livello nazionale o regionale, non è diminuito in misura superiore al 3,5% rispetto all'anno 2011, o 2012;  quando, in un dato anno, il rapporto tra i terreni investiti a prato permanente e la superficie agricola al rispettivo livello nazionale o regionale è diminuito in misura superiore al 3,5%, ma inferiore al 7% rispetto all'anno 2011, o 2012.

LA REALIZZAZIONE DI AREE DI INTERESSE ECOLOGICO[1]
Gli agricoltori provvedono a costituire aree di interesse ecologico quando la superficie ammissibile dell'azienda, ad esclusione dei prati permanenti, copre più di 15 ettari. Dal 2014 tale percentuale è di almeno il 5% degli ettari ammissibili e, dal 2018, la percentuale è aumentata al 7%.
Le aree di interesse ecologico non si applicano: quando la superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o una significativa parte del ciclo colturale; quando più del 75% delle superfici a seminativo sono interamente utilizzate per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, lasciate a riposo, interamente investite a colture di leguminose, o sottoposte a una combinazione di tali usi; alle aziende situate nelle zone designate dagli Stati membri come zone con vincoli naturali a condizione che più del 50% della superficie terrestre è coperta da foreste ed il rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli è maggiore di 3:1.
Gli Stati membri possono decidere che gli agricoltori possano applicare fino al 50% delle percentuali delle aree di interesse ecologico per aree contigue fra le aziende. 
 
PRATICHE EQUIVALENTI. Sono le pratiche che danno un equivalente o maggiore beneficio per il clima e l'ambiente, rispetto a una o più delle pratiche previste per il greening.
Le pratiche equivalenti sono essenzialmente gli impegni agro-climatico ambientali assunti a norma dello sviluppo rurale e dai sistemi nazionali o regionale di certificazione ambientale.
L'elenco di queste misure è redatto dagli Stati membri e subordinato all'autorizzazione della Commissione.
Infine, hanno diritto al pagamento greening:

  • gli agricoltori la cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalla direttiva quadro acque (2000/60/CE), oltre alla direttiva conservazione degli habitat naturali e alla direttiva per la conservazione degli uccelli selvatici, purché applichino le pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive;
  • ipso facto, gli agricoltori che soddisfano i requisiti per la produzione biologica, per le sole unità dedite alla produzione biologica.

Gli Stati membri che decidono di applicare la formula della convergenza interna al pagamento simile a quella stabilita per la convergenza esterna (dal QFP), possono stabilire il pagamento greening  come percentuale del pagamento individuale dell'agricoltore anziché una percentuale del pagamento forfettario nazionale o regionale.
Inoltre, in caso di mancato rispetto del greening è prevista una sanzione amministrativa specifica applicabile solo al pagamento della componente ecologica, il cui livello sarebbe limitato a un massimo del  25% dell'importo della componente ecologica per un determinato anno (complessivamente la perdita finanziaria massima è pari al 125% dell'aiuto greening).

Un risultato che soddisfa l'Italia, come ha dichiara il Ministro Catania nella conferenza stampa del 22 marzo. Raggiunti i risultati auspicati sul fronte della misura greening, e non solo, adesso bisogna lavorare per una efficace applicazione della riforma in Italia.
Il nuovo assetto, ci tutela su tutti i fronti: l'obbligo della diversificazione delle colture sulla base delle dimensioni delle aziende, eviterà grossi traumi per gli agricoltori, grazie all'esenzione dalla misura stabilita in 10 ettari; nondimeno il successo sul tema delle EFA, obbligatorio solo per le aziende sopra i 15 ettari. In ultimo, non di minore importanza, la possibilità di considerare le pratiche equivalenti e di escluderle dalla baseline dei pagamenti dello Sviluppo Rurale.

 
 
 
[1] Possono essere considerate aree di interesse ecologico: terreni messi a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone (senza fertilizzazione e  pesticidi),  superfici ammissibili agroforestali, superfici con colture permanenti con più di 20 ma meno di 250 alberi per ettaro, fasce ammissibili di confine bosco,  superfici che partecipano a programmi agro-ambientali considerati come pratiche equivalenti, superfici  a colture permanenti coltivate in terreni con pendenza del 10% o più, superfici di bosco ceduo a rotazione rapida, superfici rimboschite, superfici con colture/copertura verde oggetto della domanda di messa a riposo, superfici con colture azoto-fissatrici.
 
 

Claudia Albani

Simona Romeo Lironcurti

 
 
 
 

PianetaPSR numero 19 - marzo 2013