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RIFORMA PAC/2

Più equità con la nuova griglia degli aiuti diretti

Così il Consiglio agricolo ha corretto i meccanismi di sostegno del primo pilastro: su convergenza interna, agricoltore attivo e greening la delegazione italiana porta a casa risultati importanti  

Con l'ultimo Consiglio dei Ministri dell'agricoltura del 18-19 marzo, la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ha definito la propria proposta di regolamento sui pagamenti diretti, che costituirà la posizione del Consiglio sul tavolo che vedrà di fronte anche i rappresentanti della Commissione e del Parlamento Europeo.
A questo punto del negoziato, il contributo degli Stati Membri nella definizione delle proposte può considerarsi concluso, con la palla che passa ai Triloghi fra i tre organi europei; i regolamenti sono attesi per giugno/luglio.
Alla luce della proposta della Commissione dell'ottobre 2011, fortemente penalizzante per il sistema agricolo italiano, è da rilevare che il testo del Consiglio contiene parecchi elementi positivi per l'Italia, vediamoli nel dettaglio.
Agricoltore attivo
Il testo della Presidenza del Consiglio non fa più riferimento al valore dei pagamenti diretti inferiore al 5% dei proventi derivanti da attività non agricole, indicata dalla Commissione come soglia sotto la quale l'agricoltore non è definito attivo e oggetto di forti critiche, dovute anche agli elevati oneri burocratici che potrebbe comportare.
L'agricoltore deve esercitare l'attività minima stabilita dagli Stati Membri ed inoltre può essere prevista una lista di esclusione per determinati soggetti (es. aziende ferroviarie, impianti idrici, società immobiliari etc.), e/o per agricoltori le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche globali e/o la cui attività principale o l'oggetto sociale non sia l'esercizio di un'attività agricola.
Di queste due ultime fattispecie, sono comunque considerati attivi gli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro per l'anno precedente.
Globalmente, si può dare una valutazione positiva al nuovo impianto di definizione dell'agricoltore attivo: vengono lasciate aperte diverse possibilità e gli Stati Membri avranno ampi margini di manovra attraverso l'applicazione della riforma in ambito nazionale.
Capping
L'accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale del Consiglio del 7-8 febbraio prevede che la riduzione dei pagamenti diretti per i grandi beneficiari dovrà essere introdotta dagli Stati Membri su base volontaria.
La Presidenza propone che gli Stati membri possano ridurre l'importo dei pagamenti diretti per un agricoltore di una percentuale fissa per lo scaglione o gli scaglioni, al di sopra di 150.000 euro, di un importo da determinarsi da parte degli Stati Membri. 
Prima assegnazione dei titoli
In relazione all'assegnazione dei titoli all'aiuto, che la Commissione aveva limitato agli agricoltori che avevano ricevuto un aiuto disaccoppiato nel 2011 o ai produttori di ortofrutta o vino, il testo della Presidenza ne migliora l'impianto. Infatti,   
- viene esteso al 2010 il periodo di riferimento e vengono considerati tutti gli aiuti diretti percepiti;
- vengono aggiunte, oltre ai prodotti ortofrutticoli, anche le patate;
- viene data la possibilità di accedere al regime anche agli agricoltori che hanno ricevuto diritti all'aiuto dalla riserva o dall'integrazione del sostegno accoppiato nell'ambito dell'RPU nel 2012 o 2013. 
Convergenza interna
La Presidenza ha ridotto al 10% - rispetto al 40% proposto dalla Commissione - la quota del massimale nazionale che può essere erogato il primo anno in maniera uniforme per tutti i titoli, garantendo in tal modo una correlazione più forte con il valore attuale del titolo: ottimo risultato per i titoli dal valore più elevato.
Inoltre è inserito un nuovo modello di convergenza che consente di derogare all'aiuto unitario uguale per tutti al 2019. La proposta prevede che gli Stati Membri possono decidere di raggiungere una convergenza parziale, assicurando una percentuale minima di convergenza che rispecchia il meccanismo di convergenza esterna stabilito nelle conclusioni del Consiglio Europeo sul QFP[1]. 
Greening
In generale, è  inserita la possibilità di considerare misure equivalenti, quali le pratiche attuate a norma degli impegni agro ambientali dello Sviluppo Rurale o schemi di certificazione ambientale nazionali, evitando possibili effetti negativi della misura.
Inoltre, sono state previste esenzioni per l'applicazione del greening per le aree coltivate per almeno il 75% a riso o a foraggere.
Nella diversificazione colturale, sono stati inseriti due livelli di soglia per la sua attuazione: tra 10 e 30 ettari 2 colture; sopra 30 ettari 3 colture: evitati in tal modo traumi per gli agricoltori.
Per quanto riguarda le aree di interesse ecologico (EFA), è stata inserita la soglia d'esenzione a 15 ettari e ridotta la percentuale di realizzazione al 5%. Inoltre, vengono considerate EFA tutta una serie aggiuntiva di aree quali le superfici con densità di alberi tra 20 e 250, gli arboreti coltivati in pendio, le superfici coltivate a leguminose. È previsto che il 50% di EFA possa essere raggiunto a livello regionale al fine di ottenere aree ecologiche contigue.
Le sanzioni massime per il greening, oltre all'esclusione dell'aiuto, sono state ridotte solo al 25% dello stesso importo.
Sostegno accoppiato facoltativo
Viene innalzata al 12% la percentuale del massimale da poter destinare al sostegno accoppiato facoltativo. 
Giovani
Lo schema viene reso volontario a livello nazionale e la Presidenza ha rimosso la soglia di ettari pagabili, lasciando allo Stato Membro la scelta sulla fissazione di essa.
Piccoli agricoltori
Anche lo schema semplificato per i piccoli agricoltori viene proposto come volontario per lo Stato Membro.
In merito al calcolo del pagamento, in alternativa a quanto previsto dalla Commissione, viene prevista la possibilità di erogare il  pagamento forfettario sulla base del valore complessivo dei titoli detenuti dall'agricoltore nel 2014, buona semplificazione rispetto agli altri metodi di calcolo.
In definitiva, l'Italia ha ottenuto diversi punti a suo favore durante gli ultimi mesi di negoziato: evitate in particolar modo l'applicazione del modello di convergenza che avrebbe portato a una fortissima riduzione dei titoli più alti ed un'impostazione troppo rigida del greening; grandi risultati anche per quanto riguarda l'agricoltore attivo. A parte l'esclusione di alcune produzioni dagli aiuti accoppiati per i quali il Ministro Catania ha già riferito che il Ministero si impegnerà particolarmente, il compromesso raggiunto costituisce indubbiamente un buon risultato negoziale.

 
 
[1] I diritti all'aiuto il cui valore unitario nel 2014 è inferiore al 90% del valore unitario nazionale o regionale nel 2019 hanno, al più tardi per l'anno di domanda 2019, il loro valore unitario aumentato di almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario nel 2014 e il 90% del valore unitario nazionale o regionale nel 2019.
In merito ai diritti speciali, è prevista la possibilità agli Stati membri di riservare il valore complessivo dei diritti speciali nel 2013 a nome degli agricoltori che detengono diritti speciali alla data di presentazione della loro domanda di pagamento unico per il 2013
 
 

Giampiero Mazzocchi
 

 
 
 
 

PianetaPSR numero 19 - marzo 2013