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CIRCOLARE AGEA

Le regole per l'avvicendamento biennale 2012

Diramate le istruzioni che chiariscono i criteri di ammissibilità e le modalità di applicazione dei controlli per l'accesso al pagamento del sostegno di cui all'articolo 68 - Le Regioni interessate

Il Titolare dell'Ufficio di AGEA, con provvedimento n. UMU.2013.609 del 9 aprile 2013, ha comunicato a tutti i Centri di Assistenza Agricola le istruzioni operative che definiscono le modalità di applicazione dei controlli di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 riguardanti il sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi - avvicendamento biennale - campagna 2012.
Le istruzioni chiariscono i criteri di ammissibilità per l'accesso al pagamento del sostegno. In particolare:

Le principali novità contenute nelle istruzioni operative:

- sostegno previsto solo per le Regioni indicate nell'allegato 5 del DM 29 luglio 2009
- ciascun appezzamento deve avere la dimensione minima di 500 metri quadri
- obbligo, per le particelle coltivate a grano duro, di utilizzo di semente certificata ( quantitativo minimo pari a 160 kg/ettaro)
 
  • il sostegno può essere pagato in favore delle Aziende ubicate nelle Regioni indicate nell'allegato 5 del Dm Mipaaf 29 luglio 2009 (e successive modifiche ed integrazioni) ovvero Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
  • le superfici dichiarate devono risultare ammissibili dopo le verifiche previste dal Sistema integrato di gestione e controllo;
  • le superfici coltivate devono essere destinate agli usi del suolo previsti nell'allegato 6 del citato DM 29 luglio 2009 ovvero cereali autunno-vernini (frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro), miglioratrici (pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla), foraggere avvicendate ed erbai (con presenza di essenze di leguminose), soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito;
  • ciascun appezzamento deve avere la dimensione minima di 500 metri quadri; l'appezzamento è definito come "superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva";
  • il ciclo di rotazione deve prevedere la coltivazione per un anno di cereali autunno-vernini e per un anno di colture miglioratrici.

Il provvedimento chiarisce inoltre le regole che intervengono sia nel caso in cui l'Azienda interrompa l'avvicendamento sia nel caso in cui la stessa sia oggetto di cessione nel periodo d'impegno.
La circolare si sofferma poi sui controlli specifici previsti sia nel primo che nel secondo biennio.
Nel primo anno del biennio, l'Azienda ha l'obbligo di rispettare i predetti requisiti. Qualora, nel secondo anno, gli appezzamenti precedentemente dichiarati non siano richiesti ad aiuto, o nei medesimi non siano avvicendate correttamente le colture, sarà determinata una superficie non ammissibile a finanziamento secondo criteri definiti. L'importo derivante dalla superficie ritenuta non ammissibile sarà recuperato dalle somme erogate nel corso del precedente anno. Poiché il provvedimento è destinato ai CAA, sono precisati anche gli "indicatori" che i software applicativi utilizzati evidenziano in caso di anomalie.
Qualora una Azienda abbia già ottenuto il sostegno nel primo biennio ed intenda accedere al medesimo nel secondo, è necessario che garantisca la correttezza dell'avvicendamento delle colture.
Riguardo alle colture, è possibile dichiarare sulla medesima superficie colture miglioratrici sia nel secondo anno del primo biennio che nel primo anno del secondo biennio. Eventuali superfici non correttamente avvicendate rispetto al biennio precedente non daranno comunque luogo ad un recupero, ma costituiranno la "superficie base" da avvicendare nel successivo anno.
Il provvedimento si sofferma poi sulle particelle coltivate a grano duro per le quali, a partire dalla domanda 2013, sussiste l'obbligo di utilizzo di semente certificata. A tale obbligo non sono vincolati esclusivamente gli agricoltori che, sulle superfici interessate, coltivano frumento duro ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alle produzioni biologiche.
Per la coltivazione di frumento duro sono previste le verifiche amministrative finalizzate al controllo:

  • delle dichiarazioni obbligatorie sia nel caso in cui l'azienda sia biologica, sia nel caso in cui non lo sia;
  • del codice di identificazione dell'organismo di controllo, riconosciuto dal MiPAAF, che certifica l'Azienda interessata come biologica;
  • delle varietà indicate in domanda;
  • della fattura delle sementi o dei cartellini varietali;
  • del quantitativo di semente indicata, che deve essere sufficiente alla semina delle superfici richieste. Il quantitativo minimo è pari a 160 kg/ettaro

La mancanza di uno o più dei requisiti previsti per le particelle coltivate a grano duro  comporta l'esclusione, totale o parziale, dall'aiuto.

 
 
 

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 20 - aprile 2013