Il Titolare dell'Ufficio di AGEA, con provvedimento n. UMU.2013.609 del 9 aprile 2013, ha comunicato a tutti i Centri di Assistenza Agricola le istruzioni operative che definiscono le modalità di applicazione dei controlli di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 riguardanti il sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi - avvicendamento biennale - campagna 2012.
Le istruzioni chiariscono i criteri di ammissibilità per l'accesso al pagamento del sostegno. In particolare:
Il provvedimento chiarisce inoltre le regole che intervengono sia nel caso in cui l'Azienda interrompa l'avvicendamento sia nel caso in cui la stessa sia oggetto di cessione nel periodo d'impegno.
La circolare si sofferma poi sui controlli specifici previsti sia nel primo che nel secondo biennio.
Nel primo anno del biennio, l'Azienda ha l'obbligo di rispettare i predetti requisiti. Qualora, nel secondo anno, gli appezzamenti precedentemente dichiarati non siano richiesti ad aiuto, o nei medesimi non siano avvicendate correttamente le colture, sarà determinata una superficie non ammissibile a finanziamento secondo criteri definiti. L'importo derivante dalla superficie ritenuta non ammissibile sarà recuperato dalle somme erogate nel corso del precedente anno. Poiché il provvedimento è destinato ai CAA, sono precisati anche gli "indicatori" che i software applicativi utilizzati evidenziano in caso di anomalie.
Qualora una Azienda abbia già ottenuto il sostegno nel primo biennio ed intenda accedere al medesimo nel secondo, è necessario che garantisca la correttezza dell'avvicendamento delle colture.
Riguardo alle colture, è possibile dichiarare sulla medesima superficie colture miglioratrici sia nel secondo anno del primo biennio che nel primo anno del secondo biennio. Eventuali superfici non correttamente avvicendate rispetto al biennio precedente non daranno comunque luogo ad un recupero, ma costituiranno la "superficie base" da avvicendare nel successivo anno.
Il provvedimento si sofferma poi sulle particelle coltivate a grano duro per le quali, a partire dalla domanda 2013, sussiste l'obbligo di utilizzo di semente certificata. A tale obbligo non sono vincolati esclusivamente gli agricoltori che, sulle superfici interessate, coltivano frumento duro ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alle produzioni biologiche.
Per la coltivazione di frumento duro sono previste le verifiche amministrative finalizzate al controllo:
La mancanza di uno o più dei requisiti previsti per le particelle coltivate a grano duro comporta l'esclusione, totale o parziale, dall'aiuto.
Maurilio Silvestri
PianetaPSR numero 20 - aprile 2013