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Come recuperare gli aiuti non andati "a buon fine"

Istruzioni  dell'Organismo Pagatore per la riemissione dei pagamenti in caso di Iban non corretto, conto chiuso o decesso del beneficiario - Procedure e scadenze per non restituire i soldi a Bruxelles

L'Ufficio Monocratico di AGEA, con provvedimento n. UMU.2013.1147 del 19 giugno 2013, ha emanato le istruzioni operative che definiscono le modalità per la riemissione dei pagamenti di aiuti e premi comunitari non andati a buon fine.
Si tratta di un provvedimento che riguarda tutti i settori per i quali l'Organismo pagatore AGEA ha la responsabilità dei pagamenti; sono quindi esclusi gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori regionali.
L' AGEA ha la responsabilità di una buona parte dei pagamenti previsti dalla normativa comunitaria in ambito FEAGA e FEASR sul territorio italiano. Come noto, la normativa comunitaria prevede che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione europea

Le principali novità e le istruzioni operative:

- l'errata indicazione dell'IBAN non comporta alcuna imputazione per l'O.P. AGEA del pagamento dell'aiuto non andato a buon fine
- l'O.P. AGEA è obbligato a procedere alla restituzione ai Fondi comunitari dei pagamenti non andati a buon fine non regolarizzati in tempi rapidi
- 90 giorni per regolarizzare l'IBAN non corretto
- in caso di decesso, un anno per gli eredi per presentare la documentazione necessaria per la riemissione
 

debbano essere disposti mediante accreditamento su conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari. Non è prevista alcuna modalità di pagamento alternativa. Per tale motivo il beneficiario indica, preliminarmente, l'IBAN relativo al proprio conto corrente. 
Una volta disposto il pagamento, AGEA accredita le somme dovute al beneficiario sul conto corrente indicato ma, in taluni casi, si verificano le seguenti casistiche:

  1. i dati dell'IBAN sono incompleti o non corretti;
  2. i dati dell'IBAN si riferiscono ad un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto;
  3. il conto bancario o postale risulta chiuso;
  4. il beneficiario risulta deceduto, ed il conto corrente non è più attivo.

AGEA, che si avvale di un Istituto tesoriere per i pagamenti e qualora si verifichi uno dei 4 predetti casi, riceve dall'Istituto, mediante procedure informatizzate, la comunicazione dell'impossibilità di procedere all'accreditamento delle somme in favore del beneficiario.
Il provvedimento in esame prevede che, in base alla motivazione ostativa del pagamento, siano poste in essere alcune procedure in collaborazione con i soggetti o le amministrazioni presso cui il beneficiario ha presentato la domanda.
Procedura in caso di errata indicazione dell'IBAN
Qualora il mancato pagamento sia riconducibile ad un'errata indicazione dell'IBAN, ovvero si incorra nei primi 3 predetti casi, si applica la seguente procedura che varia in funzione del soggetto  o dell'ente presso cui è stata presentata la domanda.
Qualora la domanda di aiuto sia stata presentata conferendo mandato ad un Centro di Assistenza Agricola o presso una Amministrazione regionale, è stata attivata una funzione informatizzata sul portale SIAN che consente di consultare i pagamenti e di modificare, nell'ambito della domanda di aiuto presentata, i dati dell'IBAN. Tale modifica della domanda di aiuto deve essere stampata, sottoscritta dal beneficiario e validata, da parte del CAA o dell'Amministrazione Regionale, sempre con le apposite funzioni messe a disposizione sul portale SIAN.
Se, diversamente, la domanda di aiuto è stata presentata direttamente presso AGEA, l'interessato dovrà comunicare i dati IBAN completi e corretti compilando il modulo (n. 1), scaricabile dal sito www.agea.gov.it da presentare alla stessa Agenzia, allegando copia di un documento di identità oltre alla documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario o postale corretto.
Nel caso in cui l'aggiornamento del conto corrente riguardi la domanda unica, la variazione dei relativi dati dovrà riguardare sia il fascicolo aziendale che la stessa domanda.
Qualora il pagamento non andato a buon fine riguardi un conto corrente estero, dovrà essere compilato un secondo modulo (n. 2) nel quale, oltre all'IBAN, dovrà essere indicato anche il codice BIC.
Procedura in caso di decesso del beneficiario
Il provvedimento si sofferma poi sulle procedure da adottare qualora, al momento del pagamento e fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti per l'accesso all'aiuto, venga constatato il decesso del beneficiario avente diritto.
In tale caso sono previste alcune procedure che riguardano gli eredi i quali, in assenza di testamento, dovranno presentare presso il CAA, la Regione o presso l'AGEA (in funzione del soggetto o dell'ente dove l'avente diritto aveva presentato domanda) i documenti che certificano la loro condizione di "eredi legittimi", designando contestualmente uno di essi al ricevimento materiale della somma dovuta mediante compilazione del modulo n. 3 (anch'esso disponibile sul sito www.agea.gov.it). Al medesimo dovrà essere allegata la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario o postale.
In presenza di testamento, la richiesta di riemissione del pagamento dovrà essere trasmessa direttamente ad AGEA, allegando lo stesso testamento, oltre ad altri documenti elencati nel provvedimento.
Tutti i predetti documenti devono essere acquisiti informaticamente sul portale SIAN, e le autocertificazioni sono sottoposte alla verifica con le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Il provvedimento si sofferma poi su un aspetto di natura normativa che evidenzia l'importanza delle istruzioni sopra descritte, e la necessità che le medesime siano attuate nei tempi di seguito precisati.
La corretta indicazione dell'IBAN nella domanda, da parte del beneficiario richiedente, costituisce un atto dovuto e necessario, preparatorio all'adempimento dell'obbligazione da parte dell'O.P. AGEA.
La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario, che è un requisito di legge obbligatorio, non comporta alcuna imputazione, in capo all'O.P. AGEA, del pagamento dell'aiuto non andato a buon fine.
I pagamenti non andati a buon fine vengono tenuti nella disponibilità del beneficiario mediante il deposito delle somme in questione in un conto appositamente istituito presso l'Istituto Tesoriere. Ma, ed è questo il tema centrale del provvedimento, possono permanere sul conto solo per un breve periodo di tempo, al termine del quale l'O.P. AGEA è obbligato a procedere alla restituzione ai Fondi comunitari di provenienza (FEAGA e FEASR), ai sensi del Reg. 885/06, allegato 1, punto 2, lettera B, che recita testualmente: "sono adottate procedure intese a garantire che tutti i pagamenti per i quali non vengono effettuati trasferimenti siano nuovamente accreditati ai Fondi".
L'obbligazione di fatto si estingue qualora il beneficiario non abbia in alcun modo comunicato o rettificato il codice IBAN, o gli eredi non abbiano comunicato le informazioni ed i documenti per la riemissione, nei termini di seguito specificati:

Trascorsi i suddetti termini, l'Organismo Pagatore AGEA non potrà più riaccreditare le somme al beneficiario dovendo restituire i pagamenti non andati a buon fine ai Fondi comunitari.
In sostanza, l'OP AGEA, con il provvedimento, comunica che:

 
 
 

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 22- giugno 2013