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CIRCOLARI AGEA
 

Aiuti diretti, le regole per l'anticipo del 50%

Procedure e condizioni sull'ammissibilità: le istruzioni agli Organismi pagatori per procedere all'erogazione della metà degli importi richiesti  relativi al 2013 - I regimi di sostegno interessati

Due circolari, pubblicate sul sito istituzionale di AGEA, danno il via al pagamento anticipato dei regimi di sostegno degli aiuti diretti 2013. Da un lato l'Area Coordinamento di AGEA, con circolare del 25 settembre, detta le regole in favore di tutti Organismi pagatori; successivamente l'OP AGEA, con le istruzioni operative n. 20 del 30 settembre, si rivolge ai beneficiari delle Regioni di propria competenza.
Il pagamento dell'anticipo è previsto nella misura del 50% ed è erogato dagli Organismi pagatori a partire dal 16 ottobre 2013.
Domande incluse nel pagamento anticipato
I regimi di sostegno interessati sono il pagamento unico (disaccoppiato) ed il sostegno previsto dall'art. 68 con specifico riferimento al premio per l'avvicendamento, per la Danaee racemosa e per la barbabietola da zucchero.

Le principali novità contenute nelle circolari:
 
Ø  anticipo erogato a partire dal 16 ottobre 2013 nella misura del 50%
Ø  anticipo per l'avvicendamento pari a 88,63 euro per ettaro
Ø  anticipo per la Danaee racemosa pari a 5.465,87 euro per ettaro
Ø  anticipo per la barbabietola da zucchero pari a 400 euro per ettaro
 

Domande momentaneamente escluse dal pagamento anticipato
Sono momentaneamente esclusi dal pagamento anticipato quei regimi di sostegno previsti dall'art. 68 per i quali è necessario procedere, al fine del completamento dei controlli di ammissibilità, all'acquisizione di dati che saranno disponibili successivamente al 31 dicembre 2013, oppure ad una successiva integrazione documentale. Parliamo dei sostegni finalizzati al miglioramento della qualità  (delle carni bovine, ovicaprine, qualità olio di oliva, del latte, del tabacco) e delle Assicurazioni (premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante). Per tali regimi il pagamento sarà effettuato in seguito.
Le condizioni per il pagamento
L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla finalizzazione della verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 29, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 73/2009.
In sostanza, e prima di poter procedere al pagamento degli anticipi in questione, devono essere completati i controlli amministrativi ed informatici sul 100% delle domande di aiuto, oltre ai controlli in loco nella misura del tasso minimo previsto. 
Inoltre l'anticipo in favore della singola domanda non potrà essere erogato qualora, in esito ai controlli svolti, si accerti una discordanza superiore al 20% tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato. Tuttavia nel caso in cui detta discordanza sia inferiore o uguale al 20%, distintamente per ciascun regime di sostegno sopra indicato, l'importo dell'anticipo è calcolato sulla base di quanto determinato fermo restando l'applicazione di eventuali sanzioni al momento del pagamento del saldo. Ai fini della determinazione della superficie/quantità determinata, è considerato anche il dato aggiornato LPIS disponibile nell'ambito del "refresh".
Vediamo ora, per singolo intervento, i controlli e gli elementi essenziali specifici.
Pagamento unico (Titolo III del Reg. (CE) n. 73/2009)
L'estensione minima aziendale per poter richiedere l'aiuto è pari a 0,05 ettari; ciascun titolo basato sulla superficie può essere abbinato ad una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata.
Gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali devono mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in UBA (unità di bestiame adulto). Il numero di UBA che deve essere mantenuto per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è riportato su ogni titolo all'aiuto.
Premio per avvicendamento - Sostegno specifico - art. 68 (Titolo III, capo 5, del Reg. (CE) n. 73/2009)
Gli anticipi sono corrisposti in favore degli agricoltori che conducono superfici in avvicendamento nelle seguenti Regioni: Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Il ciclo di rotazione deve prevedere nella medesima superficie, pena la non ammissibilità della domanda al pagamento, la coltivazione di:

  • Cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale e farro
  • Miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola, maggese vestito (superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno)

Poiché l'importo massimo unitario ad ettaro è stato fissato a 100 euro e le superfici dichiarate per l'avvicendamento, così come comunicato dagli Organismi pagatori, risultano essere pari a 1.116.986,21 ettari, l'anticipo è stato calcolato sulla base di un importo unitario pari a 88,63 euro/ettaro.
Premio per la Danaee racemosa - Sostegno specifico - art. 68 (Titolo III, capo 5, del Reg. (CE) n. 73/2009)
Ai fini del pagamento di tale premio, il produttore deve operare secondo un regime di autocontrollo, accompagnato da verifiche effettuate da parte di un ente terzo indipendente.
Poiché l'importo massimo unitario è stato fissato a 15.000 euro per ettaro (con un massimale per produttore di 10.000 euro) e le superfici dichiarate per la Danaee racemosa, così come comunicato dagli Organismi pagatori, risultano essere pari a 274,43 ettari, l'anticipo è stato calcolato sulla base di un importo unitario pari a 5.465,87 euro/ettaro.
Premio per la barbabietola da zucchero - Sostegno specifico - art. 68 (Titolo III, capo 5, del Reg. (CE) n. 73/2009)
Il premio per la barbabietola da zucchero è corrisposto in favore dei soli agricoltori che utilizzano sementi certificate, confettate e caratterizzate. Il quantitativo di semente da utilizzare non deve essere inferiore a 1,2 unità di seme confettato per ettaro (pari a 120.000 semi).
L'agricoltore è tenuto ad indicare nella domanda unica le superfici interessate dalla coltura e allegare copia dei cartellini varietali. Qualora il cartellino non risulti integro, l'agricoltore allega copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate.
Poiché l'importo massimo unitario ad ettaro è stato fissato a 400 euro e le superfici dichiarate per la barbabietola da zucchero, così come comunicato dagli Organismi pagatori, risultano essere pari a 39.763,99 ettari, l'anticipo è stato calcolato sulla base di un importo unitario pari a 400 euro/ettaro.
La circolare dell'Area Coordinamento di AGEA precisa infine che il pagamento dell'anticipo può essere utilizzato per compensare eventuali crediti che gli Organismi pagatori vantano nei confronti del beneficiario interessato.

 
 
 

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 25 - ottobre 2013