Dall'1 gennaio 2015 gli agricoltori europei dovranno prendere confidenza con le tre misure di greening, la clausola ambientale introdotta dalla riforma Pac cui è legato il 30% dei massimali degli aiuti diretti. La Commissione europea sta lavorando su tutti i fronti per favorire una semplificazione delle norme di accesso ai pagamenti diretti. Su questa partita, però, giocherà un ruolo di rilievo anche l'intervento dei singoli Stati membri nella scelta circa l'attivazione delle diverse opzioni previste dalla misura, che avverrà al più tardi ad agosto 2014.
Se in merito alla diversificazione delle colture, al mantenimento di prati e pascoli e alla creazione di aree ecologiche il Regolamento appare chiaro, a fianco di queste tre pratiche agricole, è prevista la possibilità per lo Stato membro di attuare pratiche agricole equivalenti in termini di benefici ambientali; gli impegni proposti sono elencati nell'allegato VI bis del Regolamento sui pagamenti diretti.
In sostanza, gli Stati membri possono applicare delle pratiche equivalenti a quelle greening, che producono un beneficio per il clima e l'ambiente almeno pari, o superiore, alle pratiche greening, come da Regolamento. Per capire di cosa si tratta, possiamo immaginare una misura alternativa in materia di impegni da parte dell'agricoltore, nell'ambito delle misure di sviluppo rurale, o nell'ambito di regimi di certificazione ambientale nazionali o regionali, che vanno oltre gli standard obbligatori previsti dalla condizionalità e che mirano al raggiungimento di determinati obiettivi legati a: qualità dell'acqua e del suolo, biodiversità, preservazione del paesaggio e adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.
Lo Stato membro è tenuto a comunicare alla Commissione, entro il 1 agosto 2014, le proprie decisioni in merito all'uso delle pratiche equivalenti e specificare quali misure o regimi di certificazione intende applicare.
Di fatto, sono considerate equivalenti alle tre pratiche agricole standard (diversificazione, mantenimento prati e pascoli permanenti, EFA), le misure elencate nell'allegato VI bis del Regolamento dei pagamenti diretti, raggruppate secondo la pratica principale che possono sostituire.
Il peso del greening sugli aiuti diretti (dati in migliaia di euro)
L'equivalenza alla pratica della diversificazione delle colture, è stabilita in uno o più requisiti aggiuntivi:
- 4 diverse colture;
- soglia massima per la coltura principale;
- scelta di colture particolari come leguminose, colture proteiche, colture non irrigue o non trattate con fitofarmaci, a seconda dei casi; oppure, scelta di varietà locali antiche o tradizionali o a rischio estinzione, su almeno il 5% della superficie in rotazione.
La medesima situazione di partenza può essere abbinata all'applicazione della rotazione, con uno o più requisiti aggiuntivi, quali:
- una sequenza poliennale di colture o di messa a riposo del terreno con maggiori benefici ambientali;
- almeno quattro colture.
Le pratiche equivalenti possono comprendere la copertura invernale del terreno o la scelta di colture intercalari, secondo metodi di calcolo adottati dalla Commissione con atti delegati.
Per quanto riguarda le pratiche equivalenti al mantenimento di prati e pascoli è prevista una gestione del prato e del pascolo permanente basata sul mantenimento e su uno o più requisiti aggiuntivi quali: sfalci appropriati in quanto a metodi, date e limiti, mantenimento di elementi del paesaggio sulle superfici erbose e controllo della macchia; uso di specifiche varietà di foraggere scelte in funzione del tipo di superficie erbosa allo scopo di evitare la distruzione di superfici con alto valore naturalistico; asportazione del fieno o del foraggio; gestione adeguata delle superfici in pendenza; gestione della fertilizzazione e restrizioni nell'uso di fitofarmaci.
Altre pratiche equivalenti prevedono come requisito base il mantenimento delle superfici ed uno o più requisiti aggiuntivi legati al pascolamento estensivo, con definizione del carico di bestiame e dei tempi di utilizzo, e la pastorizia montana, con l'uso di razze locali o tradizionali per il pascolamento.
In ultimo, sono considerate pratiche equivalenti alla disponibilità di aree di interesse ecologico, (EFA) le aree che applicano i requisiti sotto elencati sul 5% della propria superficie a seminativo (percentuale che potrá aumentare al 7% a partire dall'anno 2017). Nello specifico si elencano le pratiche ammesse alla misura:
- terreni gestiti secondo un set aside ecologico;
- creazione di "zone tampone" per aree di alto valore naturale, Natura 2000 o altri siti di protezione della biodiversità, compresi quelli lungo le siepi ed i corsi d'acqua;
- gestione di fasce tampone e bordi dei campi incolti, mediante regime di sfalcio, uso di varietà specifiche o locali di erba, e/o regime di semina, risemina con varietà locali, astensione dall'uso di fitofarmaci, di letame o concimi minerali, di irrigazione e non cementificazione del terreno agricolo;
- mantenimento di bordi, strisce all'interno dei campi ed appezzamenti destinati alla flora e fauna selvatiche (bordi erbosi, protezione dei nidi, flora spontanea, miscugli di sementi locali, colture non raccolte);
- gestione (potatura, spuntatura, scelta di date e metodi, ripristino) di elementi del paesaggio come alberi, siepi, vegetazione legnosa ripariale, muretti di pietra (terrazze), fossi e stagni;
- mantenimento di terreni torbosi o umidi sotto copertura erbosa, senza uso di fertilizzanti o di prodotti per la protezione delle piante;
- produzione sui seminativi senza uso di fertilizzanti (letame o concimi minerali) e/o di prodotti per la protezione delle piante, e senza irrigazione, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi sullo stesso terreno, secondo metodi di calcolo adottati dalla Commissione con atti delegati;
- conversione di seminativi in pascolo permanente sfruttato in modo estensivo.
Valutare la portata delle misure di greening, non è affatto una questione semplice, in riferimento alla sue motivazioni ed alla sua efficacia, il dibattito è ancora molto acceso. Dal punto di vista politico, il greening rappresenta lo strumento con cui la Pac persegue l'obiettivo di remunerare la produzione di beni pubblici ambientali da parte degli agricoltori. Se le premesse sono delle migliori, la possibilità di un'applicazione razionale della misura, complice anche l'appesantimento degli oneri burocratici, sollevano forti dubbi in merito alla sua efficacia. E' sufficiente dare uno sguardo ai numeri per comprendere immediatamente la portata di uno stanziamento simile.
In termini economici, il 30% del prelievo sui pagamenti diretti avrà una portata superiore a un miliardo di euro, per ciascun anno di applicazione del massimale nazionale in Italia (si veda grafico pubblicato in pagina).
Numeri importanti dunque, soprattutto se non finalizzati al meglio.Tanto più se si tiene conto che l'obbligatorietà delle regole greening per chiunque percepisca il pagamento di base sottrae alla misura la caratteristica di pagamento selettivo, destinato a chi adotta comportamenti particolarmente virtuosi sotto il profilo ambientale. A questo scopo, è ragionevole pretendere che si possa negoziare, per dare agli Stati membri la possibilità di adattare alle proprie realtà i criteri dettati dal greening.
Su questo punto, il lavoro che effettueranno gli Stati membri nei prossimi mesi, in termini di applicabilità delle opzioni previste dalla misura, permetterà alla Commissione di fissare le norme di accesso e tutte le misure inerenti il pacchetto greening, rendendo note le scelte effettuate dagli Stati membri attraverso l'emissione di atti delegati.
Simona Romeo Lironcurti
PianetaPSR numero 26 - novembre 2013