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RIFORMA PAC/2

Pagamenti diretti, 17 sfumature di flessibilità

Concluso il negoziato, fari puntati ora sulle opzioni che gli Stati membri possono esercitare per adattare le regole: il punto sulle alternative possibili e le scadenze per le notifiche a Bruxelles.

Conclusa la lunga fase negoziale che ha visto confrontarsi e, a volte, contrapporsi Stati membri ed istituzioni comunitarie, è iniziata la delicata fase relativa al negoziato interno. I prossimi mesi saranno cruciali per definire le scelte nazionali. Come è stato riferito più volte, la nuova PAC si configura come un menù che consente di articolare la politica agricola in modo differente da Stato a Stato, questo grazie alla flessibilità di applicazione del Regolamento Pagamenti Diretti ereditata dalla riforma Ciolos. Elasticità che, nonostante i discutibili risvolti, consentirà agli Stati membri di cucire la nuova politica sulle forme della propria realtà agricola. Saranno le date del 31 dicembre 2013 e del'1 agosto 2014 ad indicare se questa flessibilità sarà stata realmente sfruttata dagli Stati per costruire un'agricoltura mirata e indirizzare il settore verso un modello orientato ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva suggerita da Europa 2020.
Appare opportuno, a questo punto, analizzare più da vicino le scelte nazionali che saranno sotto i riflettori. La tabella riportata di seguito evidenzia le singole norme con le diverse opzioni possibili degli Stati membri e le scadenze da tenere presente:

 
 
 

TUTTE LE OPZIONI NAZIONALI DELLA RIFORMA PAC

 

Agricoltore attivo
In un contesto in cui si riducono le dotazioni finanziarie, la definizione dei soggetti che possono accedere ai finanziamenti diventa una scelta particolarmente importante allorché è evidente che la definizione delle platea dei beneficiari potenziali può incidere anche in modo consistente sull'entità dei pagamenti.
Il regolamento presenta una lista dei soggetti che non potranno accedere ai pagamenti; agli Stati membri è concessa facoltà di ampliare tale lista. Il Regolamento prevede, inoltre, la possibilità di definire criteri più stringenti per l'individuazione dei soggetti ammissibili escludendo coloro le cui attività agricole siano una parte irrilevante delle attività economiche, e/o il cui scopo sociale non sia l'esercizio dell'attività agricola.
Il Regolamento prevede, inoltre, la possibilità di fissare una soglia economica di esenzione (fino ad un massimo di 5.000 euro) dal rispetto dei requisiti dell'agricoltore attivo (paragrafo 1, articolo 9). Questa opzione consentirebbe di mitigare gli effetti di scelte particolarmente selettive.

Flessibilità tra pilastri

Lo SM decide se trasferire le risorse dai pagamenti diretti al secondo Pilastro; tale decisione e la percentuale del massimale nazionale annuale (come stabilito nell'Allegato II) che lo Stato membro intende trasferire, vanno comunicate alla Commissione entro il 31/12/2013. La percentuale non potrà essere superiore al 15%. Lo Stato membro può decidere di rendere disponibili tali risorse dal 2015 attraverso una comunicazione alla Commissione entro il 1 agosto 2014. Dal 2018, con comunicazione entro il 1 agosto 2017, è possibile modificare la percentuale di trasferimento delle risorse.
La medesima percentuale di risorse può essere trasferita dal II Pilastro ai pagamenti diretti con le modalità previste al paragrafo 1 dell'articolo 14. In tale ipotesi non sarà possibile, però, rivedere una modifica al rialzo.

Greening

Gli agricoltori devono osservare su tutti i loro ettari ammissibili le tre pratiche del greening: diversificazione, mantenimento prati permanenti ed EFA o, in alternativa, adottare determinate pratiche equivalenti, o aderire a determinati schemi di certificazione ambientale regionali o nazionali.
Quando risulta appropriato a livello regionale, lo SM può:

  1. limitare la scelta delle pratiche equivalenti e degli schemi di certificazione nazionale o regionale elencati in apposito allegato al regolamento;
  2. decidere che gli agricoltori possano attuare gli obblighi del paragrafo 1, conformemente agli schemi di certificazione nazionali o regionali.

Lo Stato Membro può optare per un pagamento greening calcolato come percentuale del valore totale dei titoli attivati dall'agricoltore.
Per le specifiche sulle pratiche agricole equivalenti si rimanda all'articolo pubblicato su PianetaPsr di novembre (Le opzioni alternative per applicare il greening).

Giovani agricoltori

Il pagamento per i giovani agricoltori è definito a discrezione dello Stato membro, il quale può:

  1. scegliere di moltiplicare il numero di titoli che l'agricoltore ha attivato per il 25% del valore medio dei titoli detenuti dall'agricoltore;
  2. scegliere di moltiplicare il numero di titoli attivati dall'agricoltore per il 25% del pagamento medio nazionale al 2019;
  3. scegliere, in alternativa, di applicare un pagamento forfettario per azienda calcolato moltiplicando un dato numero di ettari per il 25% del pagamento medio nazionale per ettaro, (dove il numero di ettari è dato dal rapporto tra gli ettari ammissibili dichiarati dai giovani agricoltori ed il numero di giovani agricoltori che richiedono il pagamento).

Lo Stato membro può inoltre scegliere, a sua discrezione, di ampliare i criteri per la definizione di giovane agricoltore.
Da Regolamento, la percentuale di massimale necessaria per finanziare lo schema per i giovani, non può essere superiore al 2%. Entro il 1 agosto di ogni anno, gli Stati membri posso riesaminare la percentuale comunicata, con effetto a partire dall'anno successivo.

Regionalizzazione

Il regolamento delega agli Stati membri il compito di individuare il livello territoriale (Stato, regioni amministrative, aree omogenee, etc.) al cui interno rendere la distribuzione degli aiuti più omogenea. Questo nodo risulta particolarmente delicato in quanto, mentre la fissazione di un pagamento medio a livello nazionale comporterebbe un forte spostamento di risorse tra le regioni, una regionalizzazione su base amministrativa determinerebbe livelli di pagamenti più omogenei all'interno delle regioni creando, però, degli squilibri tra attività produttive simili condotte in regioni differenti.
Con riguardo alla Regionalizzazione lo Stato membro può:

  1. decidere, entro il 31 luglio 2014, di applicare il pagamento di base a livello regionale, definendo le regioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
  2. prevedere modifiche annuali e progressive del massimale regionale secondo step annuali prestabiliti e criteri oggettivi e non discriminatori.
  3. decidere di interrompere l'applicazione regionale del pagamento di base a decorrere da una determinata data da esso stabilita. Tale decisione deve essere comunicata alla Commissione entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione della decisione.

Requisiti minimi
Come noto, se l'ammontare dei pagamenti diretti in domanda è inferiore a 100 euro, ovvero se la superficie ammissibile dell'azienda è inferiore a 1 ettaro, lo SM non eroga pagamenti diretti.
Il Regolamento consente però agli Stati Membri di adattare le soglie minime sia con riferimento al valore dei pagamenti sia con riferimento alle superfici. L'Italia, in particolare, potrà modificare le soglie minime fino a 400 euro per i pagamenti richiesti, o da concedere, e fino a 0,5 ettari per le superfici ammissibili dell'azienda.

Prima assegnazione dei titoli
I titoli sono assegnati agli agricoltori attivi che fanno domanda nel 2015, a condizione che: abbiano ricevuto pagamenti diretti nel 2013; ovvero che hanno nell'anno prodotto frutta, ortaggi, patate, destinando alle produzioni un'area minima in ettari, ovvero hanno coltivato vigneto; ovvero che, nel 2014, hanno ricevuto titoli dalla riserva nazionale.
E' prevista la facoltà per gli Stati membri, in casi particolari, di applicare delle limitazioni al numero di diritti all'aiuto da assegnare. Ad esempio, se il numero di ettari dichiarati aumenta più del 35% rispetto a quelli dichiarati nel 2009, lo Stato Membro può limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2015. In l'Italia, la soglia inerente la dimensione minima delle aziende chiamate a ricevere i titoli, può essere modificata da 0,5 a 1 ettaro. Le decisioni sono notificate alla Commissione entro il 1 agosto 2014.

Convergenza interna
Come avvenuto a livello comunitario per le dotazioni degli Stati membri, all'interno del territorio nazionale (o regionale), ogni agricoltore vedrà avvicinare la propria dotazione al valore medio dei pagamenti diretti. lo Stato membro può stabilire il valore unitario dei titoli nel 2015 e 2019, con la possibilità di calcolare il pagamento greening come una percentuale del valore complessivo dei titoli attivati dall'agricoltore. I titoli con valore unitario inferiore al 90% del valore medio nazionale sono incrementati al 2019 di un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% di tale valore medio. L'incremento è finanziato dalla riduzione progressiva dei titoli con valore superiore alla media nazionale 2019. Lo SM può innalzare fino al 100% la percentuale di cui sopra.
Lo SM può stabilire una perdita massima del 30% del valore unitario iniziale
In sintesi, la scelta nazionale riguarda il modello da adottare per perseguire il riavvicinamento. Le possibilità offerte dal Regolamento sono dunque tre:
-    convergenza al 2015;
-    convergenza al 2019;
-    convergenza parziale al 2019 (modello irlandese).
La terza ipotesi, convergenza parziale al 2019 (modello irlandese), prevede che il valore dei titoli si avvicini progressivamente al valore medio senza, tuttavia, arrivare necessariamente a tale valore. Il modello irlandese presenta il pregio di accompagnare gradualmente gli agricoltori agli effetti della convergenza. Va sottolineato, tuttavia, che tale approccio se da una parte garantisce i titoli alti, dall'altra delude le aspettative di crescita dei titoli più bassi.

Pagamento redistributivo
Lo Stato membro decide a partire dal 1 agosto 2014 e successivamente ogni anno, di applicare il pagamento redistributivo, ovvero di destinare fino al 30% del massimale nazionale ai primi 30 ettari, o alla dimensione media aziendale dello Stato membro, se questa è superiore a 30 ettari. Tale scelta, inserita nella fase finale del negoziato, agevola maggiormente i primi ettari di ogni azienda e può riequilibrare o accentuare gli effetti redistributivi determinati dalle altre scelte.
Lo Stato membro fissa la percentuale di pagamento medio nazionale o regionale da utilizzare per il calcolo del pagamento, pari a un massimo del 65%.

Sostegno accoppiato volontario
Gli Stati Membri possono concedere aiuti accoppiati fino all'8% del massimale nazionale. Alcuni Stati membri, tra i quali l'Italia, potranno destinare a tale misura fino al 13% del massimale nazionale, più due punti aggiuntivi a condizione che il 2% delle risorse sia destinato alle colture proteiche. Il sostegno accoppiato è rivolto a una lista di settori ben definita, comparti ritenuti strategici dal punto di vista economico, sociale o ambientale. La Commissione riconosce al pagamento accoppiato tre obiettivi:
(i)    mantenere determinate produzione di importanza strategica,
(ii)    assicurare un'offerta stabile all'industria di trasformazione locale,
(iii)    compensare gli effetti negativi di perturbazioni di mercato.
Il pagamento viene erogato annualmente come premio legato a superfici o rese fisse o al numero di capi. Il pagamento accoppiato, che di fatto amplia l'ex art. 68, è consentito per un ampio ventaglio di produzioni. Va rimarcata, tuttavia, l'esclusione del tabacco tra le colture ammissibili. In ogni caso, gli SM, entro il 1 agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del sostegno accoppiato volontario, possono riesaminare le decisioni in merito alle disposizioni finanziarie, in particolare di modificare la percentuale stabilita o di far cessare del tutto la misura.

Conclusioni
Siamo agli sgoccioli, pochi giorni ancora e la nuova Pac entrerà in scena; cosa resta indietro? I Pagamenti diretti, ancora oggetto di definizione a cura degli Stati membri interessati. Il menù come abbiamo visto è piuttosto ampio, le scelte da notificare alla Commissione tante e complesse, ma forse c'è una differenza rispetto alle esperienze passate: il nuovo assetto e gli spostamenti economici che da esso scaturiranno, in particolare tra I e II pilastro, potrà essere solo immaginato fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di pagamenti diretti. Questa consapevolezza spinge le Regioni a un'attenta valutazione che ogni scelta è chiamata a innescare nel tessuto agricolo, anche e soprattutto, tenuto conto delle interrelazioni tra i pilastri Pac. Per le Regioni, infatti, sarà indispensabile capire, in un ottica complessiva quale potrà essere il pacchetto finale. La spinta esercitata dagli interlocutori nazionali sarà, quindi, indirizzata ad accelerare i tempi delle scelte. Per questo motivo, a differenza del passato, si potrebbe arrivare alla chiusura del negoziato interno anche prima delle scadenze.

 

Simona Romeo Lironcurti
Jacopo Gabriele Orlando

 
 
 
 

PianetaPSR numero 27 - dicembre 2013