La legge regionale toscana 80/12 istituisce la "banca della terra". Inaugurata ufficialmente il 29 novembre 2013, la "banca" può essere definita come un inventario, completo e aggiornato, dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata che possono essere messi a disposizione di terzi, tramite operazioni di affitto o di concessione. Fra tali terreni rientrano anche quelli resi temporaneamente disponibili perché censiti come incolti o abbandonati e la cui messa a coltura può aumentare i livelli di sicurezza idraulica ed idrogeologica del territorio, soprattutto in aree montane.
Con la banca della terra, la Regione Toscana si è dotata di uno strumento, per il tramite dell'Ente Terre Regionali Toscane, progettato per raggiungere una serie di obiettivi strategici, quali:
La messa a regime di un unico strumento regionale cui possono accedere liberamente tutti i cittadini interessati ad avviare una propria attività o ad ampliare quella già in essere indipendentemente dal luogo di residenza o di conduzione di una azienda preesistente, oltre a massimizzare la trasparenza della pubblica amministrazione nella concessione all'uso di beni pubblici, dare le massime garanzie di divulgazione dell'offerta per i privati che mettono a disposizione i propri terreni ad eventuali terzi interessati, semplificare ed omogeneizzare le procedure di richiesta, istruttoria e assegnazione, può essere un importante volano per l'economia creando un punto di riferimento per tutti coloro (in particolare "giovani") che intendono rivolgere la propria attività verso l'agricoltura e le produzioni forestali.
Attualmente, in attesa dell' approvazione del Regolamento per il funzionamento da parte del Presidente della Giunta Regionale, la banca presenta al suo interno esclusivamente i beni del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (PAFR) ossia, come stabilito dalla legge forestale Toscana (l.r. 39/00), i terreni con colture agricolo-forestali in atto o utilmente suscettibili di tali colture, nonché gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti la cui utilizzazione sia comunque necessaria o proficua al perseguimento di tali fini e le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti, di proprietà regionale ed amministrati dalle Unioni di Comuni o dai Comuni. A pieno regime operativo, la banca comprenderà (art. 3 L.R. 80/12):
La banca della terra è gestita da Ente Terre Regionali Toscane attraverso il Sistema Informativo della Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA). Il portale della Banca della Terra è pertanto ospitato sul sito dell'Agenzia (www.artea.toscana.it) e vi si accede direttamente dalla home page.
Attraverso il portale è possibile essere sempre a conoscenza dei terreni/beni che vengono resi disponibili (e pertanto che possono essere presi con concessione, affitto o assegnazione - a seconda della tipologia di lotto), nonché delle modalità per presentare la relativa richiesta. In questa prima fase, di sperimentazione, i beni inseriti sulla banca della terra sono disponibili sotto forma di elenco da cui è possibile scaricare il file del bando per la concessione in uso. La richiesta, e la relativa offerta economica per la concessione dei terreni deve essere indirizzata all'Ente delegato con le modalità e la documentazione stabilite nel bando.
Entro la metà del 2014 è prevista l'attivazione di una procedura per la realizzazione di un portale interattivo, attraverso cui sarà possibile ottenere tutte le notizie aggiornate dei terreni fruibili. Il portale sarà aperto a tutti i terreni disponibili e non più limitato solo al PAFR.
Nel 2015 la banca della terra assumerà la sua conformazione definitiva: oltre a ricevere tutte le notizie dei terreni disponibili sarà possibile, con modalità on line, fare le richieste di concessione/affitto dei terreni. L'iter istruttorio potrà svolgersi interamente attraverso i dati inseriti nel portale, così come sarà possibile avere i dati di ritorno (feedback) dei risultati della messa a disposizione dei terreni.
Patrizia Proietti
PianetaPSR numero 28 - gennaio 2014