Il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il regolamento della Commissione europea n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Tale provvedimento sostituisce il regolamento n. 1535/2007, applicabile fine al 31 dicembre 2013, e, nell'ambito degli aiuti di Stato nel settore agricolo, è il primo del nuovo periodo di programmazione 2014-2020.
Le nuove norme dettate dalla Commissione europea, che è l'istituzione competente in materia di aiuti, pur ricalcando sostanzialmente quelle in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 sul piano procedurale, si differenziano per alcuni elementi di fondamentale importanza per le imprese agricole; primo fra tutti, il contributo massimo che può essere concesso.
Il principale elemento di novità del nuovo regolamento è, infatti, rappresentato dai nuovi massimali di aiuto, con il raddoppio per le singole imprese e l'aumento di circa 1,5 a livello di Paese delle soglie previste per gli interventi in de minimis.
La Commissione, infatti, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle norme sul de minimis, ha accolto la richiesta dell'Italia, sostenuta da quasi tutti gli altri Stati membri, di innalzare l'importo degli aiuti concedibili ad una singola impresa, in quanto il raddoppio del massimale attuale continua a garantire il rispetto dei principi della concorrenza e degli scambi. 15.000 euro è, quindi, il nuovo tetto massimo che può essere concesso ad un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari; il plafond finanziario che può essere concesso dall'Italia complessivamente a tutte le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nel triennio è pari, a partire dal 1° gennaio 2014, a 475.080.000 euro, rispetto ai precedenti 320.505.000 euro.
Al raddoppio del massimale individuale non corrisponde, pertanto, l'analogo aumento del plafond cumulativo.
Il raddoppio della soglia di contributo che non è considerata distorsiva della concorrenza e degli scambi incide anche sulle condizioni degli aiuti de minimis concessi sottoforma di prestiti, garanzie, conferimenti di capitale e finanziamento del rischio, facendo aumentare di conseguenza gli importi presi in prestito o l'importo garantito.
Il 18 dicembre 2013 è stato emanato anche il regolamento n. 1407/2013 applicabile agli aiuti de minimis in tutti gli altri settori e, pertanto, alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e a tutte le attività connesse. Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al regolamento n. 1698/2006 precedentemente in vigore, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Altra novità importante, comune a entrambi i regolamenti, è l'introduzione della definizione di "impresa unica". Tale concetto, di provenienza giurisprudenziale, stabilisce il principio che entità controllate giuridicamente o di fatto dalla stessa impresa debbano essere considerate come un unico soggetto ai fini dell'applicazione delle norme de minimis. Il collegamento interviene quando si verifica almeno una delle seguenti circostanze: quando un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa, oppure quando ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; e ancora, quando ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola dello statuto di quest'ultima. Infine, quando un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
L'introduzione del concetto di impresa unica rischia di rappresentare un elemento fortemente condizionante, soprattutto nell'ambito del settore extra-agricolo, dove i collegamenti del tipo descritto dalla norma europea possono essere frequenti.
E' stata introdotta anche una norma specifica per il caso di fusioni o acquisizioni: in tal caso, per verificare il rispetto degli importi massimi de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. La norma rappresenta un compromesso rispetto all'iniziale proposta della Commissione, che, estendendo la norma anche al caso delle scissioni, di fatto attribuiva i contributi percepiti a ciascuna impresa frutto della scissione.
Le regole sulla concorrenza hanno imposto nel nuovo regolamento un'altra norma fortemente condizionante: il cumulo di tutti gli aiuti de minimis tra loro. In buona sostanza, un'impresa che riceve un contributo entro il limite massimo di 15.000 euro per le proprie attività nel settore della produzione primaria, potrà ricevere contributi a valere sul regolamento 1407/2013, per un'attività di trasformazione entro un massimo di 185.000 euro poiché il de minimis agricolo già percepito concorre a determinare il massimale di 200.000 euro concesso per le altre attività.
In futuro, pertanto, sarà sempre più necessario mantenere il controllo degli aiuti di Stato ad un livello di efficienza tale da consentire in ogni momento la verifica del cumulo. A tale scopo, è operativo già da qualche anno il registro degli aiuti di Stato in agricoltura. La versione finale del regolamento non impone, come inizialmente proposto dalla Commissione, l'istituzione del registro centrale degli aiuti, ma di fatto impone comunque un obbligo di registrazione in capo agli Stati membri. In un futuro ormai alle porte, pertanto, si renderà necessario estendere l'operatività del registro attualmente in essere anche al campo di applicazione del regolamento n. 1407/2013 e, ciò che è più importante, sarà indispensabile che tutte le Amministrazioni procedano alla registrazione degli aiuti in tempo reale, per evitare la spiacevole conseguenza di una procedura di infrazione. L'Italia in questo campo è tra i pochissimi Stati membri a vantare di essere già a buon punto: occorre solo fare qualche ulteriore passo in avanti.
Da ultimo, restano alcuni dubbi interpretativi posti dalla redazione delle norme transitorie del regolamento agricolo. Mentre si afferma, infatti, l'applicabilità del nuovo regolamento de minimis agricolo agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, si conferma anche la validità degli aiuti concessi ai sensi dei regolamenti precedentemente in vigore.
La specifica menzione dei regolamenti preesistenti, infatti, sembra contraddire la retroattività prevista per l'applicazione delle nuove regole. La questione non è peregrina, alla luce del raddoppiato massimale e all'eventualità di applicare la soglia di 15.000 euro a casi antecedenti il 1° gennaio 2014.
L'esperienza concreta, accompagnata dal dialogo costante con la Commissione, costituiranno la fonte interpretativa più attendibile.
A parte l'inasprimento delle regole sulla concorrenza, che ha comportato l'introduzione delle norme su fusioni, acquisizioni e cumulo e, di conseguenza, la necessità di far fronte all'obbligo di controllo con efficienza, efficacia e rapidità, il nuovo regolamento può a ragione essere salutato con una certa soddisfazione per i risultati negoziali raggiunti e ciò non solo per via del raddoppio del massimale ma anche, tra le altre ragioni, per la possibilità di concedere aiuti de minimis anche alle imprese in difficoltà, in caso di aiuti trasparenti.
Anna Iele
PianetaPSR numero 28 - gennaio 2014