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RIFORMA UE

Agroambiente, i premi nel "dedalo" della nuova Pac

Confermati gli attuali requisiti minimi per poter accedere agli ecoincentivi, ma per il futuro bisogna fare i conti con le altre variabili introdotte dalla riforma, a cominciare dal greening.

Nel periodo 2014-2020 la misura "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (1) continuerà a incoraggiare gli agricoltori a fornire alla società dei "beni pubblici ambientali", attraverso pratiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di miglioramento dell'ambiente e del paesaggio, di conservazione delle risorse naturali, di difesa del suolo e di tutela della biodiversità.
Il meccanismo di funzionamento della misura non cambia in modo sostanziale rispetto a quello attuale. Esso infatti continua a prevedere che l'agricoltore esegua determinate operazioni sulla sua azienda per almeno cinque anni, ottenendo in cambio un sostegno economico (premio), derivante dai costi aggiuntivi e mancati ricavi rispetto alle normali pratiche applicate dal produttore "ordinario" in quella determinata regione o zona geografica.
Il concetto di "baseline" o "livello di riferimento" rimane dunque invariato sia per questa misura, che altre le misure di natura "agro-ambientale" dello sviluppo rurale (biologico, indennità Natura 2000 e Direttiva acque, benessere animale, e anche silvo-clima-ambiente). Gli elementi di dettaglio e i riferimenti normativi alla nuova baseline sono descritti in modo approfondito nel documento pubblicato dalla Rete Rurale Nazionale , che peraltro si occupa anche del periodo transitorio propedeutico all'entrata in vigore del nuovo regime sui pagamenti diretti prevista per il 1° gennaio 2015, e che intende fornire degli elementi e primi orientamenti per affrontare un argomento che, come si vedrà, è piuttosto complesso.
A partire dal 1° gennaio 2015, la riforma della PAC entrerà completamente in vigore e la "baseline" delle misure prima citate sarà definitiva. Essa varierà a seconda della misura considerata ma potrà essere comunque ricondotta alle seguenti categorie:

 
  • requisiti obbligatori di condizionalità;
  • mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;
  • requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
  • altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;
  • altri atti legislativi nazionali applicabili (per la misura forestale).

Il regime di condizionalità, disciplinato dal Reg. (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti), dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in "mix" tematici raggruppabili nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali. Gli obblighi di condizionalità che l'agricoltore dovrà comunque rispettare per ricevere i premi del primo pilastro della Pac, rappresentano il primo "mattone" della baseline delle misure agroambientali e climatiche dello sviluppo rurale.
Il secondo "mattone" è rappresentato dall'attività minima di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 (art. 4), secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici. Due impegni i cui dettagli applicativi sono in capo alle scelte degli Stati membri da effettuarsi entro il 1° agosto 2014.
In continuità con quanto previsto nella programmazione 2007-2013, rientrano nella baseline - e questo è il terzo "mattone" - anche i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria. Essi sono:

  • I codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati;
  • i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo;
  • i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE;
  • l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria;
  • lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza;
  • il controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

Inoltre, se le misure dello sviluppo rurale prevedono il finanziamento di operazioni non riconducibili agli elementi sopra citati, la "baseline" dovrà comunque fare riferimento a ulteriori requisiti obbligatori, pertinenti con gli impegni specifici. Ad esempio, se in un PSR si intende attivare la misura "Benessere degli animali" (Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 33 - codice 14) per l'allevamento avicolo, il livello di riferimento o "baseline" sarà rappresentato dai requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale per il benessere delle galline ovaiole e polli da carne.
Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione dei futuri impegni delle misure agroclimatiche e ambientali occorrerà tenere conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o greening (Reg. (UE) n. 1307/2013, art. 43 e seguenti). Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico, con impegni differenziati a seconda delle dimensioni e caratteristiche produttive aziendali.
Pur non rappresentando una vera e propria "baseline" da prendere come riferimento per la determinazione degli impegni agroclimatici e ambientali, sarà necessario che il premio dello sviluppo rurale non vada a compensare gli stessi impegni o interventi previsti dal greening, al fine di evitare che ci sia un "doppio pagamento".
Al riguardo, è importante ricordare che la nuova regolamentazione consente anche di definire nell'ambito dello sviluppo rurale pratiche "equivalenti", ovvero in grado di generare benefici ambientali pari o superiori alle pratiche del greening, con le modalità previste nei regolamenti e riassunte nel documento della Rete prima citato.
Infine, in merito alla baseline della misura "Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste" (Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 33 - codice 15), i pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste e dalle norme regionali. Pertanto è in fase di redazione il documento "Criteri minimi e buone pratiche di gestione forestale ai fini dell'attuazione della misura silvo-climatico-ambientale per la programmazione 2014-2020" che, di fatto, rappresenta il nuovo riferimento normativo nazionale, da integrare con le ulteriori norme di cui ai regolamenti regionali di settore.

 
 
 

Stanislao Lepri
Francesco Serafini

 
 
 
(1) Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 28.
 
 
 

PianetaPSR numero 30- marzo 2014