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CONCORRENZA

Aiuti di Stato, "sportello unico" per l'agricoltura

Con il nuovo pacchetto normativo la Commissione punta sulla semplificazione riunendo le competenze agricole alla Dg-Agri - Tra le categorie esentabili la maggior parte delle misure di sviluppo rurale

Il 1° luglio 2014 sono entrati in vigore gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle aree rurali 2014-2020 e il regolamento di esenzione n. 702/2014 (ABER).
Con tali provvedimenti, la Commissione ha completato il quadro della nuova normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, iniziato con il regolamento n. 1408/2014, relativo al de minimis, entrato in vigore il 1° gennaio 2014.
La nuova normativa si inserisce nel processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, che ha avuto inizio nella prima metà del 2012, con lo scopo promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi aventi il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e di razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.
Tale processo, coinciso temporalmente con gli ultimi due anni del periodo di programmazione 2007-2013, ha comportato la revisione delle norme europee in materia di aiuti di Stato, sia orizzontali che settoriali. Poiché la modernizzazione ha investito l'intero pacchetto normativo, dalle disposizioni tecniche a quelle procedurali, spingendosi fino alla nozione di aiuto di Stato, ancora in corso di definizione, si è trattato di un percorso molto lungo e complesso, che si è concluso solo sei mesi dopo la scadenza della normativa precedentemente in vigore, fissata al 31 dicembre 2013. All'inizio del nuovo periodo di programmazione, in assenza delle nuove disposizioni, è stato pertanto, necessario estendere la vigenza delle vecchie regole e, al contempo, prorogare i regimi in scadenza al 31 dicembre 2013, per evitare vuoti normativi ed impasse nella gestione degli aiuti.
Per quanto riguarda la nuova disciplina applicabile al settore agricolo, molte sono le novità.
Cominciando dall'impostazione, viene rafforzato l'allineamento delle disposizioni applicabili all'agricoltura con la normativa orizzontale da una parte e con lo sviluppo rurale dall'altra. Tale coerenza, vistosamente evidente nella scelta del drafting adottato, è presente anche nell'allineamento delle definizioni e nei contenuti delle norme.
Passando al campo di applicazione, viene ricondotto nell'alveo dell'agricoltura la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nella precedente programmazione sottratta alla sfera applicativa dell'ABER e disciplinata dal regolamento generale di esenzione (GBER) alla stregua di qualsiasi attività industriale. Il campo di applicazione viene inoltre allargato, per comprendere categorie di aiuti precedentemente non previste e, nel caso dell'ABER, addirittura ampliato il novero delle categorie di aiuti esentabili, fino ad includere anche le foreste e la diversificazione verso attività non agricole.
Tale previsione ha un'enorme portata semplificatrice poiché riunisce sotto un'unica base giuridica pressoché tutte le disposizioni applicabili al settore, ad esclusione di pochissime categorie, come, per esempio, gli aiuti alla banda larga, che sono disciplinati da specifici Orientamenti o dal GBER. Sul piano pratico, la scelta di riunire in un'unica base giuruidica tutte le possibili forme di intervento in agricoltura comporta l'attribuzione della competenza della valutazione dei regimi ad un unico interlocutore, la Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, realizzando quello che la Commissione stessa ha definito come "sportello unico" ("one window approach") o "one stop shopping".
Risultano modificate sia nell'impostazione che nella sostanza le norme di carattere procedurale. Esempi sono: l'introduzione nell'ABER dell'obbligo di pubblicazione degli aiuti su un sito unico, la verifica dell'effetto incentivante, la revoca del beneficio dell'esenzione per i regimi che non rispettano le condizioni del regolamento. Nuova è anche l'introduzione negli Orientamenti dei principi di valutazione comuni, ossia: il contributo al raggiungimento di un obiettivo comune, la necessità dell'intervento statale, l'idoneità della misura, l'effetto di incentivazione la proporzionalità dell'aiuto, la limitazione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la trasparenza. Tali principi, di fatto già adombrati dalla precedente normativa, sono declinati nella nuova e costituiscono elementi inderogabili della valutazione. Tra tutte le novità citate, spicca senz'altro la nuova definizione di effetto di incentivazione: gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta all'Autorità che concede l'aiuto. Non occorre quindi attendere l'autorizzazione preventiva.
Per quanto riguarda le categorie di aiuti, la novità più rilevante è l'allineamento con il regolamento n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale. La coerenza tra lo sviluppo rurale e la concorrenza è garantita innanzitutto dalla corrispondenza tra gli interventi previsti nei due ambiti. Una delle difficoltà del passato periodo di programmazione è stata infatti proprio causata da un certo scollamento tra le due discipline, soprattutto in relazione alle misure dei programmi regionali non ricadenti nell'ambito applicativo dell'articolo 42 e, pertanto, da sottoporre alla preventiva notifica. I nuovi Orientamenti costituiscono la base giuridica per la notifica di quasi tutte le misure in questione ad eccezione, a titolo di esempio, dell'avviamento dei servizi di consulenza forestale, degli investimenti per le energie rinnovabili e per le infrastrutture alla banda larga, coperti dal GBER, dalla disciplina di aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, o dagli Orientamenti in materia di sviluppo rapido di reti a banda larga. Per tutte le altre misure, la coerenza è assicurata anche tra il contenuto delle misure e la corrispondente categoria di aiuti. Inoltre, gran parte di tali misure sono anche esentabili dalla notifica ai sensi dell'ABER, ciò che costituisce una notevole semplificazione a favore delle Regioni, che potranno scegliere se notificare o semplicemente comunicare gli aiuti, con enorme vantaggio nell'attuazione dei programmi. Una delle novità sostanziali dell'ABER è infatti l'introduzione tra le categorie esentabili, per i soli aiuti concessi nell'ambito dello sviluppo rurale, degli aiuti a favore del settore forestale e degli aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali.
Le principali deroghe alle condizioni di sviluppo rurale sono: intensità degli aiuti differenziate rispetto agli obiettivi, per gli investmenti in infrastrutture connesso allo sviluppo, modernizzazione e adattamento delle foreste, percentuali ridotte di intervento nelle regioni meno sviluppate, per gli investimenti in tecnologie forestali, aiuti all'avviamento per i gruppi di produttori nel settore forestali finanziati solo in de minimis, esclusione dello strumento di stabilizzazione del reddito dalle norme sugli aiuti di Stato.
Tra le nuove categorie di aiuti introdotte negli Orientamenti, si segnala la creazione di fondi di mutualizzazione, la cooperazione e gli aiuti volti a indennizzare i danni causati da animali protetti.
Le percentuali di intervento restano inalterate rispetto al passato per gli aiuti agli investimenti. Il massimale per gli aiuti concessi in esenzione viene portato a 500.000 euro per tutte le regioni, senza differenziazione tra regioni meno sviluppate e il resto del territorio. Non è cambiata la percentuale di contribuzione per l'acquisto dei terreni, confermata a1 10%. Nell'ambito della gestione dei rischi e delle crisi, cambia l'intensità dell'aiuto degli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, portata al 65% per tutte le polizze, indipendentemente dal tipo di evento. Scompaiono gli aiuti fino al 40 % per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale. Per gli interventi al di fuori del settore agricolo, come, per esempio, gli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli, si applicano le intensità degli aiuti a finalità regionale e le zone ammissibili sono definite nella Carta degli aiuti a finalità regionale, di recente pubblicazione.
Sono previste maggiorazioni a favore delle imprese condotte da giovani agricoltori e delle piccole e micro imprese. Le grandi imprese, ammesse a beneficiare di determinate categorie di aiuti, sono, invece, sottoposte a condizioni supplementari in sede di valutazione.
E' forse ancora presto per provare a trarre conclusioni dalla sola lettura delle nuove norme. Sarà necessario attendere che il sistema entri a regime e che si consolidi il già stretto legame con lo sviluppo rurale. Ciò che è certo è che la riforma appena varata è stata attuata con ritardo ma non tarderà a sua volta a dare frutti: il processo innescato dalla Commissione mira soprattutto a garantire il massimo controllo di un settore così delicato come quello della concorrenza in un'economia sempre più complessa, come quella del mercato comune, vastissimo e differenziato. Il tentativo è quello di creare un sistema in grado di auto-regolarsi, grazie a norme dettagliatissime, un'amplissima casistica e indissolubili correlazioni tra ambiti contigui, come la PAC e la concorrenza. C'è solo da augurarsi che per i prossimi sette anni che la crisi non continui a giocare un ruolo da protagonista, come per buona parte del precedente periodo di programmazione, rendendo vani gli sforzi comuni di sostenere l'economia e abbattere le differenze, grazie al complesso sistema giuridico messo in atto dall'Unione europea.
 

 
 
 

Anna Iele

 
 
 
 

PianetaPSR numero 35 - settembre 2014