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CIRCOLARE AGEA
 

Pagamenti Pac, chi ha diritto all'anticipo

Condizioni e importi settore per settore per l'erogazione dell'acconto con riferimento alla Domanda unica 2014 - L'operazione, scattata il 16 ottobre, vale 1,4 miliardi per circa un milione di aziende

L'Area Coordinamento di AGEA, con provvedimento n. ACIU.2014.650 dell'8 ottobre 2014 (disponibile qui), ha emanato le regole per il pagamento dell'anticipo di alcuni regimi di sostegno della domanda Unica presentata nel 2014.
Il provvedimento deriva sia da quanto stabilito dal reg.(UE) n. 1310/2013 (art. 6), sia dall'input del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che, con nota del 19 settembre 2014, ha richiesto ad AGEA Coordinamento di emanare le procedure atte a consentire agli Organismi pagatori di liquidare gli anticipi già a partire dal 16 ottobre 2014.
La necessità di un pagamento celere deriva dalle difficoltà economiche in cui versano numerose aziende agricole sia per le avverse condizioni climatiche, con

Le principali novità contenute nella circolare:

-anticipo del pagamento unico non superiore al 45% del valore dei diritti all'aiuto;
-Importo unitario per l'anticipo dell'avvicendamento fissato a 81,31 euro/ettaro e l'anticipo è corrisposto al 50%;
-Importo unitario per l'anticipo del premio per la Danaee racemosa fissato a 5.665,72 euro/ettaro e l'anticipo è corrisposto al 50%;
-Importo unitario per l'anticipo del premio per la barbabietola da zucchero è pari a 386,42 euro/ettaro e l'anticipo è corrisposto al 50%.
 

particolare riferimento ad alcune Regioni pesantemente colpite dal maltempo, sia a seguito del blocco delle importazioni dei prodotti agricoli deciso dalla Russia.
Parliamo di un importo da erogare che si dovrebbe aggirare intorno al miliardo e 400 milioni di euro e che coinvolge, orientativamente, più di un milione di aziende. Una boccata di ossigeno per l'economia italiana in questo periodo particolarmente delicato.
I Regimi di sostegno per i quali gli Organismi pagatori potranno pagare l'anticipo sono:

  1. Pagamento unico (pagamento disaccoppiato)
  2. Sostegno specifico (art. 68) ed in particolare:

- Premio per avvicendamento (Aiuto alla superficie)
- Premio per la Danaee racemosa (Aiuto alla superficie)
- Premio barbabietola da zucchero (Aiuto alla superficie)

Per tali regimi, l'erogazione degli anticipi è comunque subordinata al completamento dei controlli per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande.
Dal pagamento anticipato restano invece esclusi, con riferimento all'art. 68, i seguenti settori di intervento:

1. Miglioramento della qualità ed in particolare
   a) sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine, delle carni ovicaprine, dell'olio di oliva, del latte, del tabacco e delle patate
2. Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Per il pagamento di questi ultimi regimi, sarà necessario procedere all'acquisizione di alcuni dati che saranno disponibili dopo il 31 dicembre 2014, oppure ad una successiva integrazione documentale.
Il pagamento unico disaccoppiato, dell'avvicendamento, della Danaee e della barbabietola è dunque effettuato solo qualora:

  • siano stati completati i controlli amministrativi ed informatici sul 100% delle domande di aiuto;
  • siano stati eseguiti i controlli in loco sul campione di Aziende previsto;
  • sia stata accertata una discordanza inferiore al 20% tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato/accertato, anche tenendo conto del dato aggiornato LPIS disponibile nell'ambito del "refresh".

Analizziamo, nel dettaglio, le condizioni di ammissibilità, gli importi unitari e le percentuali che saranno pagate in fase di anticipo per ciascuno dei 4 sostegni.
Pagamento unico
Nel rispetto delle regole sopra riportate, comuni a tutti i regimi di aiuto, saranno pagate le domande aventi un'estensione minima aziendale richiesta di 0,05 ettari. Inoltre, ciascun titolo basato sulla superficie può essere abbinato ad una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata.
Gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali devono mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA).
Per quel che attiene l'importo da erogare, la circolare stabilisce che gli Organismi pagatori possono provvedere al pagamento dell'anticipo fino al 45% del valore dei diritti all'aiuto.
Premio per l'avvicendamento
I pagamenti vengono erogati agli agricoltori che conducono superfici in avvicendamento nelle Regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La condizione di ammissibilità è che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella stessa superficie, di:

  • Cereali autunno-vernini: Frumento duro, Frumento tenero, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro
  • Miglioratrici: Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla; foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose; soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola; maggese vestito

L'importo massimo unitario del premio è pari a 100 euro per ettaro, ed il calcolo dell'anticipo è effettuato sulla base dell'importo unitario di 81,31 euro per ettaro. In base agli ettari determinati in esito ai controlli svolti ed all'importo unitario predetto, l'anticipo è corrisposto nella misura del 50%.
Premio per la Danaee racemosa
Il produttore richiedente deve operare secondo un regime di autocontrollo, accompagnato da controlli effettuati da parte di un ente terzo indipendente.
L'importo massimo unitario del sostegno per la Danaee racemosa è fissato a 15.000 euro per ettaro, con un massimale di 10.000 euro per produttore. Il calcolo dell'anticipo è effettuato sulla base dell'importo unitario di 5.665,72 euro per ettaro, e l'anticipo è corrisposto nella misura del 50%.
Premio per la barbabietola da zucchero
Il premio è corrisposto per la barbabietola da zucchero, in favore dei soli agricoltori che utilizzano sementi certificate, confettate e caratterizzate, che non devono essere inferiori a 1,2 unità di seme confettato per ettaro (equivalente a 120.000 semi).
L'agricoltore deve allegare alla domanda copia dei cartellini varietali o, in alternativa, copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate in cui sia indicata la varietà certificata.
L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 500 euro per ettaro mentre il calcolo dell'anticipo è effettuato sulla base dell'importo unitario di 386,42 euro per ettaro ed è corrisposto nella misura del 50%.

 
 
 

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 36 - ottobre 2014