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RIFORMA PAC/1
 

Agea, istruzioni per l'applicazione del greening

In risposta a una serie di quesiti, diramate alcune precisazioni integrative sulla disciplina della diversificazione delle colture e sulle aree di interesse ecologico previste dalla "clausola ambientale"

L'Area Coordinamento di AGEA, con provvedimento n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 (vedi articolo precedente) ha definito il periodo di riferimento per la diversificazione colturale finalizzato al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.
Successivamente, sono pervenuti ad AGEA alcuni quesiti riferiti alla disciplina della diversificazione delle colture e delle Aree di interesse ecologico (EFA).
In esito alle riunioni svolte su tali temi, AGEA ha emanato un addendum alla predetta circolare, disponibile sul sito

Le principali novità contenute nella circolare:
- il periodo di coltivazione di ogni coltura deve intercettare il periodo di riferimento (dal 01 aprile al 9 giugno)
- gli insilati non sono assimilabili alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio
- applicazione delle sanzioni per difformità a partire dal 2017
 

istituzionale qui, il cui allegato contiene le domande pervenute e le relative risposte formulate dall'Agenzia.
Un primo quesito attiene al comportamento che un'azienda, che ha solo superfici a vigneto e oliveto (senza seminativi) e che ha diritto al pagamento nell'ambito del regime di base, deve adottare in rapporto al greening. In particolare si chiede di sapere se l'Azienda che non può rispettare il greening semplicemente non riscuote il relativo premio o, diversamente, non riceve anche il pagamento base sui titoli.
AGEA, comunica che, in questo caso, l'Azienda non deve rispettare né la diversificazione né la quota EFA, tenuto conto che si applicano alle aziende con una superficie a seminativi. Inoltre, non deve rispettare gli obblighi sui prati permanenti in quanto non ne possiede. Di conseguenza, partecipando all'aiuto di base e considerato che il greening è una percentuale del plafond titoli, percepirà l'aiuto previsto per il greening senza dover praticare la diversificazione colturale o il mantenimento dei pascoli permanenti oppure avere una superficie di interesse ecologico.
AGEA ha inoltre precisato che, per ciò che concerne la diversificazione colturale, la superficie destinata alla coltivazione di silomais (mais da foraggio) non può essere considerata come superficie utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio. In termini generali, gli insilati non sono assimilabili alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio.
Un'altra indicazione di AGEA riguarda i controlli svolti sulle dimensioni dell'area di interesse geologico o sulle superfici diversificate previste dalla norma ed attiene, in particolare, alla gradualità di sanzioni da applicare in caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto riscontrato. Le sanzioni applicate saranno graduali, in base a quanto disposto dagli articoli 22-27 del regolamento (UE) n. 640/2014, e potranno arrivare all'esclusione dal pagamento del greening. Non sono previste sanzioni fino al 2017. Tuttavia, le eventuali difformità riscontrate successivamente a tale anno potranno essere utilizzate anche per altri pagamenti.
Ulteriori quesiti posti ad AGEA riguardano la definizione di coltura principale; in particolare, l'ipotesi posta riguarda due diverse colture seminate nel corso dell'anno che sono presenti all'interno del periodo fissato per il calcolo della diversificazione (dal 01 aprile al 9 giugno). AGEA chiarisce, innanzitutto, che il predetto intervallo di riferimento non è quello nel quale si riscontra la coltura principale, ma è quello in cui devono essere comunque presenti le colture che si definiscono principali. Quindi il ciclo di coltivazione di ogni coltura sarà considerato nel suo complesso, all'interno dell'intero anno, ma deve comunque intercettare il periodo di riferimento.
Esiste tuttavia una seconda variabile, quella prevista dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. 639/2014, che considera, ai fini del calcolo, le "pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale". Per definire quindi la coltura principale, sarà comunque necessario considerare anche tale prescrizione normativa.
Un'ulteriore precisazione riguarda gli erbai a miscuglio (composti ad esempio da  triticale, frumento e loiessa). Il provvedimento stabilisce che in tali casi non è necessario risalire alla singola specie/coltura. L'erbaio a miscuglio sarà considerato come coltura mista.
Per ciò che attiene le aree di interesse ecologico (EFA) AGEA informa che non esiste alcuna norma comunitaria che preveda un limite minimo, in termini di superficie, sotto il quale detta superficie debba essere considerata inammissibile ai fini del regime del pagamento di base, con particolare riferimento alle EFA stabili, come gli elementi caratteristici del paesaggio, le terrazze, ecc.

 
 
 

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 39 - gennaio 2015