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RIFORMA PAC/3
 

L'identikit dell'agricoltore attivo, secondo Agea

Emanata la circolare che precisa i requisiti necessari per accedere ai pagamenti comunitari: l'ambito di applicazione della norma riguarda sia gli aiuti diretti sia alcune misure dello Sviluppo rurale

L'Area Coordinamento di AGEA, con provvedimento n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 (qui disponibile) ha emanato la circolare riguardante l'"agricoltore in attività". Si tratta, anche in questo caso, di una circolare fondamentale nell'ottica dell'applicazione della nuova PAC.
La nuova normativa della Commissione europea di recente emanazione ha infatti previsto che l'accesso a taluni regimi di aiuto, sia nell'ambito del I che del II pilastro,

Le principali novità contenute nella circolare:
- definita la figura dell'agricoltore attivo
- l'agricoltore attivo può accedere ad alcuni regimi di aiuto in ambito FEAGA e FEASR
- i requisiti dell'agricoltore "attivo" e "non attivo"
 

sia consentito solo ai soggetti che rivestano la qualifica di "agricoltore in attività".
Questi i regimi interessati in ambito FEAGA: "Regime di pagamento di base", "Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente", "Pagamento per i giovani agricoltori", "Sostegno accoppiato facoltativo" e "Regime dei piccoli agricoltori".
Di seguito, le misure di Sviluppo rurale - programmazione 2014/20 - interessate: "Gestione del rischio in agricoltura", "Giovani agricoltori", "Qualità", "Agricoltura biologica", "Zone svantaggiate" e "Benessere degli animali".
L'agricoltore attivo, così come definito nel provvedimento, deve dimostrare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, di essere iscritto all'INPS con la qualifica di "coltivatore diretto" o "imprenditore agricolo professionale" o "colono" o "mezzadro".
In alternativa, deve essere in possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, deve possedere la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda (se collocato in zona svantaggiata è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo). Tuttavia, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo dopo il 1° agosto 2014, o in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attività è comunque dimostrato qualora:

  • l'importo annuo dei pagamenti diretti sia almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente;
  • conduca una attività agricola non insignificante (v. punto 2.4.3 del provvedimento);
  • la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola (v. punto 2.4.4 del provvedimento);

Sempre in alternativa, il requisito di agricoltore in attività è comunque dimostrato qualora l'interessato abbia percepito, nell'anno precedente alla domanda, pagamenti diretti per un importo massimo di 1.250 euro, o 5.000 euro se collocato in zona svantaggiata.
La circolare, inoltre,  descrive chiaramente la figura dell'"agricoltore non attivo" e cioè:

  • le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima;
  • i soggetti che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti;
  • le persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria o finanziaria, e/o commerciale;
  • le società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
  • le pubbliche amministrazioni non previste in deroga dal punto 2.3 del provvedimento, ad eccezione degli gli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici;
  • i soggetti le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive;
  • i soggetti la cui attività principale non è l'esercizio di un'attività agricola.
 
 
 

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 41 - marzo 2015