PianetaPSR
RIFORMA PAC/1
 

Psr, istruzioni per le domande a superficie 2015

Circolare di Agea pagatore sulle modalità per chiedere i premi Ue tra nuove e vecchie regole: occhio alle scadenze, possibile una proroga - Arrivano la firma elettronica e la clausola di revisione 

L'Ufficio monocratico di AGEA, con provvedimento n. UMU/2015.541 del 31 marzo 2015 (disponibile qui) ha emanato la circolare riguardante la presentazione ed il pagamento delle domande a superficie/animali dello sviluppo rurale - Campagna 2015.
La circolare, che riguarda la Regioni di competenza di AGEA (non aventi un proprio Organismo pagatore regionale), eredita alcune modifiche della regolamentazione comunitaria intervenute nell'ultimo anno, rimanendo tuttavia fedele all'impianto originale della programmazione 2007/13. Come noto, infatti, i nuovi Piani di sviluppo rurale 2014/20 non sono stati ancora approvati dalla Commissione europea. Pertanto, il provvedimento riguarda domande di pagamento afferenti impegni nati giuridicamente dai PSR 2007/13 e pagate, in questa fase, con fondi della medesima programmazione.

Le principali novità contenute nella circolare:

- il piano di coltivazione è la pre-condizione per l'ammissibilità agli aiuti sulle superfici/animali nello sviluppo rurale
- possibilità di utilizzare la firma elettronica della domanda
- termine per la presentazione variabile dal 15 maggio al 9 giugno (in funzione della tipologia di domanda)
- il termine per la presentazione della clausola di revisione è fissato al 9 giugno 2015
- in discussione in Commissione europea la possibilità per gli Stati membri di spostare al 15 giugno 2015 la data per la presentazione della domanda
 

Di seguito, nel dettaglio, le misure e le Regioni interessate dal provvedimento. 

 
 
REGIONI INTERESSATE
* Abruzzo
* Basilicata
* Campania
* Friuli Venezia Giulia
* Lazio
* Liguria
* Marche
* Molise
* Puglia
* Sardegna
* Sicilia
* Umbria
* Valle d'Aosta

MISURE

  • 211 - indennità a favore degli agricoltori delle zone montane
  • 212 - indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane)
  • 213 - indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE
  • 214 - pagamenti agroambientali
  • 215 - pagamenti per il benessere degli animali
  • 221 - imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi d'impianto)
  • 223 - imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto)
  • 224 - indennità Natura 2000
  • 225 - pagamenti silvo-ambientali
 

Alcune novità, rispetto alla precedente circolare di campagna, sono nel frattempo intervenute anche nella normativa nazionale e, tra queste, l'introduzione del nuovo Piano di coltivazione, interno al fascicolo aziendale, che dovrà contenere la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda agricola. Anche per le domande dello Sviluppo rurale, dunque, il Piano di coltivazione rappresenta la pre-condizione per l'ammissibilità, e costituisce la base delle verifiche connesse al pagamento degli aiuti.
Il beneficiario, fatte salve diverse disposizioni previste dai bandi regionali, deve presentare la domanda in forma telematica presso un CAA o con l'assistenza di un libero professionista (in possesso delle credenziali di accesso) o presso la Regione territorialmente competente, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN.
AGEA ha introdotto la possibilità, da quest'anno, di firmare in forma elettronica la domanda. Il beneficiario che ha registrato i propri dati anagrafici sul portale AGEA (in qualità di utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP. Utilizzando tale modalità, il richiedente riceverà un SMS sul cellulare contenente il codice che dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.
Per ciò che attiene le scadenze per la presentazione delle domande è prevista una tripla tempistica. Per le domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione antecedente il 2007, e per le domande per misure connesse ad animali, il termine ultimo è inderogabilmente il 9 giugno 2015.
Diversamente, le domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni e le  domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013 devono essere presentate con le seguenti tempistiche: in caso di domanda iniziale entro il 15 maggio (o entro il successivo 9 giugno ma con applicazione di penalità) mentre per le domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 il termine ultimo previsto è il 1 giugno 2015 (o entro il successivo 9 giugno ma con applicazione di penalità).
Sempre in merito al termine ultimo per la presentazione della domanda, giova ricordare che è in fase di approvazione una modifica al Reg. (UE) 809/2014 (di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013). Tale modifica prevede - per la sola annualità 2015 - di dare la facoltà agli Stati membri di spostare dal 15 maggio al 15 giugno 2015 la data per la presentazione della domanda unica PAC, delle domande di aiuto per i pagamenti diretti e per le domande di pagamento dello sviluppo rurale per le misure collegate alla superficie.
Pertanto, non è escluso che i predetti termini fissati dalla circolare possano essere successivamente modificati.
Altra novità, derivante dall'attuale periodo di transizione tra le due programmazioni 2007/13 e 2014/20, è costituita dalla possibilità, per il richiedente, di usufruire della cosiddetta "clausola di revisione".
Nella sostanza, un agricoltore può avere aderito, negli anni precedenti ad un impegno pluriennale (variabile tra 5 e 7 anni). Tale impegno si basava sulle norme in vigore per la programmazione 2007/13. Alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, vi è la possibilità che il contenuto degli impegni possa oggi essere variato.
Sulla base di tali presupposti, la normativa comunitaria offre all'agricoltore la facoltà di non accettare tali variazioni compilando un modulo di rinuncia che consentirà di terminare l'impegno, ma senza alcun obbligo di rimborso per le annualità successive.
Il termine per la presentazione della comunicazione di recesso dagli impegni, che sottintende la volontà di usufruire della clausola di revisione prevista dall'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006, è fissato al 9 giugno 2015.

 
 
 

Maurilio Silvestri

 
 
 

PianetaPSR numero 42 - aprile 2015