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GESTIONE DEL RISCHIO

Poste le basi per avviare i fondi mutualistici

Approvato dalla Stato-Regioni il decreto che disciplina questo innovativo strumento che copre anche il reddito - Le misure dei Psr, i requisiti previsti per l'attivazione, il ruolo degli agricoltori

È stato approvato lo scorso 14 aprile, dalla Conferenza Stato-Regioni, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali contenente disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che potranno beneficiare dei sostegni previsti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale nazionale (PNSR) 2014-2020.
È un passo importante, perché proprio l'assenza di una normativa nazionale applicativa ha finora bloccato la diffusione di questo strumento di gestione del rischio. Ed è un passo dovuto, perché necessario alla successiva attivazione di due sotto misure innovative del PSRN, ovvero il sostegno ai fondi di mutualizzazione per le perdite economiche causate da avversità atmosferiche, insorgenza di focolai di epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie, emergenze ambientali (sottomisura 17.2); il raggio intervento dei fondi di mutualizzazione riguarda anche le perdite causate da un drastico calo del reddito (sottomisura 17.3).
Strumenti che consentiranno di stimolare la domanda latente di protezione dai rischi da parte degli agricoltori italiani, in alternativa o in complementarietà con l'assicurazione agevolata (sotto misura 17.1).
Inserito in questo contesto, il decreto identifica i soggetti che possono costituire e gestire i fondi di mutualizzazione, definisce i requisiti minimi per il riconoscimento da parte dell'Autorità competente e stabilisce le regole per l'adesione degli agricoltori, per il riconoscimento delle compensazioni finanziarie e per la gestione del patrimonio dei fondi, nonché delle eventuali irregolarità.
Nel dettaglio, a poter costituire e gestire i fondi di mutualizzazione, che beneficiano del sostegno dello sviluppo rurale, saranno le cooperative agricole e i loro consorzi, le società consortili costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate, le organizzazioni di produttori e relative unioni/associazioni, i consorzi di difesa e loro forme associate e le reti di impresa costituite in prevalenza da imprese agricole, ovviamente previo riconoscimento da parte dell'Autorità competente, che è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Per assicurare il rispetto delle medesime regole, il DM disciplina anche i contenuti minimi dello Statuto e del regolamento dei Fondi, nonché i requisiti essenziali per il riconoscimento dei Soggetti gestori, tra i quali è previsto anche il rispetto di una soglia dimensionale. Ai fondi per la stabilizzazione del reddito dovranno infatti aderire almeno 150 agricoltori, ovvero almeno 50 qualora il volume d'affari complessivo (somma del volume d'affari di ciascun aderente) sia non inferiore a 10 milioni di euro. La soglia sale invece 700 soci per i rischi climatici e sanitari. Il mancato rispetto di tali limiti per due annualità consecutive comporterà la revoca del riconoscimento.
Posto che i Fondi devono avere esclusivamente funzione mutualistica e non possono perseguire scopo di lucro, il decreto stabilisce inoltre l'obbligo di separazione contabile e patrimoniale delle attività del Fondo stesso dalle altre attività eventualmente svolte dal Soggetto gestore, e fissa anche i criteri per la gestione del loro patrimonio.
Il capitale iniziale dei Fondi di mutualizzazione potrà essere costituito, oltre che dai contributi volontari dei singoli agricoltori aderenti, da erogazioni finanziarie di soggetti privati, anche se solo coloro che posseggono la qualità di Agricoltore attivo potranno beneficiare degli indennizzi.
Per l'accesso alla protezione, gli agricoltori dovranno sottoscrivere una domanda di adesione ai Fondi, e una domanda di adesione alla copertura mutualistica annuale, che sarà di durata pari a un anno solare per i Fondi per la tutela del reddito, mentre per i Fondi per rischi climatici e sanitari potrà avere durata inferiore all'anno solare o concludersi nell'anno solare successivo, in relazione agli specifici cicli colturali delle produzioni interessate.
Il Gestore valuterà le richieste di adesione al Fondo di mutualizzazione anche al fine di determinare e comunicare al soggetto interessato la quota annuale di adesione che lo stesso sarà tenuto a versare. Per quanto riguarda il riconoscimento degli indennizzi, a seguito della denuncia effettuata dall'aderente, e previa verifica dell'ammissibilità della richiesta, il Fondo procederà all'erogazione dell'indennizzo spettante dell'aderente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul conto dello stesso Fondo, ferma restando la possibilità di ricorrere alla richiesta di mutui bancari a copertura degli indennizzi da erogare. Ai fini dell'accesso ai benefici dello sviluppo rurale, gli indennizzi erogati dovranno rispettare i limiti dal regolamento (UE) n.1305/2013 sullo sviluppo rurale.
Vale la pensa ricordare che i contributi finanziari per entrambi i fondi di mutualizzazione potranno coprire solo le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi e gli importi versati a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori, secondo le regole specificate. Il contributo potrà inoltre riferirsi agli interessi sui mutui contratti dai fondi ai fini dei pagamenti delle compensazioni.
Il decreto regolamenta poi il recesso o il mancato rinnovo dell'adesione da parte degli aderenti (posto che la durata minima di adesione al Fondo non può essere inferiore a tre anni), nonché la liquidazione del Fondo stesso.
Passo successivo alla pubblicazione di questo decreto sarà, entro i 90 giorni seguenti, la definizione di procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori e la gestione dei fondi.

 
 
 

Franca Ciccarelli
f.ciccarelli@ismea.it



 
 
 

PianetaPSR numero 52 - aprile 2016