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Ambiente

Agrobiodiversità, il ruolo degli agricoltori e il Sistema nazionale

Un'analisi della legge 194/2015, strumento fondamentale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il ruolo degli agricoltori e degli allevatori e le opportunità garantite dal Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Con l'entrata in vigore della legge 1° dicembre 2015, n. 194, l'Italia si è dotata di un'ulteriore strumento per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
La legge stabilisce i princìpi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.
Il Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è costituito:

  1. dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
  2. dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
  3. dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
  4. dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Nell'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.
La Rete, coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha il compito di preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione nazionale, ed è composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
Il Portale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di:

  1. costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;
  2. consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
  3. consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in Italia.
 

Ruolo particolarmente rilevante è affidato al Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare che ha il compito di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Il Comitato, le cui designazioni sono state recepite con decreto n. 19940 del 28 luglio 2016 e decreto n. 24532 del 19 ottobre 2016, risulta composto da sei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Comitato si è riunito diverse volte avanzando proposte in merito alle modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe e del Portale, dando anche un fattivo contributo sui criteri da utilizzare per la ripartizione del Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Tale Fondo, che trova collocazione all'articolo 10 della legge 194, prevede una dotazione di euro 500 mila annui a decorrere dal 2015 ed è destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori, nonché a sostenere gli Enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.

 

Gli agricoltori e allevatori custodi sono tutti quei soggetti che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Con il decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite le modalità di funzionamento del Fondo e individuate le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.
Potranno essere oggetto di sostegno le azioni degli agricoltori e degli allevatori rivolte alla ricerca, recupero, caratterizzazione e collezione di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali a rischio di estinzione e di erosione genetica; alla conservazione in situ/on farm di risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali e a rischio di estinzione e di erosione genetica direttamente presso la propria azienda; alle attività propedeutiche all'iscrizione di una risorsa genetica locale di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica nell'Anagrafe nazionale; alle attività di valorizzazione delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario a rischio di estinzione e di erosione genetica iscritte nell'Anagrafe nazionale; alle  attività legate all'animazione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ed altre attività strettamente legate alle finalità della legge.
Altre azioni, potenzialmente oggetto di sostegno saranno quelle svolte da enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.
In fase di prima applicazione della legge, le azioni sostenute dal Fondo con le risorse disponibili per le annualità 2015 e 2016 saranno realizzate attraverso progetti regionali o interregionali predisposti e gestiti dalle Regioni, ripartendole tra le stesse, per il 50 per cento sulla base della superficie agricola utilizzata (SAU) e per il rimanente 50 per cento in base al numero delle aziende agricole, sulla base dei dati ISTAT.
Ovviamente, non saranno sostenute le azioni già oggetto di finanziamento nei Programmi regionali e nazionali per lo Sviluppo rurale (PSR e PSRN) o in altro ambito pubblico e/o privato.
A partire dall'anno 2017, saranno ammessi a finanziamento programmi e/o progetti realizzati direttamente dagli agricoltori e dagli allevatori, in attuazione della legge n. 194/2015, o realizzati da enti locali, regionali, interregionali o nazionali, predisposti sulla base di modalità, orientamenti e priorità definiti dal Comitato. Priorità è data ai progetti presentati a sostegno delle figure di agricoltore custode e allevatore custode. Le risorse disponibili per le annualità 2015 e 2016 assegnati alle regioni sono così ripartite come nell'immagine.

La legge nazionale ha lo scopo di armonizzare le procedure esistenti nelle diverse realtà, andando altresì a disciplinare le lacune regionali, infatti dal 2000 ad oggi solamente 10 Regioni si sono dotate di uno specifico strumento normativo, segue elenco:

  1. Regione Lazio: L.R. del 1 marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".
  2. Regione Umbria: L.R. del 4 settembre 2001, n. 25 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".
  3. Regione Friuli Venezia Giulia: L.R. del 22 aprile 2002, n. 11 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale";
  4. Regione Marche: L.R. del 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano";
  5. Regione Toscana: L.R. del 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale";
  6. Regione Emilia Romagna: L.R. del 29 gennaio 2008, n. 1 "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo";
  7. Regione Basilicata: L.R. del 14 ottobre 2008, n. 26 "Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario";
  8. Regione Sicilia: L.R. del 18 novembre 2013, n. 19 "Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche 'Born in Sicily' per l'agricoltura e l'alimentazione";
  9. Regione Sardegna: L.R. del 7 agosto 2014, n. 16 "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio, collettivo, distretti".
  10. Regione Puglia: L.R. del 11 dicembre 2013, n. 39 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico"
 
 
 

Alessia Montefiori
a.montefiori@politicheagricole.it
Vincenzo Montalbano
v.montalbano@politicheagricole.it
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  


 
 
 

PianetaPSR numero 60 aprile 2017