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Giovani agricoltori, le novità previste dal regolamento Omnibus

Le novità previste dalle recenti riforme dei Regolamenti PAC riguarderanno anche l'insediamento dei giovani agricoltori.

A tre anni dal via, la Politica Agricola Comune 2014-2020 è entrata nella delicata fase di revisione. All'atto del suo insediamento, nel 2015, il commissario Phil Hogan ha fatto della semplificazione una priorità del suo mandato. Il riesame del Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2014-2020 rappresenta, dunque, l'occasione per alleggerire il quadro normativo della PAC attraverso una molteplicità di modifiche regolamentari aggregate in quello che viene definito Regolamento Omnibus. Gli emendamenti proposti spaziano dagli strumenti finanziari ai criteri di selezione e condizioni di ammissibilità passando per alcune importanti novità in merito ai giovani agricoltori.
Chiariamo subito che le novità presentate con il Regolamento Omnibus non costituiscono una riforma di medio termine ma, piuttosto, un insieme di accorgimenti tecnici tesi a semplificare l'applicazione della PAC in attesa della vera riforma per il post 2020.
Limitandoci alle modifiche suggerite per lo sviluppo rurale (Reg. (CE) 1305/13), sono diversi gli articoli che dovrebbero subire interessanti rivisitazioni. Uno di questi è sicuramente l'articolo 19, contenete disposizioni relative allo sviluppo di nuove aziende da parte dei giovani agricoltori.

La definizione di giovane agricoltore

Prima di entrare nel merito delle importanti novità riguardanti il sostegno all'insediamento dei giovani, occorre sottolineare come il Regolamento Omnibus formalizzi una più chiara definizione di giovane agricoltore modificando l'articolo 2 del Reg. 1305/13 in modo tale da considerare giovani tutti coloro che non hanno ancora compiuto il quarantunesimo anno di età al momento della richiesta di insediamento a capo di un'azienda in forma singola o associata. Questo chiarimento scioglie definitivamente tutti i dubbi interpretativi sulla corretta definizione dei beneficiari del primo insediamento in agricoltura e sulla possibilità di avere insediamenti plurimi, aspetti che hanno causato non solo un ritardo nella pubblicazione dei bandi ma anche una eccessiva discrezionalità nelle scelte fatte dalle singole regioni italiane. Le posizioni del Consiglio e del Parlamento riprendono la proposta della Commissione senza introdurre ulteriori elementi di rilievo.   

L'insediamento

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 19, la novità più significativa riguarda la definizione della "data di insediamento" che, attualmente, coincide con l'adempimento da parte del giovane insediato di alcuni aspetti formali come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione alla camera di commercio o altri aspetti in funzione della regione considerata. Il nuovo dispositivo prevede invece che la data di insediamento coincida con il momento in cui il giovane compie o completa un'azione legata al processo di insediamento. Il Consiglio ha emendato questa modifica proposta dalla Commissione senza alterarne però il senso e, soprattutto, senza sciogliere i forti dubbi interpretativi che la nuova definizione di data di insediamento ha sollevato in diversi Stati Membri. Al momento sembra che l'orientamento della Commissione sia quello di lasciare ai singoli Stati Membri l'individuazione di più precise azioni concrete e non meramente formali da compiere per identificare la data di inizio dell'attività agricola.
Inoltre, il Consiglio e il Parlamento specificano che la domanda di sostegno deve essere inoltrata entro 24 mesi a partire dalla data di insediamento.
Il Piano aziendale

La nuova normativa ribadisce anche la necessità da parte del giovane di presentare un piano aziendale la cui durata massima è fissata univocamente in 5 anni eliminando così un altro elemento di discrezionalità tra le regioni che, al momento hanno scelto periodi di realizzazione del piano aziendale estremamente diversificati. A questo proposito, il Parlamento chiarisce che il pagamento del premio deve essere liquidato entro un anno dalla completa implementazione del piano aziendale aggiungendo quindi un interessante riferimento temporale per la chiusura della pratica.
L'ultima novità riguarda la possibilità, introdotta dalla Commissione, di ammettere che gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori possano essere forniti anche sotto forma di strumenti finanziari o come combinazione di premi e agevolazioni finanziarie. Al momento infatti, il sostegno all'insediamento è concesso solo come premio in conto capitale.        

I prossimi passi

Per concludere, le proposte contenute nel Regolamento Omnibus seguono l'iter di approvazione previsto dalla procedura di co-decisione già impiegata per l'approvazione dei regolamenti attualmente in vigore. Allo stato attuale, oltre all'iniziale proposta della Commissione presentata lo scorso settembre, anche il Consiglio e il Parlamento hanno finalizzato le loro posizioni rispettivamente ad aprile ed inizio maggio. Le principali novità di tutte le proposte sono state sinteticamente presentate nei paragrafi precedenti con riferimento alla sola misura di primo insediamento. I prossimi mesi saranno quindi dedicati ai negoziati interistituzionali (meglio noti come triloghi) che porteranno ad un accordo sulle modifiche entro l'anno per garantire l'entrata in vigore delle nuove norme all'inizio del 2018.

 
 
 

Francesco Piras
f.piras@ismea.it


 
 
 

PianetaPSR numero 61 maggio 2017