Il 28 giugno 2019 il Presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker e i Leader dei Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa politica sull'accordo di libero scambio.
Le trattative tra le parti erano state avviate nel 1999 e da allora sono state più volte sospese per essere riprese, da ultimo, nell'ottobre 2015.
In base all'accordo, i dazi saranno gradualmente eliminati sul 93% delle linee tariffarie riguardanti le esportazioni agroalimentari dell'UE. Queste linee corrispondono al 95% del valore delle esportazioni dei prodotti agricoli dell'UE.
Attualmente già la UE applica un regime daziario pari a zero al 66% delle merci importate dal Mercosur, mentre il Mercosur applica un dazio pari a zero solamente al 18% delle merci provenienti dalla UE.
L'UE liberalizzerà l'82% delle importazioni agricole. Le rimanenti importazioni sono soggette a impegni di liberalizzazione parziale, sono previsti contingenti tariffari per i prodotti più sensibili, mentre un numero molto limitato di prodotti sarà escluso del tutto dalla liberalizzazione.
L'accordo prevede la concessione da parte dell'UE di contingenti tariffari sui seguenti prodotti.
Carni bovine: il contingente di 99.000 tonnellate equivalenti di peso carcassa, comprende 54.450 tonnellate di carni fresche e 44.550 tonnellate di carne congelate, con un tasso contingentale del 7,5% e soppressione del tasso contingentale previsto per "Hilton quota" [1]. Il contingente complessivo sarà introdotto gradualmente in sei tappe annuali.
Pollame: 180.000 tonnellate di peso carcassa equivalente esenti da dazio, suddivise in 50% con osso e 50% senza osso. Il contingente complessivo sarà introdotto gradualmente in sei tappe annuali.
Carni suine: 25.000 t con un dazio contingentale di 83 euro per tonnellata. Il volume sarà introdotto gradualmente in sei tappe annuali.
Zucchero: eliminazione all'entrata in vigore del dazio contingentale su 180 000 tonnellate del contingente OMC specifico per il Brasile per lo zucchero destinato alla raffinazione. Nessun volume supplementare all'entrata in vigore per il Paraguay di un nuovo contingente ad eccezione di di 10 000 tonnellate esentasse. Gli zuccheri speciali sono esclusi.
Etanolo: 450 000 tonnellate di etanolo per usi chimici esenti da dazi doganali. 200 000 t di etanolo per tutti gli usi (compreso il carburante), con un dazio contingentale di 1/3 del dazio per la nazione più favorita (NPF). Il volume sarà introdotto gradualmente in sei fasi annuali uguali.
Riso: 60 000 tonnellate esenti da dazio. Il volume sarà introdotto gradualmente in sei fasi annuali uguali. Si precisa che in Mercosur si produce prevalentemente riso Indica. Il flusso di importazioni nella UE dai Paesi Mercosur è ammontato in media negli ultimi anni a circa 80.000 tonnellate annue.
Miele: 45 000 tonnellate esenti da dazi. Il volume sarà introdotto gradualmente in sei fasi annuali uguali.
Granturco dolce: 1 000 tonnellate senza dazio all'entrata in vigore.
Saranno aperti da entrambe le parti in modo graduale in 10 anni:
Formaggi: 30 000 tonnellate esenti da dazio. Il volume sarà introdotto gradualmente in dieci fasi di fasi annuali (con incremento di 3.000 tonnellate per anno). Il dazio contingentale sarà ridotto dal tasso di base a zero in dieci tagli annuali uguali a partire dall'entrata in vigore. Viene esclusa la mozzarella fresca, che sarà soggetta a dazio pieno.
Per l'assegnazione di quota del contingente si applicherà la regola "prima arrivato, primo servito".
Latte in polvere: 10 000 tonnellate esenti da dazio. Il volume sarà introdotto gradualmente in dieci fasi annuali uguali. Il dazio contingentale sarà ridotto in dieci tagli annuali uguali a partire dall'entrata in vigore.
Latte per neonati: 5 000 tonnellate esenti da dazio. Il volume sarà suddiviso in dieci fasi annuali uguali. Il dazio contingentale sarà ridotto in dieci tagli annuali uguali a partire dall'entrata in vigore.
Una serie di altri prodotti chiave per le esportazioni dell'UE sarà liberalizzata dal Mercosur: vino (con un prezzo minimo sul vino spumante nei primi 12 anni e reciproca esclusione del vino sfuso), liquori, olio d'oliva, frutta fresca (mele, pere, nettarine, prugne e kiwi all'entrata in vigore), pesche in scatola, pomodori in scatola, malto, patate surgelate, carne suina, cioccolatini, biscotti, bibite.
L'accordo comprende disposizioni per facilitare il commercio di vino e alcolici, comprendente il riconoscimento delle pratiche enologiche, la certificazione e l'etichettatura. Da notare che nonostante la liberalizzazione, per il vino frizzante è previsto un prezzo minimo (8 dollari al litro) per i primi dodici anni.
L'accordo non prevede la liberalizzazione della pasta e per gli agrumi introduce l'eliminazione del prezzo d'entrata, ossia il prezzo che in Europa viene considerato come prezzo minimo d'importazione, al di sotto del quale viene applicato un dazio compensativo.
355 indicazioni geografiche dell'UE saranno protette nel Mercosur. Ciò significa che l'uso di un termine IG per prodotti non originali sarà vietato ed espressioni come "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili non saranno consentite.
Inoltre, l'accordo garantisce protezione dall'uso ingannevole di simboli, bandiere o immagini che suggeriscono un'origine geografica "falsa". Da parte sua, l'UE proteggerà 220 GI del Mercosur.
La maggior parte delle indicazioni geografiche dell'UE godrà del massimo livello di protezione al momento dell'entrata in vigore. In alcuni casi, sono stati concessi periodi transitori ai produttori locali per cessare l'uso del nome entro un certo numero di anni, mentre i marchi precedenti coesisteranno con le IG protette. Esistono delle eccezioni, secondo il cosiddetto principio di "grandfathering" (clausola dell'anteriorità o del diritto acquisito), che è stato concesso a produttori pre-identificati che avevano già venduto prodotti con questi nomi sul mercato interessato per un certo numero di anni. Sulla base del principio delle "liste aperte", l'accordo consentirà di aggiungere nuovi elenchi di IG, sia dell'UE che del Mercosur, dopo l'entrata in vigore degli elenchi.
Il capitolo Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) creerà meccanismi per migliorare e facilitare il commercio, preservando la sicurezza dei consumatori dell'UE. L'accordo deve rispettare le discipline SPS che tutelano i consumatori dell'UE (sicurezza alimentare, salute degli animali e salute delle piante) e tutte le norme applicate dall'UE per l'agricoltura o i prodotti della pesca.
L'accordo comprende la cooperazione bilaterale e internazionale nei settori del benessere degli animali, della biotecnologia, della sicurezza alimentare e della lotta alla resistenza antimicrobica (AMR) attraverso lo scambio di informazioni.
Il capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile è conforme agli standard più elevati per i capitoli di altri accordi moderni come quelli con il Messico o il Giappone.
Le parti convengono di non abbassare gli standard lavorativi o ambientali per attirare il commercio e gli investimenti. Le parti si impegnano a rispettare le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro su lavoro forzato e minorile.
Inoltre, ci sono impegni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ispezione del lavoro.
Entrambe le parti accettano inoltre di rispettare gli accordi ambientali multilaterali firmati come la Convenzione CITES sul commercio di specie selvatiche e di collaborare alla loro attuazione. In materia di cambiamenti climatici, le parti si impegnano ad attuare efficacemente l'accordo di Parigi e a cooperare nell'interfaccia tra commercio e cambiamenti climatici.
Impegni sono previsti nella lotta contro la deforestazione e in materia di gestione sostenibile delle foreste e di condotta commerciale responsabile. Il capitolo tutela le iniziative pertinenti in materia di agricoltura sostenibile, comprese le azioni del settore privato dell'UE sulle catene di approvvigionamento zero della deforestazione e le iniziative guidate dai produttori, come la moratoria della soia in Brasile per limitare l'espansione delle piantagioni di soia nelle foreste.
Le parti si impegnano inoltre a promuovere la responsabilità sociale delle imprese / la condotta aziendale responsabile, in linea con le linee guida internazionali come quelle dell'OCSE o delle Nazioni Unite (Principi guida delle imprese e dei diritti umani delle Nazioni Unite).
Il capitolo include anche articoli tematici sugli aspetti commerciali delle risorse naturali come la biodiversità, le foreste e la pesca, compresa la lotta al disboscamento illegale e alla pesca illegale, non regolamentata e non registrata.
Scambi agroalimentari Italia-Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) in valore (€)
Fonte: elaborazioni CREA-PB su dati ISTAT.
L'Italia è un importatore netto di prodotti agroalimentari dal Mercosur. Nel 2018 le importazioni agroalimentari in Italia dal Mercosur hanno raggiunto 1,93 miliardi di euro, mentre le esportazioni si sono fermate a 268 milioni di euro, con un deficit della bilancia agroalimentare di 1,66 miliardi di euro.
[1] L'Hilton Quota è il nome informale della quota tariffaria ora disciplinata dal regolamento (UE) n. 593/2013 della Commissione per l'Unione europea. recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata. Consiste in un contingente di 58,100 tonnellate di carni fresche, refrigerate e congelate di alta qualità. I fornitori sono Argentina, Brasile, Uruguay, Paraguay, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. La carne bovina Hilton gode di una preferenza nei confronti del regime di importazione della nazione più favorita dell'Unione europea.
Graziella Romito
Dirigente Piue II Rapporti internazionali
PianetaPSR numero 82 luglio 2019