Il Reg. (UE) n. 1169/2011 è l'atto legislativo che fissa le regole di comunicazione relative alla fornitura di informazioni ai consumatori in materia di alimenti. Forte attenzione è data al soggetto "ricevente", declinata in termini di chiarezza e trasparenza, finalizzata alla corretta e leale comunicazione.
Vale la pena ricordare che l'etichetta può essere assimilata ad un contratto aperto tra operatore e consumatore. Il contratto/etichetta, per legge, deve riportare una serie di indicazioni minime circa le caratteristiche del prodotto, ritenute sostanziali ai fini di una scelta consapevole. Possono essere inserite eventuali indicazioni accessorie di tipo volontario che non potranno che essere veritiere e oggettive (dimostrabili).Con l'atto di acquisto, il consumatore sottoscrive il contratto e acquisisce il bene, sulla base di quanto indicato in etichetta e di eventuali ulteriori elementi informativi associati al prodotto.Immaginiamo quindi la percezione di un consumatore nel caso di informazioni imprecise, poco attendibili, poco corrette o prive di sostanza. Sarebbe come presentare ad un potenziale cliente un contratto con clausole in caratteri microscopici, linguaggio tecnico poco comprensibile e altre velleità o vanterie attribuite senza alcun conforto scientifico. È ovvia conseguenza un'immediata perdita di fiducia.
Obiettivo della norma è quindi di garantire l'informazione corretta al consumatore, in maniera chiara e semplice, nel rispetto delle regole, con sensibilità verso le esigenze, perplessità o timore di vedersi sottratto del diritto all'informazione.
I principi interessano gli aspetti legati alla lealtà comunicativa ed alle caratteristiche concrete del prodotto (oggettive, misurabili e dimostrabili).Prima di questi occorre però ricordare che il regolamento pone attenzione anche su aspetti inerenti la disponibilità (art. 12.1), la leggibilità (art. 13.2 e 3), la comprensibilità (art. 15, requisiti linguistici) e la chiarezza (art. 13.1) delle informazioni. Infatti, è disposto che per tutti gli alimenti siano rese disponibili e facilmente accessibili le informazioni obbligatorie.
Inoltre, il regolamento fissa a) una dimensione minima dei caratteri pari a 1.2 mm (altezza media riferita alla "x" minuscola) e che, b) le indicazioni obbligatorie siano riportate in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato. In effetti ha poco senso trattare di concetti e principi senza avere attenzione alla possibilità di lettura degli stessi.
Tornando agli aspetti generali, la norma dispone che tutte le informazioni commerciali relative ai prodotti alimentari devono essere "precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore medio" (art. 7.2, principio di non ingannevolezza). Non devono perciò indurre in errore il consumatore:
Le menzioni obbligatorie previste sono le seguenti:
La qualità consiste nell'addizione di requisiti ad un prodotto conforme alla normativa di sistema (cogente). Il fondamento è che il requisito di "qualità" introdotto/addizionato, per essere tale, sia caratterizzato dai seguenti elementi:
- volontarietà;
- assenza di conflitto con le norme cogenti;
- sostanziale.
La comunicazione della qualità resta campo del Reg. (UE) 1169/2011, in particolare, la comunicazione dei requisiti di qualità è delineata dall'art. 36 che definisce condizioni d'impiego delle indicazioni volontarie, ed in implicito riconducibili a requisiti volontari inerenti i prodotti alimentari.
Il primo requisito è naturalmente, come qualsiasi altra informazione destinata al consumatore, di veridicità, associato alla capacità da parte dell'operatore di darne evidenza.
Nello specifico, le indicazioni volontarie e riferite a requisiti di qualità devono rispondere ai principi definiti dall'art. 7 del Regolamento che interessano gli aspetti legati alla lealtà comunicativa ed alle caratteristiche concrete del prodotto (oggettive, misurabili e dimostrabili).
Inoltre, l'art. 36 impone ulteriore specifica a presidio dell'interesse del consumatore indicando che le informazioni:
-) non sono ambigue né confuse per il consumatore;
-) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. Questo punto implica che l'operatore deve essere in grado di dimostrarne la fondatezza della dichiarazione.
Il "Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata" (SQNPI, di seguito definito "Sistema") è uno standard di produzione di fonte legale. L'adesione consente di porre il corrispondente segno distintivo sui prodotti realizzati. Il sistema è istituito con Legge n. 4 del 3/02/2011. L'obiettivo, dichiarato al comma 3 dell'art. 2, ambizioso, è di garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti; ciò mediante adesione a norme tecniche di "Produzione integrata", la cui verifica sarà compito di Organismi terzi accreditati. La "Produzione Integrata" è definita, nel medesimo atto, come un sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.
L'adesione è volontaria ed aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli. Si configura quindi una valenza pubblicistica del sistema e del segno correlato, bene della collettività, in quanto aperto a tutti i produttori e garantito dalle istituzioni. La funzione sociale è duplice:
- realizzare prodotti di qualità superiore;
- rispettare l'ambiente.
Il Sistema può essere così classificato:
Il Sistema prevede, come molti simili, il rispetto di tre livelli di conformità
Il processo è reso conforme dal rispetto dei requisiti inerenti la fase primaria che interessano modalità tecniche da adottare al fine di ridurre l'impatto ambientale della produzione agricola (gestione agrofarmaci, concimi, implementazione buone prassi agronomiche). La fase post primaria è invece interessata da requisiti di natura organizzativa, catena di custodia nello specifico.
La struttura risponde alle regole di composizione previste dall'Articolo 10.2.8 ("Trasformazione") dell'attuale Procedura AGC di Sistema (vedi bibliografia), ovvero: i prodotti trasformati, di cui alla specifica nella sezione "definizioni"[1], possono ammettere uno o più ingredienti non reperibili sul mercato come certificati SQNPI o SQR, nella misura massima non superiore al 5% in peso riferito al momento della produzione del prodotto trasformato.
Inoltre, per quanto attiene i gradi di libertà concessi ai Disciplinari d Produzione Integrata regionali, si indica che:
- è opportuno che i DPI privilegino gli additivi naturali rispetto a quelli chimici di sintesi,
- possono essere individuate alcune sostanze non computabili nel 5% di ingredienti non conformi utilizzabili per i prodotti trasformati, alla condizione che senza tali prodotti e sostanze sarebbe impossibile produrre o conservare alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria.
La base legislativa è fissata dal DM 4890/2014 e poi ulteriormente specificata dalla Procedura AGC di Sistema. Nel dettaglio, per quanto attiene il primo atto:
- l'art. 8 definisce il marchio e la correlata menzione;
- l'art. 11 consente equivalenza tra il SQNPI ed i vigenti SQ (I produttori che aderiscono ai SQ regionali hanno la facoltà di contraddistinguere le produzioni certificate, con il marchio del SQNPI in maniera esclusiva o affiancato a quello regionale)
- l'Allegato I, Regolamento d'uso del Marchio collettivo, definisce le regole grafiche di uso e dettaglio, in particolare
Nel caso particolare di utilizzo di prodotti certificati SQNPI come ingredienti, ovvero con presenza percentuale di ingredienti certificati inferiore al 95%, interviene l'art. 10.2.9 della citata Procedura AGC. I riferimenti al Sistema potranno essere riportati esclusivamente nell'elenco degli ingredienti (con un richiamo tipo asterisco o equivalente). Dovrà essere indicata la quota percentuale che l'ingrediente da "Produzione Integrata - SQNPI" ricopre sul totale degli ingredienti di origine agricola. Inoltre, la dizione "Produzione Integrata - SQNPI" andrà riportata con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli utilizzati per indicare gli altri ingredienti. Infine, in tal caso, è vietato l'utilizzo del logo nazionale sul prodotto.
Infine, la Procedura AGC nell'ambito del SQNPI/2020, revisione attuale, identifica i seguenti requisiti inerenti il segno:
- Articolo 11.3. Divieto di modifica e possibilità di utilizzo del marchio da parte degli operatori (che hanno certificato dei lotti conformi) su materiale promozionale e altro materiale attinente (DT, procedure, etc). Il tutto sempre con clausola di salvaguardia di comunicazione non fuorviante nei confronti del consumatore.
- Articolo 11.4. Coesistenza del marchio con altri segni distintivi, con i seguenti dettami,
A questo punto è sembrato opportuno ipotizzare dei casi studio che permettono di prendere confidenza con il sistema di comunicazione. Questo, nel tentativo di dare sostanza a casi che altrimenti rimarrebbero teorici fino alla loro manifestazione mercantile, mentre è opportuno immaginare prodotti, sviluppi ed eventuali criticità, così da poterle gestire in via preventiva.
Di seguito si riportano alcuni esempi, passando da prodotti freschi a trasformati. Rimane possibile fare alcune considerazioni preliminari, le regole di «Comunicazione» dei Prodotti certificati SQNPI non evidenziano particolari criticità, infatti denominazione e segno qualificano il prodotto e non intervengono sulla denominazione commerciale, e ciò rende più lineare la comunicazione del segno.
Per i prodotti freschi ed i trasformati mono-ingrediente non si rilevano dubbi di sorta. Sul prodotto trasformato multi-ingrediente, in casi specifici, si manifestano alcune perplessità che si sicuro troveranno chiarezza e soluzione con il tempo e la "maturazione" del Sistema.
Non ci sono considerazioni significative. Il prodotto non è trasformato e quindi l'etichetta risulta di facile costruzione. Si è ipotizzata l'applicazione del logo dell'Organismo di controllo.
Analogo al precedente. La denominazione resta la medesima del prodotto fresco. Sgusciatura e tostatura non si configurano come trasformazione ma piuttosto valorizzazione o predisposizione all'immissione sul mercato.
Prodotto trasformato. La composizione presuppone che almeno il 95% degli ingredienti sia certificato SQNPI. In ipotesi, il basilico, potrebbe anche non essere certificato, come pure eventuali ingredienti "secondari", purché nel rispetto del requisito "5% sul totale". Su questo aspetto si potrebbero fare alcune riflessioni. Non aver imposto l'indicazione del sistema sugli ingredienti (requisito previsto solo nel caso di prodotto certificato per gli ingredienti) non permette di distinguere tra prodotti 100% SQNPI e prodotti "parzialmente" SQNPI (con ingredienti SQNPI >95% ma minori del 100%). Questo aspetto consentirebbe, di fatto, di avvalersi della dizione 100% ingredienti SQNPI, non essendo requisito vincolante all'uso del marchio.
Nessuna riflessione particolare. Il caso appare lineare. Solo gli ingredienti succo di mirtilli e di mela sono certificati. Non si utilizza il logo ed il metodo trova riferimento per i singoli ingredienti.
Il caso è volutamente creato per generare una anomalia partendo dalle regole di sistema. Infatti la norma indica che per prodotti trasformati, possono ammettere uno o più ingredienti non reperibili sul mercato come certificati SQNPI o SQR, nella misura massima non superiore al 5% in peso riferito al momento della produzione del prodotto trasformato.
Se nel caso di specie si ipotizza l'ingrediente "acqua" superiore al 5% questo prodotto non risulta conforme alle regole di struttura e quindi non potrà essere certificato dome SQNPI se non per gli ingredienti. L'anomalia è creata utilizzando l'ingrediente acqua che è fuori del campo di applicazione dello standard.
La soluzione ipotizzata può essere declinata in diverse modalità:
- Cambiare le regole di struttura escludendo gli ingredienti non agricoli (acqua e sale i più diffusi nel modello agroalimentare),
- A livello di DPI regionali individuare tra le sostanze non computabili nel 5% di ingredienti non conformi utilizzabili per i prodotti trasformati l'ingrediente "acqua", che di certo rientra tra gli ingredienti che, per prodotti specifici come quello ipotizzato, sarebbe impossibile produrre (Art. 10.2.8 Procedura AGC nell'ambito del SQNPI/2020)
Donato Ferrucci
Dottore Agronomo, libero professionista. Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Viterbo
PianetaPSR numero 97 dicembre 2020