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Giovani

Il ruolo dei giovani nelle proposte di Regolamento per la futura PAC

Quali sono gli elementi di novità volti a favorire e sostenere il ricambio generazionale?

Il tema del ricambio generazionale e del sostegno ai giovani agricoltori è un tema fortemente presente nelle proposte di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la prossima Politica agricola comune 2023-2027, assurgendo ad uno dei principali obiettivi strategici da perseguire. 

I richiami al ruolo e all'importanza del sostegno ai giovani, alla creazione di nuove imprese anche extra agricole e, più in generale, ai nuovi agricoltori sono ampiamente distribuiti in tutto il regolamento dai considerando al corpo legislativo.  

Sono, quindi, molteplici i punti significativi e di novità rispetto al precedente periodo di programmazione che impongono delle precise scelte e una chiara visione strategica agli Stati Membri in tema di ricambio generazionale.

Più nel dettaglio, già l'art. 4 richiama la necessità da parte dello Stato Membro di arrivare ad una chiara definizione di giovane agricoltore e di nuovo agricoltore. La definizione deve includere almeno tre aspetti giudicati fondamentali come l'età, che deve essere compresa tra 35 e 40, la definizione di capo azienda e l'individuazione delle specifiche competenze e capacità professionali. 

La definizione di giovane e di nuovo agricoltore è necessaria per accedere agli strumenti di intervento e agli aiuti previsti dal Regolamento come l'accesso prioritario alla riserva di titoli (art. 26) come già avviene nell'attuale programmazione.

In linea con quanto già previsto, la proposta di nuovo Regolamento prevede all'art. 30, la possibilità del pagamento complementare per i giovani agricoltori che si siano insediati per la prima volta a capo di una azienda nell'ambito del regime del pagamento diretto. Tale forma di sostegno al reddito dovrebbe avere una durata pari ad un massimo di 5 anni. Lo Stato Membro può scegliere se elargire questo sostegno legandolo ad un numero eleggibile di ettari, entro un certo massimo, o come cifra forfettaria. Il regolamento chiarisce le modalità di pagamento anche nel caso in cui i giovani beneficiari siano costituiti in forma legale o siano un gruppo di persone fisiche o legali come le cooperative per esempio. 

L'art. 73, in tema di investimenti non ammissibili, prevede per i giovani la possibilità di acquistare terra per un valore superiore al 10% sul totale delle spese ammissibili attraverso il ricorso a strumenti finanziari. In aggiunta a questo, il regolamento darebbe la possibilità di aumentare il tasso di agevolazione per gli investimenti realizzati dai giovani fino all'80%. 
Lo strumento principe del ricambio generazionale, il premio di primo insediamento previso nell'ambito della misura dei programmi di sviluppo rurale regionali, è stato riproposto e definito nei suoi tratti essenziali nell'art. 75. In realtà, rispetto a quanto avvenuto nella programmazione attualmente in essere, lo strumento non presenta rilevanti novità se non la possibilità di innalzare il massimale dell'aiuto concedibile fino a 100 mila euro dai 70 mila attuali. 

Una delle novità principali, invece, è sicuramente rappresentata dal contenuto dell'art. 95 che quantifica per l'Italia in oltre 108 milioni di euro per anno le risorse minime da allocare a beneficio dell'obiettivo di attrarre e sostenere i giovani e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo di attività di impresa sostenibili nelle aeree rurali. In linea con l'analisi di contesto fatta e la conseguente identificazione dei fabbisogni e delle priorità da affrontare, viene lasciata allo Stato Membro, la possibilità di impiegare la propria dotazione minima nell'implementazione del pagamento complementare ai giovani agricoltori o nella misura di primo insediamento o in entrambe le forme. Le risorse, potrebbero essere anche impiegate per finanziare, ma solo entro il limite del 50%, il maggiore tasso di cofinanziamento previsto per gli investimenti realizzati dai giovani agricoltori. 

Un aspetto estremamente importante è il richiamo alla elaborazione da parte dello Stato Membro di una chiara strategia di intervento per l'obiettivo specifico riferito ai giovani agricoltori. Il Piano Strategico Nazionale non dovrà limitarsi all'elenco degli strumenti scelti, ma dovrà riportare un completo quadro in termini di analisi ex ante e di contesto da cui discendano i fabbisogni specifici alla base della quantificazione dei targets per i più rilevanti indicatori. Sarà importante dimostrare l'allocazione finanziaria tra gli strumenti selezionati per il perseguimento dell'obiettivo strategico permettano di superare e soddisfare i fabbisogni rilevati. Non deve essere trascurata, ma anzi chiaramente esplicitata, la complementarietà delle interazioni tra gli strumenti previsti dal regolamento e tutti gli altri interventi o strumenti nazionali indirizzati allo stesso obiettivo e già in essere.       

Infine, riferimenti minori ma non meno rilevanti rispetto al tema del ricambio generazionale sono contenuti nell'art. 77, che introduce la possibilità di finanziare delle forme di successione nell'azienda agricola, e nell'art. 79 che rimanda alla necessità da parte degli organismi coinvolti nell'implementazione del Piano Strategico Nazionale di concordare la definizione dei criteri di selezione per gli interventi di primo insediamento e di avvio di attività imprenditoriali in ambito rurale.

 
 

Francesco Piras
ISMEA-Rete Rurale Nazionale
c/o Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale dello sviluppo rurale
Ufficio DISR II - Programmazione dello Sviluppo Rurale
f.piras@ismea.it
francesco.piras.ext@politicheagricole.it

 
 

PianetaPSR numero 106 ottobre 2021