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Semplificazione

Caa, arrivano le deleghe taglia-burocrazia

Dopo la riforma del 2008 alcune Regioni hanno già affidato nuove competenze ai Centri di assistenza agricola e i tempi massimi per le pratiche, oltre i quali c'è il silenzio-assenso

Le 3.600 sedi dei Centri di Assistenza Agricola diffuse sul territorio rappresentano il principale interlocutore con il quale la pubblica amministrazione (centrale e locale) dialoga con il mondo della produzione agricola nazionale. Nati a seguito del D.M. 27 marzo 2001, i Caa sono dedicati a gestire le pratiche amministrative e a far conoscere agli agricoltori le opportunità di finanziamento per le aziende.
 
Determinanti quindi per la crescita del comparto agricolo, i Caa sono stati oggetto, negli ultimi anni, di attenzione da parte del legislatore per migliorare l'organizzazione delle strutture e per accrescere le competenze funzionali.
 
Sotto il primo aspetto, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il D.M. 27 marzo 2008 ha fatto obbligo ai Caa di possedere la certificazione annuale del bilancio, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, di avere la disponibilità di locali adeguati, di avvalersi di collaboratori con comprovata esperienza, e, soprattutto, di nominare un responsabile tecnico in possesso di adeguati requisiti di studio e di prolungata esperienza lavorativa.
 
Per quanto riguarda le nuove competenze, il d.lgs. n. 99 del 2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", ha previsto che le Regioni emanino una propria legge di recepimento, ed una successiva Delibera con il dettaglio dei nuovi compiti da affidare ai Caa.
 
Le Regioni che hanno già legiferato in materia sono la Calabria, con la legge regionale 12 giugno 2009 , n 19, "Provvedimento generale recante norme di tipo ordina mentale e finanziario"  (art. 5), la  Sicilia, la legge 12 maggio 2010, n. 11, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" art. 80 ( commi 15-19), il Lazio con gli art. 134 e 135 della l. r. "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" del 6 agosto 2011.
Tra queste regioni figura anche  la Lombardia che il 4 agosto scorso ha approvato il "Progetto di legge di modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 - testo unico in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale", delineando un originale rapporto tra l'articolo riguardante i Caa ( art. 4 bis): "La Regione individua i procedimenti per i quali consentire la presentazione di istanze o segnalazioni per il tramite dei Caa" e il precedente (art. 4): "Al fine di promuovere e facilitare l'accesso diretto al sistema dei servizi pubblici in agricoltura e di facilitare l'interazione diretta tra aziende agricole, centri di assistenza agricola e pubblica a amministrazione, la Regione adotta iniziative finalizzate a dotare le aziende agricole della strumentazione telematica necessaria per l'interazione digitale con la pubblica amministrazione e a realizzare corsi di formazione con cui incrementare l'utilizzo degli strumenti informatici e delle procedure informatizzate da parte degli imprenditori agricoli". 
 
C'è poi un ristretto numero di Regioni più sollecite, cioè che hanno già proceduto nell' approvazione anche della Delibera di dettaglio: Veneto, Abruzzo e Marche.
 
Veneto. Dopo la Legge regionale 7 agosto 2009 n. 16, "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", con Delibera n. 956 del 23 marzo 2010 la regione ha definito i procedimenti per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Caa, con il termine temporale decorso il quale l'istanza si intende accolta:  

  • Certificazione della qualifica di I.A.P. (60 giorni)
  • Adozione del parere dell' Ispettorato Regionale dell' agricoltura per l'acquisizione del permesso di costruire in zona agricola (60 giorni)
  • Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici (60 giorni).

Abruzzo. Nel mese di agosto 2011 ha approvato la Delibera  (successiva alla Legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2010 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013" , art.43 sulla semplificazione amministrativa in agricoltura) che prevede i procedimenti amministrativi la cui istruttoria può essere effettuata dai Caa e i termini temporali di conclusione dell'iter amministrativo:

  • certificazione della qualifica di IAP (15 giorni)
  • abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, fattoria didattica e sociale, iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici (30 giorni)
  • rilascio e rinnovo licenze di mietitrebbiatura di cereali (7 giorni)
  • riconoscimento ed identificazione alfa-numerica delle imprese del settore oleario(15 giorni)
  • concessione di carburante agricolo agevolato agli utenti di macchine agricole (15 giorni);
  • domande di partecipazione ai bandi regionali per l'ammissione ai finanziamenti previsto dal PSR (30 giorni).

Marche.  La Delibera regionale n. 1019 del 18 luglio 2011 (a seguito della legge regionale n. 18 del 28 luglio 2009) definisce una serie di procedimenti per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Caa e i termini temporali decorsi i quali l'istanza si intende accolta:

  • certificazione della qualifica di IAP: parere di competenza regionale  (30 giorni)
  • permesso a costruire in zona agricola parere di competenza regionale  (30 giorni)
  • abilitazione all'esercizio dell' attività agrituristica, fattoria didattica e sociale, iscrizione nell'elenco degli   operatori agrituristici  (30 giorni)
  • concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole  (30 giorni).

Approvate le Delibere, gli Uffici regionali competenti avranno ora il compito di predisporre i Regolamenti attuativi e la relativa modulistica.

Mario Cariello

 
 
 

PianetaPSR numero 3 - ottobre 2011