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Europa

Indicazioni geografiche, pubblicato il nuovo regolamento

A più di trent'anni dal primo regolamento sulle DOP e IGP, la recente riforma racchiude in un unico atto normativo la quasi totalità delle disposizioni in materia.

Lo scorso 23 aprile è stato pubblicato il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 13 maggio 2024, cioè il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Un unico regolamento

A più di trent'anni dal primo regolamento sulle DOP e IGP, la recente riforma racchiude in un unico atto normativo la quasi totalità delle disposizioni in materia di indicazioni geografiche dell'Unione, fino a questo momento frammentate in tre distinti regolamenti per i prodotti agricoli e alimentari (Reg. (UE) n. 1151/2012), per i prodotti vitivinicoli (Reg. (UE) n. 1308/2013) e per le bevande spiritose (Reg. (UE) 2019/787).

Soltanto per le indicazioni geografiche di vini e bevande spiritose resteranno disciplinate dagli attuali regolamenti le rispettive definizioni di «DOP», «IGP», «disciplinare» e «documento unico» e, esclusivamente per i vini, anche l'etichettatura e i controlli.

Tutte le altre disposizioni diverse da quelle sopra citate, così come l'intero regolamento (UE) n. 1151/2012 per i prodotti agricoli e alimentari, saranno abrogati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, che costituirà, in futuro, l'unica base giuridica per:

  • - le procedure di registrazione, inclusa la fase di opposizione, modifica dei disciplinari e cancellazione delle indicazioni geografiche;
  • - la protezione delle indicazioni geografiche;
  • - la relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali;
  • - il registro delle indicazioni geografiche dell'Unione (eAmbrosia);
  • - i gruppi di produttori ed i gruppi di produttori riconosciuti;
  • - l'utilizzo delle indicazioni «Denominazione di origine protetta» e «Indicazione geografica protetta», delle abbreviazioni «DOP» e «IGP» e dei simboli dell'Unione (cioè, gli oramai noti loghi di colore rosso e blu che identificano, rispettivamente, i prodotti designati da DOP e IGP);
  • - i controlli ufficiali, ad eccezione del settore vitivinicolo, che, come anticipato, resterà regolato nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (c.d. regolamento unico OCM); 
  • - la tutela ex officio delle indicazioni geografiche, che in Italia è esercitata dal Dipartimento ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Inoltre, saranno disciplinati dal nuovo regolamento anche gli altri regimi di qualità relativi alle Specialità Tradizionali Garantite (STG) e alle Indicazioni Facoltative di Qualità (IFQ), in precedenza normati dal regolamento (UE) n. 1151/2012, in via di abrogazione.

Le novità

Tra le principali novità introdotte dalla riforma, possono citarsi:

  1. l'estensione della protezione online delle indicazioni geografiche non più soltanto al commercio elettronico, ma anche al sistema dei nomi di dominio internet, rispetto ai quali gli Stati Membri potranno rimuovere o disabilitare l'accesso, in caso di violazione delle norme poste a tutela delle indicazioni geografiche;
  2. l'espressa qualificazione come «contenuto illegale» ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Service Act - DSA) delle informazioni presenti su internet, cui hanno accesso le persone stabilite nell'Unione, collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche, con possibilità per gli Stati Membri di emettere gli ordini di contrasto ai contenuti illegali previsti dallo stesso regolamento DSA;
  3. regole minime comuni sull'utilizzo del riferimento all'indicazione geografica, che designa l'ingrediente di un prodotto trasformato, nel nome di tale prodotto trasformato (ad esempio, Panettone con "Cioccolato di Modica IGP" oppure Sorbetto al "Limone di Sorrento IGP"), con l'introduzione a livello UE di un obbligo di notifica preventiva al gruppo di produttori riconosciuto (in Italia, i Consorzi di tutela), fatto salvo l'attuale sistema autorizzatorio vigente nel nostro Paese;
  4. l'introduzione di specifiche previsioni, seppur facoltative, in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale, con possibilità per i produttori di concordare «pratiche sostenibili» da rispettare nella produzione o nello svolgimento di altre attività soggette al disciplinare e di redigere una «relazione sulla sostenibilità», che sarà oggetto di pubblicazione da parte della Commissione, al fine di dare il più ampio risalto a tali iniziative;
  5. la previsione, per le indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e delle bevande spiritose, dell'obbligo di indicare il nome del produttore (o, in alternativa, per i soli prodotti agroalimentari, dell'operatore) in etichetta, nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica;
  6. introduzione delle nuove categorie dei «gruppi di produttori riconosciuti» e delle «associazioni tra gruppi di produttori», che vanno ad aggiungersi a quella tradizionale dei «gruppi di produttori», che finora ha costituito l'unica fattispecie omnicomprensiva (a prescindere cioè dalla forma giuridica) in materia di associazioni di produttori.

Il ruolo dei gruppi di produttori riconosciuti

Con particolare riferimento a quest'ultima novità, il nuovo regolamento premette (42° considerando) che le disposizioni in materia di «gruppi di produttori riconosciuti» si ispirano ai sistemi consolidati di alcuni Stati Membri, con implicito riferimento al sistema secolare dei Consorzi di tutela italiani e a quelli degli Organismes de défense et de gestion (ODG) francesi, dei Consejos Reguladores spagnoli e degli Agrupamentos de Produtores portoghesi.

Viene, inoltre, riconosciuto che quello dei «gruppi di produttori riconosciuti» è uno strumento prezioso per migliorare la gestione e protezione collettiva delle indicazioni geografiche, che va senz'altro mantenuto per quei Paesi che, come l'Italia, hanno un sistema consolidato e che può costituire un valido modello per gli Stati Membri che intendano introdurre un sistema di riconoscimento dei gruppi di produttori nel loro ordinamento. 

Ai «gruppi di produttori riconosciuti» il nuovo regolamento riserva compiti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti per i semplici gruppi di produttori, tra cui quello di richiedere norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti designati da un'indicazione geografica a norma dell'articolo 166-bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per un periodo massimo di sei anni, e quello di stabilire clausole standard di ripartizione del valore che possono essere utilizzate a norma dell'articolo 172-bis del medesimo regolamento (UE) n. 1308/2013.

Inoltre, ciascuno Stato Membro che adotti un sistema di riconoscimento potrà stabilire che solo i «gruppi di produttori riconosciuti» possano essere autorizzati a svolgere i compiti previsti dal regolamento stesso in materia di tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'indicazione geografica, confermando quanto già accade in Italia da oltre un secolo.

Vengono, dunque, rafforzate a livello UE le prerogative degli attuali 309 Consorzi di tutela legalmente riconosciuti in Italia (176 per il settore agroalimentare e 133 per il settore vitivinicolo), che svolgono le loro funzioni a vantaggio di quasi metà delle 886 indicazioni geografiche italiane registrate (322 agroalimentari, 529 vini e 35 bevande spiritose).

Più in generale, il nuovo regolamento mira a consolidare e, allo stesso tempo, offrire nuove prospettive ad un sistema, quello della Dop economy, che in Italia vale oltre 20 miliardi di euro di valore alla produzione, interessando oltre 195.000 imprese e con un numero di rapporti di lavoro stimati per oltre 580.000 unità nella fase agricola e 310.000 nella fase di trasformazione (fonte: XXI Rapporto ISMEA-Qualivita).

 
 

Emilio Sabelli
MASAF

 
 

PianetaPSR numero 133 aprile 2024